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Il trust Il trust: cos'è, quale legge lo regola, chi sono i soggetti protagonisti dell'istituto e per quali finalità viene disposto

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Cos’è il Trust

Il trust può essere definito come un rapporto giuridico in base al quale un soggetto, il disponente (o settlor), trasferisce beni (denaro, immobili, partecipazioni societarie, ecc.) a un altro soggetto, il trustee, che li gestisce in nome proprio, ma nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo specifico, secondo le istruzioni impartite dal disponente in un atto scritto. L’elemento distintivo del trust è la segregazione patrimoniale. I beni che vengono conferiti nel trust formano infatti un patrimonio distinto dal patrimonio personale del trustee e del disponente. In questo modo i beni risultano insensibili alle vicende personali (creditori, fallimenti, successioni) di questi due soggetti. Lo scopo per cui viene istituito  il trust deve essere meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico di riferimento affinché l’istituto sia valido.

Riferimenti normativi

In Italia, il trust non è stato istituito e regolato da una legge nazionale. La sua presenza e la sua disciplina nel nostro ordinamento derivano dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento. La ratifica è avvenuta tramite la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. Questo significa che, stante l’assenza di una legge italiana che lo disciplini, l’istituto è pienamente riconosciuto e le sue regole di funzionamento sono dettate dalla legge straniera scelta dal disponente, a patto che sia conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

I soggetti del Trust

Per capire il trust, è necessario conoscere i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.

  • Il disponente (o settlor) è la persona che decide di istituire il trust. È colui che segrega il proprio patrimonio (o parte di esso) e lo destina a uno scopo specifico, trasferendone la titolarità al trustee. Il disponente definisce le regole del trust, gli scopi e i beneficiari, esercitando un ruolo centrale nella sua creazione.
  • Il trustee: è il soggetto che riceve i beni dal disponente. È il gestore fiduciario del patrimonio, vincolato da un obbligo di fedeltà e buona fede nell’amministrazione dei beni. Il trustee non è il proprietario dei beni, ma ne detiene la titolarità “qualificata” o “fiduciaria” per il raggiungimento delle finalità indicate dal disponente e nell’interesse dei beneficiari. I suoi compiti sono indicati nell’atto istitutivo del trust e nella legge ad esso applicabile. Il trustee può essere una persona fisica o giuridica, e può essere anche uno dei beneficiari, purché non sia l’unico.
  • I beneficiari: sono le persone (fisiche o giuridiche) che traggono vantaggio dalla gestione del trust. Il disponente li può individuare singolarmente, ma possono essere anche categorie di soggetti. Beneficiari del trust possono essere anche soggetti non ancora nati nel momento in cui  viene costituito. Il trust infine può nascere anche per perseguire uno scopo specifico (trust di scopo).
  • Il guardiano (o protector) è una figura eventuale, ma sempre più diffusa nei trust moderni. Il suo compito è di vigilare sul trustee e sulla sua attività, per verificare che lo stesso  agisca in linea sia con le volontà del disponente che nell’interesse dei beneficiari. Il guardiano può avere poteri specifici, come la nomina o revoca del trustee, l’approvazione di determinate operazioni o la modifica dell’atto di trust. Questa figura offre un ulteriore livello di protezione e controllo, soprattutto in presenza di situazioni complesse o di lunga durata.

I diversi usi del trust

Analizziamo ora le finalità per le quali si ricorre al trust.

Protezione dei beni: il disponente trasferisce i beni al trustee per segregare il patrimonio. I beneficiari possono essere lo stesso disponente, i suoi familiari o altri soggetti. Con il trust  i beni sono protetti da rischi professionali o personali. Il guardiano può assicurare che il trustee agisca sempre a tutela di questo patrimonio.

Tutela di minori e dei soggetti diversamente abili: il disponente costituisce il trust per garantire il sostegno a beneficiari vulnerabili. Il trustee deve gestire i beni nel rispetto delle istruzioni ricevute, e deve assicurare che i fondi vengano gestiti per le esigenze dei beneficiari. In questo caso è utile la presenza di un guardiano per monitorare le attività del trustee.

Tutela del patrimonio per finalità successorie: il disponente pianifica la successione, affidando al trustee il compito di gestire e distribuire i beni ai beneficiari (eredi) nel tempo, prevenendo sperperi o cattive gestioni.

Beneficenza: i beneficiari in questo caso sono la comunità o una causa determinata. Il trustee gestisce i fondi per finalità caritatevoli.

Forme di investimento e pensionistiche: il disponente affida i fondi a un trustee  che li investe a beneficio di beneficiari. In questo caso l’istituto presenta delle similitudini con i fondi comuni o i fondi pensione.

Vantaggi fiscali: anche se non deve essere l’unico scopo, questo istituto può offrire vantaggi fiscali. I soggetti (disponente, trustee, beneficiari) devono operare però sempre nel rispetto delle normative per evitare il rischio di elusione o evasione.

 

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