Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso
Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 5 agosto 2022, nn. 9 e 10.
La vicenda esaminata attiene a due diverse discipline che corrispondono al momento di entrata in vigore della nuova norma, per cui lo stesso rapporto è regolato, per il tempo della sua durata, in modi differenti.
Quel che rileva è che la nuova disciplina – prevista al comma 458 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2014 – incide negativamente sui diritti in godimento del dipendente pubblico.
Essa ridefinisce il trattamento dei professori universitari, per il rientro nei medesimi ruoli, dopo aver svolto incarchi diversi.
È rilevante, dunque, accertare l’eventuale contrasto con il principio del legittimo affidamento del dipendente pubblico.
Il principio del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche costituisce un limite alla scelta del legislatore ordinario di introdurre discipline che modificano rapporti giuridici in corso di svolgimento.
Tale principio, dunque, tutela l’aspettativa della parte privata a poter conservare, per tutto il periodo di spettanza e nell’originaria entità, l’utilità legittimamente acquisita.
La disposizione va, dunque, sottoposta a scrutinio di ragionevolezza, verificando il corretto bilanciamento tra le opposte esigenze.
Pur ritenendo legittimamente maturata l’aspettativa dei consiglieri c.d. laici alla conservazione del favorevole trattamento economico in godimento all’entrata vigore dei commi 458 e 459 dell’art. 1 della L. 147/2013, le nuove regole rispondono ad interessi generali – che, dunque, hanno causa normativa adeguata – ciò rende ragionevole la decisione in punto di loro applicazione.
La nuova disciplina risponde ad un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, poiché sopprime l’assegno ad personam, non correlato all’attività svolta, ma percepito per il solo fatto del pregresso svolgimento dell’incarico.
Sulla base di tali premesse, l’Adunanza Plenaria, in definitiva ha enunciato i seguenti principi di diritto: “L’appellato, proprio in quanto privato di un surplus di retribuzione riferita ad un incarico ormai passato, non sopporta alcun onere individuale eccessivo, di modo che si può ben dire raggiunto il giusto bilanciamento (fair balance) tra interesse generale e diritti fondamentali della persona”.
Inoltre, con riferimento alle nuove disposizioni: “Si applicano ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014 anche se il conferimento dell’incarico di componente c.d. laico del C.S.M. sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 147/2003 e senza che ciò comporti lesione del legittimo affidamento maturato dal consigliere”.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Corte Cost. 108/2019; Corte Cost. 16/2017; Corte Cost. 203/2016; Corte Cost. 34/2015; Corte Cost. 92/2013; Corte Cost. 302/2010; Corte Cost. 236/2009 |