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Affitti brevi: stop al check-in da remoto Affitti brevi: la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza estende il check-in diretto a locazioni brevi, scambio casa e Marina Resort

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Affitti brevi: dubbi sulla sicurezza

L’aumento degli affitti brevi in Italia, accentuato da eventi culturali, religiosi e politici, come il prossimo Giubileo 2025, richiede una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica. Questo contesto solleva criticità legate al check-in automatizzato, che consente l’accesso alle strutture senza identificazione personale diretta. Criticità alle quali la circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, fornisce la soluzione.

Key box: contrarie al TULPS

Questa prassi, basata sulla trasmissione telematica dei documenti e sull’uso di codici automatizzati o key box, solleva dubbi sulla sua conformità all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L’art. 109 TULPS impone ai gestori di strutture ricettive di ospitare solo persone con un documento di identità valido, comunicandone i dati alle Questure entro 24 ore dall’arrivo (6 ore per soggiorni inferiori a un giorno).

Tale obbligo si estende ai locatori di immobili affittati per periodi inferiori a 30 giorni, secondo il combinato disposto del D.L. 113/2018 e successive modifiche.

La normativa mira a garantire la sicurezza pubblica, consentendo alle autorità di identificare tempestivamente gli alloggiati.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di queste disposizioni, sottolineando l’importanza di un controllo rapido e preciso per prevenire che persone pericolose o ricercate si nascondano in strutture ricettive.

Criticità del check-in automatizzato

Il check-in da remoto, privo di verifica personale diretta, rischia di violare la ratio dell’art. 109 TULPS. Dopo l’invio dei documenti online, non si può escludere infatti che l’alloggio venga occupato da individui non identificati, aumentando i rischi per la collettività.

Per garantire la sicurezza, i gestori devono verificare lidentità degli ospiti de visu e comunicare i dati alla Questura seguendo le modalità indicate nei Decreti Ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021.

Check-in de visu anche per i Marina resort

Anche per le piattaforme come Home Exchange, utilizzate per scambi abitativi gratuiti, resta obbligatoria la registrazione dei dati degli ospiti sul portale “Alloggiati Web”. La mancata registrazione potrebbe favorire l’inserimento di dati falsi, rendendo difficile l’identificazione degli ospiti e compromettendo la sicurezza. Perciò, chi utilizza queste piattaforme deve rispettare gli stessi obblighi di identificazione e comunicazione.

Le stesse regole si applicano ai “Marina Resort”, strutture nautiche per turisti, equiparate a strutture ricettive per fini fiscali e di sicurezza. Ogni eccezione all’applicabilità dell’art. 109 TULPS a tali strutture risulta infondata.

L’obbligo di verificare personalmente lidentità degli ospiti è quindi essenziale per tutte le strutture ricettive. Le Prefetture e le Questure hanno il compito di sensibilizzare gli operatori e verificare il rispetto delle disposizioni, assicurandone l’applicazione uniforme. La collaborazione tra autorità locali, operatori del settore e associazioni di categoria è infatti cruciale per garantire la sicurezza pubblica.

 

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