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L’e-mail è prova scritta La Cassazione ha precisato che il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico che forma prova piena dei fatti e delle cose rappresentate

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La prova per iscritto del contratto di assicurazione

Il caso che ci occupa, per quanto qui rileva, prende le mosse dalla decisione adottata dalla Corte territoriale in ordine all’inidoneità di un’e-mail di dimostrare, sul piano probatorio, l’esistenza e il contenuto di un contratto di assicurazione.

Nella specie, il Giudice di merito aveva ritenuto che il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 c.c., dovesse essere provato per iscritto e che tale prova non poteva ritenersi raggiunta nel caso sottoposto al suo esame, ove si era assistito ad uno scambio “di semplici, ordinarie e-mail e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata”. Invero, aveva riferito la Corte territoriale “in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe (..) ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata”.

Avverso tale decisione l’assicurato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La mail soddisfa il requisito della prova scritta

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14046/2024, ha accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato in ordine al mancato riconoscimento dell’efficacia della prova scritta costituita dalla mail di cui si è dato sopra conto.

In particolare, il Giudice di legittimità, facendo riferimento al quadro normativo esistente all’epoca dei fatti di causa, ha ricordato che “Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite (…) dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005”; tali norme, ha proseguito la Corte “distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”. Posta tale distinzione, non vi è dubbio, afferma la Corte, che il caso in esame attiene ad un documento cui era stata apposta una firma elettronica semplice, rispetto alla quale le suddette norme attribuivano al giudice la valutazione in ordine all’idoneità del documento di rispettare il requisito di forma prescritto di volta in volta dalla legge.

In relazione a tale contesto normativo, ha precisato il Giudice di legittimità, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare le caratteristiche oggettive del documento, quali, in particolare, la sua qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità, desumibili da elementi come: il formato file in cui il massaggio di posta elettronica è stato salvato, le proprietà dello stesso e altri elementi analoghi.

La suddetta valutazione doveva in questo senso essere compiuta alla luce del consolidato principio secondo cui “la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza (…), purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto”.

I principi di diritto della Cassazione

Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Corte ha concluso il proprio esame elaborando i seguenti principi desumibili dalla normativa di riferimento:

  • il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
  • se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, la mail prova piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
  • se ne sono, invece, contestati la provenienza o il contenuto, il giudice deve valutare il documento con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte d’appello non avrebbe dovuto scartare l’e-mail in questione dal materiale probatorio sulla base dei soli rilievi della carenza di firma elettronica qualificata e della mancata adozione di modelli usualmente impiegati per quel tipo di contratti, ma avrebbe dovuto compiere le valutazioni prescritte dalla legge.

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