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Rito camerale civile Rito camerale: cos’è, competenza, contenuto del ricorso, ruolo del giudice, decreto motivato,  reclamabilità, efficacia, modifica e revoca

Rito camerale

Rito camerale: cos’è

Il rito camerale o in camera di consiglio, è un procedimento snello e informale, spesso utilizzato per questioni che richiedono una decisione rapida o riguardano lo stato delle persone, la famiglia o la gestione di patrimoni.  In alcuni casi, nel procedimento è coinvolto anche il Pubblico Ministero, in altri il giudice, prima di decidere, deve acquisire il parere di altri organi.

Normativa di riferimento

Il rito camerale o procedimento in camera di consiglio è disciplinato dagli articoli 737 – 742 bis c.p.c, norma di chiusura che individua negli articoli che la procedono, la disciplina di carattere generale applicabile ai procedimenti in camera di consiglio.

Rito camerale: competenza

Per quanto riguarda la competenza, nel rito camerale è necessario verificare di volta in volta la materia specifica e il territorio. Se il giudice competente per territorio non è espressamente indicato, per regola generale è necessario riferirsi al giudice del luogo di domicilio o residenza della persona nel cui interesse viene emesso il provvedimento, se questa informazione manca si prende come riferimento la residenza del ricorrente. Di solito, la competenza spetta al Tribunale ordinario o al Tribunale per i minorenni, ma esistono anche casi in cui la decisione è demandata al Giudice di Pace o al Presidente del Tribunale.

Avvio del rito camerale con ricorso

Generalmente, un procedimento in camera di consiglio si avvia su ricorso di soggetti specifici indicati dalla legge, o da chiunque sia direttamente o indirettamente interessato dagli effetti del provvedimento. Ci sono però eccezioni importanti: in alcuni casi specifici è il giudice stesso a promuovere il procedimento d’ufficio.

Contenuto del ricorso

Il ricorso, che rappresenta la domanda iniziale, deve esporre in modo sintetico, ma chiaro i fatti e le ragioni della richiesta. Una volta depositato presso la cancelleria del giudice competente, il ricorso va notificato solo se coinvolge gli interessi di soggetti diversi dal ricorrente.

Giudice del rito camerale: ruolo e funzioni

Nel rito camerale, non c’è un giudice istruttore, ma un giudice relatore, che ha il compito di istruire la causa, potendo anche ascoltare gli interessati. Sulla gestione delle prove e degli elementi istruttori, ci sono diverse interpretazioni: alcuni ritengono che il giudice relatore sia l’unico delegato al compimento dei mezzi istruttori, mentre altri sostengono che sia l’intero collegio (il gruppo di giudici) a dover decidere e assumere le prove, con il relatore che si limita a esporre la questione.

Decreto motivato: il reclamo

Il procedimento camerale si conclude solitamente con un decreto motivato.

I decreti possono essere contestati tramite reclamo al Tribunale in composizione collegiale, che a sua volta decide in camera di consiglio. Se il decreto è del Tribunale di primo grado in camera di consiglio, il reclamo deve essere proposto alla Corte d’Appello.

Soggetti legittimati a proporre reclamo

I soggetti legittimati a proporre reclamo sono le parti coinvolte nel giudizio di primo grado, chiunque subisca un pregiudizio diretto o indiretto dal provvedimento e il Pubblico Ministero. Non può invece proporre reclamo chi ha ottenuto un provvedimento conforme alla propria richiesta.

Termini per il reclamo

Il termine perentorio per presentare il ricorso di reclamo è di dieci giorni. Questo termine decorre dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria se il provvedimento riguarda una sola parte, o dalla notifica se coinvolge più parti.

Efficacia del decreto

Il decreto che viene emesso alla fine del rito camerale diventa efficace quando:

  • scadono i termini per il reclamo e questo non è stato presentato;
  • il reclamo viene rigettato o dichiarato inammissibile;
  • le parti accettano il provvedimento.

In situazioni di urgenza, il giudice che ha emesso il decreto può attribuirgli un’efficacia immediata. Il giudice chiamato a decidere sul reclamo, invece, può sospendere l’efficacia del decreto impugnato.

Decreto: modifica e revoca

Una caratteristica fondamentale dei decreti camerali è la loro modificabilità e revocabilità in ogni tempo, anche dopo che sono diventati efficaci. Questo significa che non acquisiscono mai la stabilità di un giudicato, il che permette di adattare il provvedimento a nuove circostanze. Tuttavia, un provvedimento negativo non può essere revocato, ma l’istanza può essere riproposta.

La richiesta di revoca o modifica si presenta tramite ricorso al giudice che ha emesso il decreto, da parte di tutti i soggetti che avrebbero potuto avviare il procedimento iniziale, inclusi quelli che non vi hanno partecipato.

Se il decreto non è stato impugnato, la competenza per la revoca è del giudice di primo grado; se invece è stato emesso in sede di reclamo, la competenza è del giudice di secondo grado. I decreti emessi d’ufficio dal giudice possono essere revocati o modificati anche d’ufficio.

Sono fatti salvi tuttavia i diritti acquisiti dai terzi in virtù di accordi precedenti alla modifica o alla revoca del decreto.

 

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