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Società cooperativa La società cooperativa è un modello di società a capitale variabile che non persegue un fine di lucro, ma di tipo mutualistico

società cooperativa

Società cooperativa: definizione

Il codice civile definisce la società cooperativa come quella che si caratterizza per il capitale variabile e lo scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico si configura quando ai soci della cooperativa che persegue questo obiettivo vengono forniti servizi, beni, occasioni di lavoro o condizioni di maggiore vantaggio rispetto a quelle presenti sul mercato. Per queste caratteristiche distintive rispetto alle società lucrative, le società cooperative hanno un albo dedicato, ossia “l’albo delle società cooperative”.

Società cooperativa nella Costituzione

L’articolo 45 della Costituzione riconosce il ruolo sociale della cooperazione e della mutualità senza fini speculativi. La legge promuove e favorisce l’incremento delle società cooperative perché rappresentano un modello virtuoso. Essa ne assicura anche il carattere mutualistico e gli obiettivi con i controlli più opportuni.

Disciplina delle società cooperative

La società cooperativa nasce, si modifica e si scioglie nel rispetto delle regole del Codice civile. Il capo I del titolo IV, del Libro V del Codice civile contiene infatti la disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. Queste ultime sono soggette in parte alle stesse regole delle società cooperative.

A mutualità prevalente e cooperative diverse

Le cooperative si distinguono in due tipologie:

  • a mutualità prevalente;
  • cooperative diverse a mutualità non è prevalente.

Le società cooperative, in base all’articolo 2512 c.c, sono a mutualità prevalente quando:

  • svolgono la loro attività soprattutto in favore dei soci, dei consumatori e degli utenti di beni e servizi;
  • nello svolgimento della loro attività tipica si avvalgono del lavoro dei soci;
  • nello svolgimento della loro attività si avvalgono dei beni e dei servizi che vengono apportati dai soci.

I successivi articoli 2513 e 2514 del Codice civile stabiliscono i criteri per la definizione della prevalenza e i requisiti che devono possedere le cooperative a mutualità prevalente.

Società cooperative: regole

Il codice civile detta tutta una serie di regole che disciplinano tutta la vita della società cooperativa e tutte le vicende che la riguardano e che la contraddistinguono.

Denominazione

La denominazione di questa società deve contenere l’indicazione di “società cooperativa”. Le società che non hanno scopo mutualistico non possono utilizzare la denominazione di “società cooperativa.”

Rapporti con i soci

Nel costruire e nell’eseguire i rapporti mutualistici si deve rispettare il principio di parità di trattamento.

Responsabilità limitata dei soci

La società cooperativa che assume obbligazioni sociali risponde solo con il suo patrimonio. Essa si caratterizza quindi per una autonomia patrimoniale perfetta.

Costituzione della società cooperativa

La società cooperativa si deve costituire obbligatoriamente con atto pubblico, che deve contenere tutta una serie di requisiti ed elementi sulla società, i soci, i conferimenti l’oggetto sociale, il collegio sindacale, gli amministratori, gli utili e le quote (art. 2521 c.c).

Il notaio che riceve l’atto deve depositarlo presso l’ufficio del registro entro 20 giorni.

Per costituire una società è necessaria inoltre la presenza di almeno 9 soci. Si può costituire anche una cooperativa con tre soli soci, ma devono essere tutti persone fisiche e la società deve adottare le stesse regole previste per le società a responsabilità limitata.

Capitale variabile

Queste società non determinano il capitale nel suo preciso ammontare quindo nascono, inoltre se nuovi soci entrano nella società non è necessario procedere alla modifica dell’atto costituivo. Questa regola però non è rigida. La società infatti può deliberare aumenti di capitale con modifica dell’atto costitutivo.

Valore di quote o azioni

Ogni quota o azione non può avere un valore nominale inferiore ai 25 euro e nessun socio può avere quote superiori ai 100.000 euro, a meno che la legge non disponga diversamente. Se i soci sono più di 500 questi limiti possono essere superati.

Il socio che non paga le quote o le azioni può essere escluso.

Soci della cooperativa

I soci devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’atto costitutivo. Chi vuole entrare a far parte della cooperativa come socio deve fare domanda. L’ammissione o il rigetto sono deliberati da chi amministra la società.

Il socio che vuole trasferire la sua quota deve comunicarlo agli amministratori con lettera a/r.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costituivo ed essere escluso ai sensi dell’art. 2533 c.c.

Organi sociali delle società cooperative

Gli organi sociali delle società cooperative sono l’assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. La nomina di quest’ultimo organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 2477 e quando la società emette strumenti finanziari di natura non partecipativa.

Vicende della società cooperativa

Una società cooperativa può perdere la qualifica “a mutualità prevalente”. Le società che non sono a mutualità prevalente possono trasformarsi in altri tipi di società. La società cooperativa infine può sciogliersi per diverse cause, come la perdita del capitale sociale.

Cooperative: esempi

I tipi di società cooperative più diffusi sono le banche popolari, le cooperative di credito, di consumo, di produzione e lavoro, sociali, di abitanti, edilizie, agricole o della pesca.