Il giurista risponde, Penale

Ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool Quale differenza sussiste tra l’ubriachezza abituale di cui all’art. 94 c.p. e la cronica intossicazione da alcool di cui all’art. 95 c.p.?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Federico Cavalli, Nicolò Pignalosa, Vincenza Urbano

 

Nei reati commessi dall’ubriaco abituale, “l’ubriachezza, in quanto transitoria e consapevole, non è mai causa della condotta delittuosa o di asseriti impulsi incontrollabili, ma al più è amplificatrice delle modalità e degli esiti delle violenze”. – Cass., sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 39578.

Nel caso in esame l’imputato è stato condannato per il delitto di maltrattamenti aggravati (art. 572, comma 2, c.p.), commesso a danni della moglie e del figlio minorenne. I giudici di merito hanno ritenuto altresì sussistenti gli elementi costitutivi dell’aggravante dell’ubriachezza abituale.

La difesa dell’imputato ha presentato ricorso avverso la condanna ritenendo, tra gli altri motivi, che l’utilizzo di sostanze alcoliche da parte dell’imputato fosse indice di una cronica intossicazione da alcool, ai sensi dell’art. 95 c.p.

Nel caso in esame, dunque, la Corte è stata chiamata ad affrontare la questione della distinzione tra l’ubriachezza abituale e lo stato di cronica intossicazione da alcool. Il tema è particolarmente rilevante in quanto il legislatore associa alle due condizioni discipline opposte.

In caso di ubriachezza abituale, l’art. 94 c.p. prevede una circostanza aggravante, giustificata dalla maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato. Al contrario, in caso di cronica intossicazione da alcool, l’art. 95 c.p. rinvia alla disciplina dettata in materia di vizio di mente, di cui agli artt. 88 e 89 c.p., che prevede l’esclusione dell’imputabilità o la diminuzione della pena.

Il legislatore definisce “ubriaco abituale” colui che “è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza”. Tuttavia, tali caratteri possono ben ricorrere anche per il soggetto in stato di intossicazione, il quale, con ogni probabilità, si trova nelle medesime condizioni dettate dall’art. 94 c.p.

La ricostruzione dei rapporti tra le due norme è stata quindi affidata alla giurisprudenza. Sul punto è consolidato l’orientamento secondo cui ricorre l’intossicazione cronica quando vi è uno stato patologico nel contesto del quale l’assunzione di alcool ha determinato irreversibili e permanenti alterazioni del sistema nervoso. Pertanto, le condizioni psichiche del soggetto sono alterate a prescindere dall’utilizzo di sostanze alcoliche.

In altri termini, si tratta di un mutamento non transitorio dell’equilibrio biochimico del soggetto, privo di prospettive di miglioramento, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico. Ciò determina una corrispondente alterazione dei processi intellettivi e volitivi, con la conseguenza che viene meno, in tutto o in parte, l’imputabilità del soggetto. In tal senso si giustifica l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 88 e 89 c.p.

L’ubriachezza abituale, invece, non esclude né diminuisce l’imputabilità dell’agente, in quanto non collegata ad uno stato patologico ma ad una libera scelta. In questo prospettiva si giustifica l’aggravamento di pena collegato alla maggiore pericolosità sociale del soggetto, tale peraltro da comportate anche l’applicazione della misura di sicurezza (cfr. artt. 206 e 221 c.p.).

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la colpevolezza della persona in stato di ubriachezza deve essere indagata secondo gli ordinari criteri di valutazione dell’elemento psicologico. Di conseguenza, il giudice può accertare la sussistenza del dolo o della colpa al momento del fatto, nonostante lo stato di alterazione alcolica (Cass., sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25758). Tale assetto normativo è stato positivamente vagliato dalla Corte costituzionale in un’ottica di prevenzione generale.

Peraltro, nell’impostazione originaria del codice, la maggiore pericolosità sociale dell’ubriaco abituale era frutto di una presunzione, oggi sostituita ad un accertamento da effettuarsi in concreto in conformità all’art. 27 Cost.

In applicazione dei principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso presentato dall’imputato, confermando la sentenza di condanna.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. V, 14 luglio 2016, n. 45997; Cass., sez. IV, 22 maggio 2008, n. 38513
Difformi:      non constano precedenti rilevanti

 

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