Accordo IVA UE
Per gli affitti brevi novità dall’Unione Europea in materia di Iva e fatturazione elettronica. Lo comunica il Consiglio Europeo, che informa di avere raggiunto un accordo (VIDA Vat in the digital age) sulle misure fiscali che riguarderanno anche le piattaforme digitali.
Il pacchetto IVA, sul quale è stato raggiunto un accordo dopo due anni di trattative, persegue l’obiettivo di contrastare le frodi e semplificare gli adempimenti delle piccole imprese e dei singoli prestatori di servizi.
L’accordo riguarda in particolare un regolamento, un regolamento di esecuzione e una direttiva.
Modifiche del sistema IVA: novità anche per le locazioni brevi
Questi tre atti modificheranno vari aspetti del sistema IVA.
- Entro il 2030, gli obblighi di comunicazione IVA potranno essere assolti in modalità completamente digitale.
- Le piattaforme online, compresa AIRBNB, dovranno pagare l’IVA sui servizi del contratto di locazione breve se i prestatori di servizi non addebiteranno l’imposta.
- Più sportelli IVA e più efficienti per evitare registrazioni costose a carico delle imprese che operano in più Stati.
Comunicazioni digitali IVA: e-fattura
L’attuale obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di beni e servizi alienati alle imprese di altri Stati UE e soggetti a IVA verrà sostituito dalla comunicazione in tempo reale delle fatture elettroniche a fini IVA. Le varie amministrazioni fiscali degli Stati condivideranno i dati attraverso un sistema che sarà in grado di rilevare le operazioni fraudolente. Questo progetto verrà attuato in due fasi diverse. La sua introduzione avverrà nel 2030, la sua interoperabilità entro il 2035.
Locazioni brevi: obblighi IVA per le piattaforme
Al momento molte piattaforme online che prestano servizi non pagano l’IVA. Questo perché i singoli proprietari di appartamenti che li concedono a terzi con contratti di locazione breve, ignorano completamente gli obblighi fiscali o non conoscono i vari adempimenti da rispettare nei singoli paesi UE, soprattutto se soggetti privati od operanti con un regime speciale previsto in favore delle piccole imprese.
Questo crea una discrasia tra coloro che stipulano contratti di locazione breve in modo tradizionale e coloro che, invece, si affidano alle piattaforme.
In base alle nuove regole IVA, chi gestisce le piattaforme sarà responsabile della riscossione dell’Iva se i prestatori di servizi non adempiono (modello del prestatore presunto). La piattaforma quindi riscuoterà l’IVA dal cliente e poi la verserà alle autorità competenti.
Il regime di raccolta e di versamento dell’IVA da luglio 2028 sarà facoltativo, ma dal gennaio 2030 diventerà obbligatorio.
Sportello Unico registrazioni IVA
L’accordo estende l’utilizzo dello sportello unico non solo per le cessioni e prestazioni transfrontaliere, anche per le vendite tra le imprese e i consumatori di determinati prodotti, come l’energia elettrica o il gas, che vengono effettuate in uno Stato membro diverso dal proprio.
In questo modo più imprese potranno assolvere ai propri obblighi IVA tramite uno sportello unico e in un’unica lingua.
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