Civile, Il giurista risponde

Sentenza divorzio effetti accordi a latere Gli accordi intervenuti a latere della separazione sono idonei a produrre effetti dopo la sentenza di divorzio?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco

 

Non è possibile postulare una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, così negando ogni valore all’autonomia privata, con violazione dell’art. 1322 c.c. – Cass. III, 21 febbraio 2023 n. 5353.

La questione oggetto della pronuncia della Suprema Corte trae origine dal caso di una donna che, a seguito del divorzio, ha notificato all’ormai ex marito, un precetto con il quale ha invitato quest’ultimo a pagare una somma ritenuta dovuta in forza di un accordo stipulato tra le parti a latere della pronuncia di separazione.

In particolare, le parti, dopo avere depositato ricorso per la separazione avevano stipulato un accordo, ad integrazione della domanda in punto di mantenimento della prole, mediante il quale il padre si impegnava alla corresponsione di una somma ulteriore.

L’opposizione proposta dal presunto debitore è stata accolta dal giudice di prime cure con decisione confermata anche in appello, sul rilievo che l’accordo intervenuto tra gli ex coniugi, “a latere” del procedimento di separazione consensuale dagli stessi incardinato, fosse stato superato dal divorzio giudiziale, avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione.

Avverso tale pronuncia, la creditrice ha presentato ricorso in cassazione basato su due distinti motivi: con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 1322 c.c. In particolare, è stato evidenziato che non fosse possibile “tout court” affermarsi, se non in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. che le obbligazioni contemplate in tali tipi di accordi, si estinguano automaticamente al momento del divorzio.

Con il secondo motivo, invece, è stata denunciata la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. poiché, a dire della ricorrente, in applicazione del suddetto articolo, l’accordo doveva interpretarsi nel senso che “la durata dell’obbligazione era (ed è) stabilita per relationem, ossia in riferimento alla sussistenza dell’obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal divorzio”.

A parere della ricorrente, infatti, dal momento che, nella specie, la lettera dell’accordo deponeva nel senso di collegare l’obbligo nascente dall’accordo al mantenimento della prole, esso era destinato a permanere anche nella sua natura “integrativa” rispetto a quanto previsto nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, solo al venir meno di tale obbligo, prescindendo così dalle vicende relative alla cessazione degli effetti del loro mantenimento.

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso ma hanno deciso di correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., ritenendo sussistere un vizio di motivazione su questione di diritto.

In particolare, la Corte ha affermato che la Corte d’Appello, negando a priori ogni valore all’autonomia privata, con violazione dell’art. 1322 così postulando una generalizzata impossibilità per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, si è sottratta al dovere di esaminare il contenuto della pattuizione sottoposta al suo vaglio.

La Suprema Corte ritiene che siffatta affermazione si ponga in contrasto con il principio secondo cui tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto “i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare”.

La Suprema Corte, tuttavia, esclude che tale rilievo possa giovare alla ricorrente, ritenendo i motivi di ricorso infondati. In particolare, la Corte specifica che la convenzione stipulata tra le parti nel caso di specie non sia idonea ad integrare un titolo esecutivo giudiziale, non rivestendo la forma dell’atto pubblico né della scrittura privata autenticata.

La Corte aggiunge, infine, che ove si fosse preteso, circostanza nemmeno invocata dalla ricorrente, di attribuire all’accordo efficacia “integrativa” del titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066

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