Amministrativo, Il giurista risponde

Azione di ripetizione in sede di ottemperanza È esperibile l’azione di ripetizione in sede di ottemperanza di una sentenza di rigetto di annullamento di provvedimento?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

Sebbene dall’accertata legittimità del provvedimento discenda l’obbligo di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ciò non può avvenire con la richiesta di ottemperanza alla sentenza che si è limitata a respingere il ricorso della parte privata volto all’annullamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi, non essendo possibile, in tale sede, una modifica o estensione del comando giudiziale. – Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2022, n. 2219.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la riconosciuta legittimità del provvedimento di decadenza dagli incentivi corrisposti dal G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A, ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 (“Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”), pur giustificando l’obbligo di recupero delle somme indebitamente corrisposte, non consente di agire a tal fine con l’azione di ottemperanza.

Nel caso di specie, il G.S.E. aveva proposto ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto inammissibile l’ottemperanza della sentenza con cui era stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti.

Tale decisione viene confermata dal Consiglio di Stato in considerazione della circostanza che nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza non vi era stata alcuna statuizione sull’obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti. Il dispositivo della sentenza, infatti, stabiliva la mera reiezione del ricorso per l’annullamento, in coerenza con la motivazione esaminata, alla luce del petitum e dei motivi di ricorso, sulla base della riconosciuta legittimità delle ragioni poste alla base del provvedimento.

Né nel dispositivo né nella motivazione il giudice ha esaminato il diverso, anche se connesso, profilo dell’obbligo di restituzione delle tariffe, profilo che, di conseguenza, è estraneo al contenuto precettivo e di mera reiezione della sentenza della cui ottemperanza si discute.

I Giuridici ribadiscono, inoltre, che secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’Amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni. Viceversa, le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio, rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice.

Il principio giurisprudenziale sopra richiamato è stato quindi ritenuto applicabile anche al caso di specie in quanto la reiezione del ricorso di annullamento non ha mutato il quadro giuridico preesistente, contrassegnato dalla validità e dall’efficacia dei provvedimenti di decadenza.

Se è vero che dall’accertata legittimità del provvedimento discende, in capo al G.S.E., l’obbligo di recupero delle somme indebitamente corrisposte, si deve, tuttavia, osservare che ciò non può avvenire con la richiesta di ottemperanza alla sentenza che si è limitata a respingere il ricorso della parte privata volto all’annullamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi, non essendo possibile, in quella sede, una modifica o estensione del comando giudiziale.

La fonte costitutiva dell’obbligo per le società di restituire le somme ricevute non è la sentenza, ma il provvedimento di decadenza che, peraltro, non reca la determinazione del quantum da restituire, limitandosi a dichiarare la decadenza dal diritto e a rinviare ulteriori atti per le modalità di esecuzione.

Le richieste di restituzione con l’indicazione degli importi dovuti sono state comunicate solo successivamente, in parte prima e in parte dopo la pubblicazione della sentenza della cui ottemperanza si discute.

Quanto sopra conferma che il credito (e il correlativo debito) restitutorio, pur trovando fondamento nel provvedimento impugnato, è rimasto estraneo al perimetro del giudizio di cognizione.

Non è stata, infine, ritenuta applicabile al caso di specie la giurisprudenza richiamata a sostegno della tesi dell’esperibilità dell’azione di ripetizione per la prima volta in sede di ottemperanza (segnatamente, la sentenza della V sezione del 20 marzo 2012, n. 1570).

Nel precedente richiamato, infatti, la ripetizione è stata disposta in sede di ottemperanza in quanto rinveniva il proprio fondamento nella sentenza da ottemperare che imponeva al Comune la presa d’atto della nullità degli atti negoziali compiuti e il ripristino dello stato della procedura nella fase antecedente la violazione con il recupero del pacchetto azionario ceduto.

L’esame per la prima volta in sede di ottemperanza del rapporto obbligatorio scaturente dal provvedimento oggetto del giudizio di cognizione non si giustifica nemmeno richiamando la struttura a formazione progressiva del giudicato amministrativo.

La formazione progressiva del giudicato rende possibile statuizioni di carattere integrativo, volte a delineare la portata dispositiva e conformativa della sentenza da eseguire (così Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11; Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2021, n. 7378), ma non consente di ampliare con la condanna della parte privata una pronuncia di mero accertamento della legittimità del provvedimento impugnato.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724;
26 marzo 2013, n. 1675; 8 febbraio 2013, n. 719

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