Amministrativo, Il giurista risponde

Fonti alternative per la rilevazione dei prezzi È possibile l’apporto di fonti alternative per la rilevazione dei prezzi?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il Consiglio di Stato si esprime positivamente. – Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359.

I Giudici di Palazzo Spada hanno condiviso le obiezioni dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei costruttori edili. Non è di per sé censurabile, l’utilizzo del meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, trattandosi di un modo di organizzazione della discrezionalità, e come tale idoneo a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo. Tuttavia, nel caso in esame, la discrasia e l’incongruità dei dati raccolti risultano sintomatiche del metodo di rilevazione seguito da ciascun Provveditorato, nonché dell’inadeguatezza scientifica della relativa verifica e del raffronto dei dati provenienti dalle diverse fonti. Pertanto, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Alla luce di ciò risulta ragionevole e corretto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private.

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