Cos’è la clausola compromissoria
La clausola compromissoria è una disposizione contrattuale, che può essere predisposta anche in un atto separato, con cui le parti stabiliscono che eventuali controversie che dovessero insorgere proprio in virtù del contratto stipulato, saranno risolte tramite arbitrato, anziché davanti ai tribunali ordinari. Questa clausola permette di evitare lunghi processi giudiziari, favorendo una risoluzione più rapida ed efficace delle dispute.
Normativa di riferimento
Essa è regolata dagli artt. 806-808 ter del Codice di Procedura Civile, che disciplinano l’arbitrato e la sua applicabilità nei contratti.
L’art. 808 c.p.c. stabilisce che la stessa:
- deve essere redatta per iscritto, ossia nella forma prevista per il compromesso di cui all’articolo 807 c.p.c;
- può fare riferimento a controversie future relative al contratto;
- può prevedere un arbitrato rituale o irrituale.
Tipologie di clausola compromissoria
Queste le tipologie:
1. Clausola compromissoria semplice
Prevede che le controversie siano risolte tramite arbitrato, senza specificare dettagli sull’organo arbitrale.
2. Clausola compromissoria con arbitrato amministrato
Indica un’istituzione arbitrale specifica (es. Camera Arbitrale di Milano) che regolerà il procedimento.
3. Clausola compromissoria con arbitrato ad hoc
Le parti stabiliscono le regole dell’arbitrato senza affidarsi a un’istituzione.
4. Clausola compromissoria con arbitrato irrituale
L’arbitro emette una decisione che ha valore contrattuale, e non una sentenza esecutiva.
Giurisprudenza 2025
Riportiamo alcune sentenze significative di merito sull’argomento che aiutano a comprenderne il contenuto e il funzionamento.
Tribunale di Torino n. 43/2025
In assenza di una diversa intenzione contrattuale, la clausola compromissoria va intesa come estesa a tutte le dispute che trovano la loro ragione d’essere nel contratto a cui si riferisce, escludendo unicamente quelle che nel contratto hanno solo un fondamento storico.
Tribunale di Brescia n. 270/2025
In presenza di una clausola compromissoria che attribuisce al collegio arbitrale la decisione sulle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione di un contratto, tale competenza si estende anche alle questioni di inadempimento o risoluzione del contratto stesso. Ciò si giustifica con l’interpretazione estensiva che deve essere data a tale patto in mancanza di una chiara volontà contraria, comprendendo tutte le controversie che trovano la loro origine nel contratto.
Tribunale di Messina n. 141/2025
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario per un credito derivante dal contratto. Tuttavia, l’intimato conserva il diritto di sollevare l’eccezione di competenza arbitrale in fase di opposizione al decreto, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione dovrà revocare il decreto e rinviare le parti al giudizio arbitrale.
In assenza di una diversa intenzione contrattuale, la clausola va intesa come estesa a tutte le dispute che trovano la loro ragione d’essere nel contratto a cui si riferisce, escludendo unicamente quelle che nel contratto hanno solo un fondamento storico.
Formula clausola compromissoria
“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate saranno risolte mediante arbitrato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato sarà amministrato dalla __________________ [Nome dell’Istituzione], secondo il suo regolamento vigente alla data della controversia. La sede dell’arbitrato sarà [Luogo], la lingua dell’arbitrato sarà [Lingua] e il numero di arbitri sarà [Numero]. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti”.
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