Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso
È illegittima qualsiasi proroga automatica sulle concessioni balneari compresa quella fino al 31 dicembre 2024 disposta con la recente L. 14/2023 di conversione del cd. decreto milleproroghe. – Cons Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192.
Il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza (AGCM) contro il Comune di Manduria che, a novembre 2020, con una delibera di Giunta, aveva disposto l’estensione delle concessioni balneari fino al 2023 in base a quanto stabilito dalla L. 145/2018. L’Autorità, ritenendo l’estensione al 2023 in contrasto con il diritto europeo, aveva dapprima impugnato la delibera innanzi al TAR Lecce il quale, però, aveva respinto il ricorso; non soddisfatto della decisione del Giudice di primo grado l’AGCM è ricorsa innanzi ai Giudici di Palazzo Spada.
Con sentenza n. 2192, il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Autorità Amministrativa, citando ampliamente la sua pronuncia emessa in adunanza plenaria a novembre 2021 con la quale è stata dichiarata illegittima la proroga al 2033 e proibito qualsiasi ulteriore rinnovo automatico sulle concessioni balneari.
Nel dettaglio, la Corte si è così espressa: “‘L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. La disposizione citata prescinde del tutto dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del Capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva”.
Nella decisione del Consiglio di Stato, tra l’altro, rientra anche la proroga al 2021 approvata dal Parlamento con il recente decreto milleproroghe, convertito in L. 14/2023, a cui la Corte dedica un passaggio esplicito della pronuncia: “Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10quater, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.
Infine, i Giudici si addentrano anche in una lunga considerazione atta a smentire la tesi dlla scarsità della risorsa spiaggia. Oltre a ribadire, in linea con la sentenza europea Protoimpresa che tale concetto deve essere calcolato “riguardo alla situazione del territorio comunale”, la Sezione sottolinea come: “Nel settore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione”. Nel caso specifico del litorale di Manduria, Palazzo Spada fa presente che dal momento che “l’arenile concedibile per finalità turistico ricreative è di appena 3 km, di cui 500 metri già assegnati in concessione, deve ritenersi che nel detto Comune sia dimostrata la scarsità del bene che trattasi”.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 21 febbraio 2023, n. 1780; Id., 15 settembre 2022, n. 810; Id., 6 luglio 2022, n. 5625; Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18; Corte giust. UE, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, in cause C- 360-15 e C-31/16 |