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Cram down fiscale  Cram down fiscale: che cos’è, per quali procedure di ristrutturazione del debito è previsto e quali vantaggi presenta

cram down fiscale

Cos’è il cram down fiscale

Il cram down fiscale è un’operazione “forzata” che riguarda le procedure di negoziazione dei crediti. Questo perché l’omologazione della proposta da parte del Tribunale si verifica nonostante il voto contrario o l’inerzia dell’Erario e degli Enti previdenziali creditori. L’espressione inglese cram down significa infatti “inghiottire a forza, buttare giù”.

Nel nostro ordinamento diverse disposizioni di legge prevedono il cram down fiscale in varie procedure. Vediamole distintamente.

Cram down fiscale e legge fallimentare

La legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 2679) prevede l’omologazione forzata del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Concordato preventivo  

Il riferimento normativo è l’articolo 180. In base al comma 4 di questa norma il Tribunale può omologare il concordato preventivo anche se manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Questa possibilità si concretizza quando tale adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 177 (maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono presenti diverse classi di creditori occorre la maggioranza delle classi) e anche quando sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento per la predetta amministrazione o enti è ritenuta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Accordi di ristrutturazione del debito

L’altra norma della legge fallimentare che si occupa di cram down fiscale è l’articolo 182 bis. Il Tribunale, una volta risolte eventuali opposizioni, ha la facoltà di omologare l’accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali obbligatori. Questa possibilità si concretizza a condizione che il loro consenso sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% richiesta per l’accordo. Inoltre, è necessario che la proposta di soddisfacimento destinata a tali enti pubblici sia più vantaggiosa rispetto a ciò che otterrebbero in caso di alternativa liquidatoria, valutazione basata anche sulle risultanze della relazione del professionista.

Cram down fiscale e legge sul sovraindebitamento

Il cram down fiscale è contemplato anche dalla legge n. 3/2012, che si occupa anche della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Accordo di composizione della crisi

L’articolo 12 di questa legge, al comma 3 quater prevede che il Tribunale possa comunque approvare l’accordo di composizione della crisi, anche se l’amministrazione finanziaria non ha aderito. Questa possibilità si verifica quando il consenso dell’amministrazione è decisivo per raggiungere le percentuali di voto previste dall’articolo 11, comma 2 (60%). Inoltre, l’approvazione è concessa solo se la proposta di soddisfacimento per l’amministrazione finanziaria, valutata anche sulla base della relazione dell’organismo di composizione della crisi, risulta più vantaggiosa rispetto all’alternativa di una liquidazione.

Cram down fiscale e Codice della Crisi e dell’insolvenza

Il cram down fiscale interessa anche il concordato minore e il concordato preventivo disciplinati dal Codice della Crisi e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019).

Concordato minore

L’articolo 80 del Codice della crisi e dell’insolvenza, al comma 3 prevede che il giudice possa omologare il concordato minore anche se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori non hanno dato la loro adesione. Questa possibilità si verifica quando il loro consenso è cruciale per raggiungere la percentuale richiesta dall’articolo 79, comma 1 (maggioranza dei crediti ammessi). Un’altra condizione è che la proposta di soddisfacimento per l’amministrazione o gli enti, basandosi anche sulle specifiche risultanze della relazione dell’OCC, sia più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Concordato preventivo

Per quanto riguarda infine il concordato preventivo, l’art. 112 del Codice della crisi e dell’insolvenza al comma 2 prevede che nel concordato in continuità aziendale, qualora una o più classi di creditori non siano d’accordo con la proposta, il Tribunale possa comunque procedere all’omologazione. Questo avviene su richiesta del debitore o, se ci sono proposte concorrenti, con il suo consenso (a meno che l’impresa non superi specifici requisiti). L’omologazione è possibile a condizione che ricorrano contemporaneamente diverse condizioni.

  • Il valore di liquidazione deve essere distribuito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione.
  • Il valore che eccede quello di liquidazione deve essere distribuito in modo che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento complessivamente non inferiore a quello delle classi dello stesso grado e più vantaggioso rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fatte salve specifiche disposizioni.
  • È fondamentale che nessun creditore riceva un importo superiore al proprio credito effettivo.
  • Infine, la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una di queste sia composta da creditori con diritti di prelazione. In assenza di un’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta può essere comunque omologata se approvata da almeno una classe di creditori che riceverebbe un importo non integrale del proprio credito e che verrebbe soddisfatta, in tutto o in parte, se l’ordine delle cause legittime di prelazione fosse applicato anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Vantaggi del cram down fiscale

Il cram down fiscale presenta indubbi vantaggi.

  • L’impresa ha la possibilità di omologare un piano di risanamento anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Prima del “cram down”, il dissenso dell’ente pubblico, spesso titolare di crediti consistenti, poteva bloccare intere procedure di risanamento, portando l’impresa alla liquidazione.
  • Il superamento del “veto” dell’amministrazione finanziaria favorisce la continuità dell’attività d’impresa. Evitare la liquidazione significa salvaguardare posti di lavoro, know-how, asset produttivi e il valore economico complessivo dell’azienda, con ricadute positive sull’economia.
  • Sapere che il dissenso del creditore pubblico non è un ostacolo insormontabile offre maggiore certezza e incentivo agli altri creditori (banche, fornitori, ecc.) a aderire al piano di ristrutturazione, perché aumenta le probabilità di successo dell’operazione.
  • Sebbene l’amministrazione finanziaria possa non ricevere il credito per intero, il “cram down” impone che il trattamento proposto sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo significa che lo Stato e gli enti previdenziali recuperano comunque una parte del credito, cosa che non avverrebbe, o avverrebbe in misura minore, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale.

 

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