Civile

Mediatore immobiliare non iscritto L’esercizio abusivo dell’attività di mediatore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di reiterazione, può portare a sanzioni penali

mediatore immobiliare

Esercizio abusivo dell’attività di mediatore

L’esercizio abusivo dell’attività di mediatore è punito dalla legge con una consistente sanzione amministrativa pecuniaria, e in caso di reiterazione della violazione, può portare all’applicazione di sanzioni di carattere penale, come vedremo in questa breve guida.

Come noto, l’attività del mediatore consiste nel mettere in contatto due parti affinché queste concludano un affare. La figura del mediatore è disciplinata dalla legge, in particolare, per quanto riguarda i requisiti che il soggetto che voglia svolgere tale attività deve possedere e gli adempimenti che portano all’iscrizione nei registri tenuti dalle Camere di Commercio (CCIAA).

Il mediatore immobiliare non iscritto in tali registri è passibile delle sanzioni cui si accennava più sopra, e che adesso analizzeremo più nel dettaglio.

Mediatore immobiliare requisiti e iscrizione alle CCIAA

In base all’art. 2 della legge n. 39 del 1989, per svolgere l’attività di mediatore occorre possedere una serie di requisiti, attinenti in particolare al possesso del diploma, alla formazione professionale e all’assenza di cause ostative quali il fallimento o la condanna per alcuni determinati reati.

In origine, il possesso di tali requisiti era il presupposto per l’iscrizione nel ruolo dei mediatori (più precisamente, “degli agenti di affari in mediazione”) tenuto dalle CCIAA. Oggi tale ruolo è stato soppresso, per espressa disposizione del d.lgs. 59 del 2010.

Tale decreto dispone, attualmente, che l’attività di mediatore può esercitarsi a seguito di presentazione alla Camera di Commercio competente di una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), accompagnata da apposita certificazione (o autocertificazione) che dimostri il possesso dei requisiti sopra citati.

Questi ultimi danno diritto, oggi, all’iscrizione del mediatore nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), se si tratta di persona fisica. In entrambi casi, l’iscrizione è subordinata al controllo sui requisiti da parte della CCIAA.

Le sanzioni per il mediatore immobiliare non iscritto

Alle Camere di Commercio è demandata la vigilanza sull’attività dei mediatori, con potere di erogare sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi e doveri connessi con l’esercizio di tale attività.

Inoltre, la Camera di Commercio ha il potere di punire l’esercizio abusivo dell’attività posta in essere dal mediatore immobiliare non iscritto nei registri, irrogando il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma dell’art. 8 della legge n. 39/1989 sopra citata, sanzione che consiste nel pagamento di una somma da € 7.500 a € 15.000.

Inoltre, il mediatore immobiliare abusivo non ha diritto ad alcuna provvigione: pertanto, egli è tenuto alla restituzione in favore delle parti della provvigione eventualmente già percepita.

Ma le conseguenze per l’esercizio abusivo della mediazione non finiscono qui, perché, come anticipato, vi possono essere anche delle sanzioni di carattere penale.

Infatti, in caso di reiterazione della condotta di mediazione abusiva, e quindi dopo la seconda sanzione amministrativa erogata dalla Camera di Commercio, quest’ultima è tenuta ad inoltrare apposita denuncia all’ Autorità Giudiziaria competente, per consentire l’applicazione della relativa sanzione penale.

Il secondo comma dell’art. 8 della l. 39/1989, infatti, prevede che, in tal caso, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 348 del codice penale e dall’articolo 2231 del codice civile.

Tali norme prevedono, rispettivamente, quanto segue: l’art. 348 c.p. punisce l’esercizio abusivo di una professione con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

L’art. 2231 c.c., invece, sanziona sul piano civilistico l’esercizio di un’attività professionale in mancanza d’iscrizione, prevedendo che la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento del compenso.

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