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Danno non patrimoniale e limiti tabelle milanesi Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, è possibile superare i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi?

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis

 

Costituisce principio consolidato quello per cui, in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale operazione sia adeguatamente motivata in modo da giustificare tale “personalizzazione”. – Cass. III, 11 luglio 2023 n. 19731.

La vicenda scaturisce dalle riportate lesioni gravi ed invalidità permanente, a seguito delle quali i congiunti del danneggiato presentano richieste risarcitorie da lesione del rapporto parentale. Il giudice di prime cure riconosce la fondatezza delle relative domande, e tale conclusione viene confermata dalla Corte d’appello, benché la stessa proceda a ridurre il quantum debeatur risarcitorio, censurando il superamento in primo grado dei limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi.

La Suprema Corte viene quindi chiamata a pronunciarsi in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per essersi in secondo grado erroneamente censurato l’aumento effettuato dal giudice di prime cure nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, sul presupposto dell’impossibilità di superare i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi. Tale doglianza viene ritenuta fondata, nella parte in cui si osserva che la liquidazione equitativa del danno consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, per cui il giudice deve dar conto del peso attribuito a ciascuno di essi in motivazione, ossequiando i principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Per ciò, ove il giudice non indichi le ragioni dell’operato apprezzamento né richiami gli specifici criteri adottati nella liquidazione, si incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione che in quello di violazione dell’art. 1226 c.c.

Più nello specifico, l’assunto per cui non è possibile superare i limiti delle tabelle milanesi è in diritto errata: in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, infatti, il giudice ben può discostarsi dai limiti tabellari, ma tale operazione deve essere supportata da un’adeguata motivazione, la quale renda manifeste le circostanze – anomale ed irripetibili (e provate dalla parte danneggiata) – che hanno richiesto una “personalizzazione” in aumento rispetto ai limiti tabellari, che renderebbero altrimenti inidonea la liquidazione rispetto all’entità del danno patito.

La Suprema Corte, quindi, cassa con rinvio la decisione della Corte d’appello, che dovrà procedere ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.

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Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e caparra A fronte della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, è possibile condannare al pagamento del doppio della caparra, di cui all’art. 1385, comma 2, c.c.?

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis

 

La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, in quanto fondata su fatto non imputabile ai contraenti, dà luogo solo agli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo divenute indebite le prestazioni rese. Essa non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, giacché ciò presuppone l’inadempimento. – Cass. II, 31 luglio 2023, n. 23209.

La decisione scaturisce da un’articolata trattativa per una vendita immobiliare, in cui la stipulazione del preliminare viene accompagnata dalla dazione di una caparra, che culmina nel recesso del promittente venditore per inadempimento della controparte, a cui questa reagisce con le domande giudiziali di inadempimento del preliminare, risarcimento e versamento del doppio della caparra. Il giudice di prime cure dichiara l’impossibilità dell’esecuzione dei contratti preliminari e tale statuizione, non oggetto di alcun motivo di gravame in appello, passa in giudicato. In appello, invece, si pronuncia la condanna dei ricorrenti al pagamento del doppio della caparra.

La Suprema Corte osserva come non possa che reputarsi giuridicamente scorretta, nonché intrinsecamente contradditoria, la decisione di secondo grado.

L’art. 1385, comma 2, c.c. stabilisce che i meccanismi speculari di ritenzione della caparra e di pretesa del suo doppio (a seconda della parte) trovano fondamento nell’inadempimento della controparte, mentre il comma successivo stabilisce che, se la parte non inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, allora il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Osserva la Suprema Corte come il diritto di recesso sia una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, che presuppone un inadempimento della controparte connotato dagli stessi caratteri richiesti da quello che giustifica la risoluzione giudiziale: in ambo i casi, a fronte di tale presupposto si ha la caducazione ex tunc degli effetti del contratto. Per ciò, il recesso (con ritenzione della caparra) è legittimamente esercitato se l’inadempimento è di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., nonché gravemente colpevole e cioè imputabile ex artt. 1218 e 1256 c.c. (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 553). Ciò posto, l’interazione da attenzionare non è quella fra recesso e risoluzione, ma quella fra incamerare la caparra (o il suo doppio) ed instaurare un giudizio per ottenere un maggiore risarcimento. La vera antinomia è, insomma, fra azione di risarcimento ordinaria e ritenzione della caparra (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 553): la finalità della liquidazione immediata, forfettaria e stragiudiziale della pretesa alla sola caparra viene esclusa dalla pretesa giudiziale al risarcimento del maggior danno da risarcire (e provare). Alla stregua di ciò, una domanda principale di risoluzione contrattuale correlata a una richiesta risarcitoria nei limiti della caparra altro non è che una domanda di accertamento del recesso.

Dalla risoluzione del contratto per inadempimento (anche se stragiudiziale da recesso) va distinta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 c.c., dato che tale impossibilità non è imputabile al debitore e paralizza la domanda di adempimento, determinando nei contratti a prestazioni corrispettive l’estinzione dell’obbligazione e la risoluzione di diritto (Cass. 28 gennaio 1995, n. 1037). Risoluzione per inadempimento (anche se stragiudiziale da recesso) e risoluzione per impossibilità sopravvenuta hanno presupposti e natura diversi: la prima ha carattere sanzionatorio, tende a una pronuncia costitutiva e si fonda sul comportamento doloso o colpevole della parte; la seconda tende ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti. La non imputabilità dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta l’estinzione dell’obbligazione, mentre l’imputabilità determina la conversione dell’obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se il contratto è a prestazione corrispettive, dà altresì luogo all’azione di risoluzione per inadempimento (Cass. 22 dicembre 1983, n. 7580).

Se, come nel caso di specie (la relativa statuizione è passata in giudicato), si afferma l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del contratto, allora perdono significato tutte le questioni relative al comportamento delle parti, e residuano i soli obblighi restitutori generati dal venir meno del vincolo contrattuale, essendo divenuta indebita la ritenzione delle prestazioni eseguite. Da ciò consegue che, se è stata versata caparra confirmatoria, la condanna non può che vertere sulla restituzione della stessa, e non del suo doppio.

La Suprema Corte, quindi, cassa con rinvio la decisione della Corte d’appello: pur a fronte della – coperta da giudicato – risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione, infatti, essa ha confermato una statuizione di condanna al pagamento del doppio della caparra che, avendo una natura risarcitoria (anche se limitata nel quantum), postula invece l’accertamento dell’inadempimento.

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Responsabilità artt. 1669 e 2043 c.c. Qual è il rapporto fra le fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c.?

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis

 

Rispetto alla costruzione di un edificio, è possibile invocare la responsabilità ex art. 2043 c.c. soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., purché non per superare i limiti temporali entro i quali l’ordinamento ne consente l’operatività, ovvero senza aggirare lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza. – Cass. II, 17 luglio 2023, n. 20450.

La vicenda scaturisce dall’appalto di lavori di copertura di alcune unità immobiliari, successivamente ai quali si verificano delle infiltrazioni. Il giudice di prime cure rileva come l’azione ex art. 1669 c.c. sia stata intentata oltre il termine annuale di prescrizione richiesto dal relativo comma 2, e che la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. sia da considerare nuova, giacché proposta solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed ampliante il thema decidendum. Data la specialità della disciplina di cui all’art. 1669 c.c. rispetto a quella ex art. 2043 c.c., si ritiene in primo grado che quest’ultima potrebbe invocarsi solo in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prima, e comunque non per derogare ai suoi limiti prescrizionali e decadenziali. Di diverso avviso il giudice dell’appello, ritenendo che la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. non sarebbe nuova – giacché ambo le norme implicherebbero una prospettazione di responsabilità extracontrattuale –, e anzi sarebbe fondata.

La Suprema Corte viene chiamata a pronunciarsi anzitutto sull’ammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c., benché formulata per la prima volta nella menzionata memoria e, in secundis, sulla sua riconosciuta fondatezza nonostante il difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti, e la prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c.

La Corte rileva come la domanda fosse ammissibile e come, per orientamento consolidato (da ultimo, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2014, n. 2284), vi sia compatibilità delle domande ex artt. 1669 e 2043 c.c. rispetto al medesimo evento. Più nello specifico, l’art. 1669 c.c. dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità aquiliana perché, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come una obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale. Si ammette il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutte le volte che un unico evento dannoso nella sua genesi soggettiva (cioè: un comportamento risalente allo stesso autore) appaia in sé lesivo non solo di diritti specifici derivanti da clausole contrattuali, ma anche di diritti assoluti quali la tutela della proprietà ex art. 832 c.c. La norma ex art. 1669 c.c. è diretta, infatti, a tutelare l’interessepubblico e trascendente quello individuale – alla stabilità e solidità degli immobili destinati a lunga durata, nell’ottica della sicurezza dei cittadini. Si ha quindi una disciplina derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 2043 c.c., sia nell’atto illecito (che deve consistere in gravi difetti di costruzione per violazione delle regole dell’arte o per vizi del suolo preesistenti) che nel danno ingiusto (consistente nella rovina dell’edificio, o nel relativo pericolo). La specialità dell’art. 1669 c.c. rispetto all’art. 2043 c.c. implica che quest’ultimo sia applicabile ove non lo sia il primo: ritenere diversamente rischierebbe di produrre un effetto distonico rispetto alla ratio di tutela dell’art. 1669 c.c., giacché il danno verificatosi oltre il decennio non sarebbe idoneo a dar luogo a responsabilità, creando una inammissibile zona franca. Come affermato già da Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2014, n. 2284, l’art. 1669 c.c. non è infatti norma di favore per il costruttore, ma di più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale: si ha un regime di responsabilità più rigoroso rispetto a quello ex art. 2043 c.c., per la presenza della presunzione iuris tantum di responsabilità dell’appaltatore, che viene compensata da una restrizione temporale. Se la ratio del 1669 è di tutela, in assenza dei suoi presupposti sarebbe irragionevole – a fronte di una responsabilità della medesima natura – ritenere non invocabile l’art. 2043 c.c., ovviamente con l’applicazione delle relative regole (soprattutto in punto di regime probatorio). Può quindi invocarsi l’art. 2043 c.c. quando, ad esempio, il danno si sia manifestato e prodotto oltre il decennio dal compimento dell’opera. È, in definitiva, senz’altro possibile invocare la responsabilità ex art. 2043 c.c. ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., ma non per superare i limiti temporali entro i quali l’ordinamento ne consente l’operatività, ovvero senza aggirare lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza

La Suprema Corte, quindi, cassa con rinvio la decisione della Corte d’appello: a fronte dell’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con l’azione ex 1669 c.c. (essendo trascorso più di un anno dalla denuncia dei vizi costruttivi), accertata dal giudice di prime cure e passata in giudicato, il giudice dell’appello ha ritenuto di ammettere la tutela risarcitoria generale di cui all’art. 2043 c.c., che però non era più riconoscibile.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2014, n. 2284
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Morte congiunto sinistro stradale e danno parentale Come si liquida il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a seguito della morte di un prossimo congiunto coinvolto in un sinistro stradale?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

In caso di perdita definitiva del rapporto parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto. – Cass., sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 32697

A seguito di un sinistro stradale nel quale morì una ragazza che viaggiava in qualità di trasportata, i parenti della stessa chiedevano al Tribunale la condanna della compagnia assicurativa del veicolo al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale. La madre e la sorella della deceduta, non ritenendo satisfattive le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di indennizzo, deducevano che la prova dell’intensità del vincolo affettivo fosse desumibile dalla documentazione prodotta e che la morte della loro congiunta, stante la dinamica del sinistro, fosse dipesa esclusivamente dalla condotta gravemente colposa della conducente del veicolo. In termini analoghi, ma con distinti atti di citazione hanno provveduto i nonni, i due fratelli e il padre della vittima, ritenendo non satisfattivo l’indennizzo corrisposto al padre, nonché ingiustificato il mancato riconoscimento di un danno in capo ai nonni.

Integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo su cui si trovava come trasportata la vittima e disposta la riunione dei giudizi, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, in relazione al rapporto processuale tra la sorella della vittima e la compagnia assicuratrice. Venivano inoltre rigettate tutte le domande proposte dagli attori, non ritenendo sussistenti rapporti affettivi idonei a giustificare un risarcimento maggiore rispetto a quello riconosciuto in sede stragiudiziale, con compensazione delle spese di lite.

Avverso tale decisione venivano proposti distinti gravami alla Corte di appello. La compagnia assicuratrice, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande degli appellanti e, in caso di accoglimento, l’accertamento del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento eventualmente riconosciuto in eccedenza rispetto a quanto già accordato.

Riuniti i due procedimenti, la Corte di appello imputava la morte della vittima nella misura del 30% a sua colpa concorrente e, nella misura del 70%, a colpa della conducente del veicolo, condannando la compagnia assicuratrice, in solido con il proprietario dell’autovettura, al risarcimento del danno da perdita di legame parentale. Venivano dunque liquidati importi diversi in favore di ciascuno dei familiari superstiti. La Corte di merito ha ritenuto, inoltre, non meritevole di accoglimento la domanda proposta iure proprio dal padre della giovane deceduta, confermando sul punto la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione.

Avverso la richiamata sentenza veniva proposto ricorso per cassazione per due motivi. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2059 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, sostenendo che la Corte di appello avrebbe liquidato, in suo favore, sulla base della “non effettività del legame padre figlia”, il danno da perdita parentale al di sotto dei valori minimi di cui alle Tabelle di Milano, “senza motivare” al riguardo, così violando l’art. 1226 c.c. La Corte territoriale avrebbe, secondo il ricorrente, fondato la sua decisione esclusivamente sulla base di mere dichiarazioni, omettendo di valutare le ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso e dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune, da cui sarebbe emersa la volontà del padre di riavvicinarsi alla figlia e la conseguente permanenza del vincolo affettivo.

Si lamenta, inoltre, una disparità di trattamento con la madre della vittima, alla quale sarebbe stato riconosciuto un risarcimento determinato sulla base dei valori tabellari, nonostante, sostiene il ricorrente, avesse avuto un “trascorso di vita del tutto simile al padre, caratterizzato dall’analoga carenza del rapporto di convivenza con la figlia”.

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, il motivo di ricorso non merita accoglimento. La Corte territoriale ha infatti espressamente richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di danno da perdita del rapporto parentale, secondo cui «è onere dei congiunti provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità. Il giudice può discostarsi dalla misura minima prevista dalle Tabelle di Milano purché dia conto nella motivazione della specifica situazione che giustifica la decurtazione» (Cass. 14 novembre 2019, n. 29495; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230; Cass. 8 aprile 2020, n. 7743).

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha applicato tali principi e correttamente ha motivato il lamentato discostamento dai valori tabellari con riferimento alla situazione specifica.

Più precisamente secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale, nel ritenere non provata l’effettività del rapporto parentale con riguardo alla relazione padre-figlia, ha in primis valutato la travagliata storia familiare della vittima e, stante l’assenza di una stabile convivenza con entrambi i suoi genitori, ha ancorato tale valutazione a quanto complessivamente risultante agli atti. Tale disamina è stata effettuata disgiuntamente e con ampiezza di argomentazioni in relazione ai rapporti con ognuno dei genitori, risultando così evidente la diversa consistenza di tali rapporti. Non può, pertanto, essere condivisa l’argomentazione del ricorrente, il quale ha rilevato come il rapporto parentale della figlia con la madre sia stato considerato effettivo ed abbia condotto ad un risarcimento determinato sulla base dei valori tabellari, nonostante il “trascorso di vita del tutto simile al padre”.

La Corte di appello ha concluso per la non effettività del rapporto parentale con il padre, non limitando il suo convincimento alle dichiarazioni rese innanzi al Tribunale per i Minorenni, bensì considerando anche che, per stessa ammissione del padre, il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione del padre agli incontri organizzati dai Servizi Sociali, nonché nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia. Peraltro, va evidenziato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto nella motivazione dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.

Stante la chiarezza e la logicità della motivazione in merito al discostamento tra il danno liquidato e quanto astrattamente previsto dalle Tabelle di Milano, non può considerarsi violata la disciplina della liquidazione del danno in via equitativa né risultano sussistenti gli ulteriori vizi dedotti, sicché il primo motivo di ricorso è ritenuto infondato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, dei parametri dalle stesse forniti e del principio di valutazione equitativa del danno previsto dall’art. 1226 c. c., dall’art. 2056 c. c. e dall’art. 2059 c. c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. In qualità di erede del nonno della vittima, il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in una incongrua motivazione in relazione alla mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano nella quantificazione del danno da perdita parentale con riferimento al nonno paterno della vittima, in quanto ai fini di tale liquidazione, nonostante abbia riconosciuto l’intensità e la presenza del legame parentale tra i nonni paterni e la nipote, avrebbe ritenuto di procedere alla determinazione del quantum senza l’utilizzo delle Tabelle, bensì procedendo in via equitativa. L’incongruità della motivazione, argomenta il ricorrente, consterebbe nell’essersi la Corte limitata a considerare il difetto di convivenza con la nipote, l’esiguo lasso di tempo intercorso tra la morte della stessa e quella del nonno e la presenza di altri familiari a sostegno del dolore patito dal nonno paterno in tale periodo.

Anche il secondo motivo di doglianza, secondo la Suprema Corte, è incentrato su un’asserita incongruità e contraddittorietà della motivazione in merito al discostamento effettuato dai valori astrattamente predisposti dalle Tabelle di Milano e alla diversa quantificazione del danno operata in favore dei due nonni paterni, con conseguente – ad avviso del ricorrente – violazione dell’art. 1226 c.c. La Corte territoriale, in assenza di allegazioni specifiche, ha individuato il quantum del risarcimento del danno per la nonna paterna nel minimo previsto dalle tabelle milanesi; nel caso del nonno paterno, invece, ha posto in rilievo l’esiguità del tempo di sopravvivenza dello stesso rispetto alla data di morte della nipote e, stante l’assenza di convivenza della ragazza con i nonni ed il sostegno verosimilmente ricevuto dal resto della famiglia, ha rideterminato il quantum in via equitativa. Anche in questo caso, secondo la Corte di Cassazione, la motivazione risulta logica e congrua, né sussistono gli ulteriori lamentati vizi, poiché la durata della sopravvivenza al parente defunto (sette mesi) e il sostegno ricevuto verosimilmente dagli altri componenti della famiglia sono parametri che ben possono essere considerati ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale. Anche il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato.

Conclusivamente, il ricorso viene rigettato, con liquidazione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. civ. 29495/2019; Cass. civ. 21230/2016; Cass. civ. 7743/2020
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Denuncia vizi ex art. 1495 c.c. e termine di decadenza Da quando decorre il termine di decadenza per la denuncia dei vizi dei beni acquistati dal compratore ex art. 1495 c.c., qualora si tratti di vizi rilevabili attraverso un accertamento tecnico giudiziale?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente l’onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa: ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi, non è questo il caso), in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo, si sia completata. – Cass. sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34290.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado, la quale ha accolto la domanda di risoluzione dei contratti di compravendita, stipulati tra l’attore e la società appellante, per la dedotta mancanza, ex art. 1490 c.c., delle qualità che la venditrice aveva promesso e garantito, vale a dire “l’autenticità e l’esclusività di ogni singola opera acquistata”.

In particolare, la Corte d’Appello ha accolto l’eccezione di decadenza e di prescrizione che la società convenuta aveva sollevato, evidenziando che: 1) il compratore, a norma dell’art. 1495 c.c., ha l’onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta; 2) tale termine, se si tratta vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell’acquisizione della certezza oggettivo del difetto; 3) l’onere della prova della tempestività della denuncia incombe sull’acquirente poiché detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell’azione; 4) l’inosservanza dell’obbligo di denuncia preclude l’esperimento tanto dell’azione di risoluzione prevista dall’art. 1492 c.c., quanto dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c.; 5) l’azione si prescrive in ogni caso si prescrive entro un anno dalla consegna.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto, innanzitutto, che non si tratta di vizi occulti, in quanto inerenti all’assenza del valore artistico dei beni acquistati, ed, in secondo luogo, che le consegne dei beni erano avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, mentre l’unica denuncia documentata risale al settembre 2011. Inoltre, nell’atto introduttivo del giudizio l’attore ha dedotto di aver “di recente” verificato, “a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia”, che “i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e privi di valore sia artistico che economico”, senza aver, tuttavia, prodotto “alcuna documentazione scritta di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall’eventuale scoperta”, avendo, piuttosto, fornito elementi che evidenziano chiaramente come “i vizi furono lamentati con missiva in una data del tutto sganciata da qualsiasi conoscenza dei vizi denunciati”.

Né, secondo la Corte, si potrebbe ricondurre la conoscenza dei vizi alla lettura di un articolo pubblicato da un quotidiano in data 4-4-2010, il quale riportava la notizia di una class action nei confronti della venditrice per aver venduto libri non rivendibili perché ritenuti senza alcun valore da esperti e galleristi. Tale articolo, infatti, risale al 2010, mentre la prima ed unica missiva di denuncia dei vizi risale solo al mese di “settembre 2011”, quando “era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell’azione”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello il compratore ha proposto ricorso in Cassazione per violazione e la falsa applicazione dell’art. 1497 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, l’acquirente non aveva alcuna cognizione tecnica della mancanza delle qualità promesse tanto che, per averne esatta e specifica cognizione, aveva promosso il giudizio per l’accertamento delle dedotte ed eventuali carenze delle qualità promesse, individuate, tra l’altro, nelle pregresse pronunce giudiziali rese ai danni della venditrice. Soltanto all’esito di queste ultime il ricorrente avrebbe quindi compreso che i beni acquistati non avevano alcun pregio artistico né alcun valore tale da legittimare il prezzo pagato. La domanda giudiziale era, dunque, l’unico rimedio che il compratore poteva proporre per ottenere, in relazione all’oggetto delle vendite, l’accertamento necessario ai fini della risoluzione dei contratti, non potendo valutare autonomamente l’esatto valore dei beni venduti.

La Suprema Corte, tuttavia, nel richiamare quanto argomentato dalla Corte d’Appello, dichiara di non condividere le censure dedotte dal ricorrente. Infatti l’acquirente, pur avendo sostenuto in giudizio di aver “di recenteverificato, “a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia”, che i beni acquistati “non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore”, ed erano, quindi, privi delle qualità promesse e garantite dalla venditrice, vale a dire “l’autenticità e l’esclusività di ogni singola opera acquistata”, non aveva, poi, fornito in giudizio la prova di “una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall’eventuale scoperta”, così conseguita, dei vizi lamentati. L’attore aveva infatti soltanto documentato, pur a fronte di consegne avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, un’unica denuncia, risalente al mese di settembre 2011, vale a dire quando “era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell’azione”.

Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, l’azione si era anche prescritta. Infatti, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28454; Cass. 5 maggio 2017, n. 11037; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26967).

In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché manifestamente infondato, liquidando le spese di lite secondo la regola della soccombenza.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. civ., S.U., 328/1991; Cass. civ. 5142/2003; Cass. civ. 13695/2007;
Cass. civ. 844/1997; Cass. civ. 11046/2016; Cass. civ. 28454/2020;
Cass. civ. 11037/2017; Cass. civ. 26967/2011
giurista risponde

Responsabilità per custodia e condotta colposa della vittima Il custode risponde della caduta nella buca se la condotta colposa della vittima era imprevedibile?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno. – Cass. III, 19 dicembre 2022, n. 37059

La vicenda riguardava la domanda di risarcimento danni avanzata contro un supercondominio e il suo gestore per la caduta in una buca adiacente allo scalino del marciapiede. La Cassazione – con la sent. 37059/2022 – ha respinto il ragionamento con cui il giudice di secondo grado aveva cancellato il ristoro dei danni deciso in primo grado nella misura di 41mila euro. La sentenza annullata con rinvio aveva accolto l’argomento difensivo secondo cui il pedone conosceva l’esistenza della buca e le condizioni di luce e di posizionamento della stessa non costituivano in sé un pericolo, ma è la condotta colpevole e scevra di prudenza della vittima che avrebbero determinato il danno interrompendo così il nesso causale di esso con la cosa (la buca). Per la Cassazione non basta dimostrare la colpa, ma anche l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto dovuto alla condotta della vittima. Così come i giudici di appello, sempre secondo la Cassazione, non potevano escludere il nesso causale tra il danno e la cosa affermando che quest’ultima non conteneva in sé alcun elemento di pericolo inevitabile con l’ordinaria diligenza e prudenza. Ma ciò non basta a evitare che il custode risponda dei danni: va provato il caso fortuito.

La Cassazione precisa che i criteri con cui si giudica la responsabilità aquiliana ex art. 2043 del Codice civile non sono sovrapponibili a quelli che determinano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Infatti, nel caso del custode non va accertata la sua colpa nell’aver determinato l’evento dannoso in quanto è sufficiente il suo rapporto giuridico con la cosa custodita. Da cui scaturisce automaticamente la sua responsabilità per i danni arrecati dalla cosa a meno che provi che l’evento si è determinato per un fatto imprevedibile ascrivibile come caso fortuito. Prova, la sola, che spezza il nesso giuridico tra il danno e la cosa che pur materialmente sono tra loro connessi.

L’inattesa condotta da parte di una persona sensata o l’avverarsi di comportamenti mai verificatisi prima può far venir meno il nesso causale tra la cosa e il danno verificatosi. Infatti, la condotta colposa del danneggiato deve risultare imprevedibile e non prevenibile al fine di far degradare la cosa da cui si origina l’infortunio a mera occasione del verificarsi.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. 24 giugno 2020, n. 26524;
Cass. 16 febbraio 2021, n. 4035
giurista risponde

Immobile indivisibile e istanza del condividente Nell’applicazione dell’art. 720 c.c., l’inclusione dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente presuppone l’espressa e specifica istanza del condividente interessato?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

L’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall’art. 720 c.c. si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non abbia fatto esplicita richiesta al riguardo (benché titolare della maggior quota).

Accertata la non comoda divisibilità di uno più immobili ereditari (da intendersi in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, e rilevante anche per uno solo di essi), l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può aver luogo ove questi non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo di base vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni – cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisce comunione fra gruppi di condividenti – allorché non vi sia il consenso di costoro. – Cass. VI, 15 dicembre 2022 n. 36736.

La vicenda scaturisce dalla decisione assunta dal giudice di prime cure – e confermata in appello –, di sciogliere la comunione ereditaria sub iudice assegnando all’attore (il coniuge superstite) determinati beni, e altri beni congiuntamente ai convenuti (i fratelli del de cuius), gravandoli altresì del pagamento di un conguaglio. Il Tribunale assumeva tale decisione tenuto conto della non comoda divisibilità dei beni – ostativa ad una omogenea distribuzione di essi tra i coeredi –, che avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 720 c.c., con l’attribuzione congiunta a più condividenti. Nello specifico il Tribunale, tenuto conto della richiesta di attribuzione di determinati beni da parte dell’attore, le dava seguito, assegnando i restanti beni congiuntamente ai convenuti.

I ricorrenti in Cassazione lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 720 c.c., per l’essersi disposta l’assegnazione congiuntamente ad essi, in assenza di una richiesta in tal senso e data la non comoda divisibilità dei beni.

Segnatamente, l’art. 720 c.c. descrive un meccanismo per cui, a fronte della presenza nell’eredità di beni immobili non comodamente divisibili (o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o igiene) e della impossibilità di procedere alla divisione dell’intera sostanza senza il loro frazionamento, detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto la quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se manca la disponibilità in tal senso, in estremo subordine si dà luogo a vendita all’incanto. Nel caso in esame, i ricorrenti (convenuti in primo grado), non avevano avanzato alcuna richiesta di attribuzione a fronte della valutazione di non comoda divisibilità, ma solo la disponibilità ad aderire alle proposte conciliative dell’attore, e purché non fossero gravati del pagamento di conguagli. Non avendo avuto seguito le menzionate proposte, il giudice – ritengono i ricorrenti – avrebbe dovuto attivare il meccanismo residuale della vendita dei beni non oggetto di richiesta, piuttosto che procedere come avvenuto. La Suprema Corte condivide tali doglianze, osservando preliminarmente come, nell’ambito della comunione ereditaria, il diritto di ciascun erede alla quota in natura (art. 718 c.c.) non sia quello a una porzione di ciascun bene, bensì a una porzione formata in modo da riprodurre quanto più è possibile la composizione qualitativa della massa (art. 727, comma 1, c.c.): ciò significa che la divisione deve avvenire non dividendo, ma distribuendo in porzioni i singoli beni, secondo un criterio di proporzione quantitativa e qualitativa. Ciò posto in via di principio, è comune che tale regola non possa applicarsi a pieno in relazione agli immobili, essendo gli stessi o numericamente insufficienti o qualitativamente troppo eterogenei: in questi casi, la divisione va effettuata in primis frazionandoli o, se non comodamente divisibili, tramite il meccanismo ex art. 720 c.c. In tale terreno, come evidenziato, può darsi una preferenza – a discrezione del giudice – per il titolare della maggior quota o di altro coerede, ma ciò solo se vi sono richieste di attribuzione: in caso contrario, deve darsi luogo alla vendita, giacché i poteri discrezionali del giudice non si estendono all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente (anche titolare della maggior quota). Similmente, deve escludersi che possa includersi l’immobile ereditario non comodamente divisibile nella porzione di più coeredi in assenza della loro richiesta congiunta di attribuzione, essendo in linea di principio vietato il menzionato raggruppamento parziale delle porzioni, se manca il consenso dei soggetti interessati.

Rispetto al caso in esame, quindi, la Suprema Corte procede a cassare con rinvio la decisione della Corte d’appello: a fronte della richiesta del solo attore originario di attribuzione di alcuni beni indivisibili, infatti, il giudice di merito non avrebbe potuto attribuire i restanti beni d’ufficio agli altri condividenti né individualmente né congiuntamente, ma avrebbe dovuto disporre la loro vendita.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. 29 ottobre 1992, n. 11769; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250
giurista risponde

Illecito civile violazioni doveri verso i figli La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole integra un illecito civile?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

La violazione dei diritti di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile, là dove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti: viene in rilievo un danno non patrimoniale lato sensu psicologico/esistenziale, liquidabile anche in via equitativa. – Cass. I, 28 novembre 2022, n. 34950.

Nel caso di specie, il ricorrente, nato a seguito di un rapporto sessuale non protetto e riconosciuto dal padre svariati solo decenni dopo, aveva promosso azione risarcitoria per il danno sofferto dall’assenza di una relazione parentale con il genitore. La Corte d’appello aveva respinto la domanda risarcitoria, non essendosi provato che questi avrebbe beneficiato di migliori condizioni di vita in virtù di un più celere riconoscimento.

Nela decisione in esame la Suprema Corte ha riformato la sentenza della Corte d’appello, in quanto la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, e ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. L’illecito intrafamiliare, infatti, può produrre anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico/esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. Questo illecito può quindi dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità qualora l’inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli (di carattere patrimoniale, oltre che non patrimoniale), tra cui l’impossibilità di affermarsi in maniera socialmente più soddisfacente e di svolgere degli studi, che possono aver precluso le possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico. In tale situazione, ove sussista la prova del danno morale e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, è certamente consentita la liquidazione di esso in via equitativa.

Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. (e nelle norme di matrice internazionale recepite dal nostro ordinamento) un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.

Si osserva altresì, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo (ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno) che permanente (se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli).

La Corte di appello, limitandosi a raffrontare le possibili condizioni di vita e deducendo la mancanza di prova in ordine al preteso pregiudizio subito, ha del tutto omesso di considerare che il figlio, dalla nascita a tutta l’età matura, è stato privato della figura genitoriale paterna sia nella vita strettamente familiare che nel contesto sociale di appartenenza (costituito – circostanza non irrilevante – da un piccolo centro urbano). Invece, essa avrebbe dovuto accertare se e quali siano stati gli effetti causati da detta assenza sullo sviluppo fisiopsichico del ricorrente, mentre si è soffermata solo su profili di tipo sostanzialmente economico. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3079;
Cass. 27 maggio 2019, n. 14382; Cass. 10 giugno 2020, n. 11097;
Cass. 6 ottobre 2021, n. 27139; Cass. 16 dicembre 2021, n. 40335;
Cass. 12 maggio 2022, n. 15148
giurista risponde

Danno parentale e tabelle milanesi Ai fini della liquidazione del danno parentale, il giudice può applicare le nuove tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale?

Quesito con risposta a cura di Umberto De Rasis ed Eliana Esposito

 

Sono legittime e vanno, dunque, applicate dal Giudice di merito le ultime tabelle milanesi sul danno parentale, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, in quanto l’assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. – Cass. III, 16 dicembre 2022, n. 37009.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l’adozione di parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale pronunciandosi su un ricorso proposto dagli eredi di una donna defunta a seguito di trasfusioni con sangue infetto.

Al riguardo, occorre riferire che in un recente passato la giurisprudenza si è interrogata sulla esaustività delle tabelle milanesi a risarcire il danno da lesione del rapporto parentale.

Secondo un primo indirizzo, prevalente, nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, 29 settembre 2021, n. 26300, Cass. 23 giugno 2022, n. 20292), infatti, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi), con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Secondo questa impostazione, infatti, rispetto a questa particolare tipologia di danno non patrimoniale il sistema tabellare a punti è l’unico capace di raggiungere lo scopo per la quale è stato concepito: l’uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. Ne deriva – per la Cassazione – la sostanziale inapplicabilità della tabella di Milano che non valuta il danno parentale con la tecnica del punto variabile (utilizzata per il danno biologico) ma si limita a individuare alcune forbici di valore per categorie di congiunti, che non consente di pervenire a quella uniformità delle decisioni predicata da Cass. 12408/2011.

Alle sollecitazioni provenienti dalla Suprema Corte, ha risposto l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che il 29 giugno 2022 ha adeguato le tabelle milanesi alle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo i criteri del sistema a punti.

La Suprema Corte nella pronuncia in esame, infine, ha riconosciuto queste nuove tabelle coerenti con i principi di equità, uniformità e prevedibilità enunciati nel proprio precedente del 2021, n. 10579.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:
Cass. III, 21 aprile 2021, n. 10579
giurista risponde

Incidente stradale e danno morale In tema di danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale, il danno morale va riconosciuto come autonoma voce di pregiudizio o come componente nel risarcimento da danno biologico? Come va formulata la liquidazione del danno patrimoniale per persona che al momento del fatto non era in età da lavoro?

Quesito con risposta a cura di Carolina Giorgi, Corina Torraco e Incoronata Monopoli

 

La voce di danno morale è autonoma e non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale si distingue sia dal danno biologico stricto sensu, in quanto non suscettibile di accertamento medico-legale, sia dalla personalizzazione per incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali; sicché è meritevole di un compenso aggiuntivo.

Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione. – Cass. III, ord. 9 novembre 2022, n. 32935.

Nel caso in esame, la Cassazione ha definito il “danno morale” uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, che pure può influenzare, ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Si evidenzia, inoltre, che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi, con riguardo al danno morale, di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale.

La decisione si è anche occupata del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa; in particolare si è precisato che tale danno, sofferto da un soggetto adulto che al momento dell’infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerativo, va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell’art. 2056 c.c. Diversamente se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione. Nel caso analizzato la vittima, al momento del fatto era quindicenne e privo di reddito, e frequentava un istituto tecnico per diventare meccanico riparatore di vetture da turismo e che, a seguito dei postumi invalidanti derivanti dal sinistro è stato costretto a interrompere il percorso di studi intrapreso. La Corte ha altresì affermato che il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. III, 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. S.U. 14 gennaio 2009, n. 557;
Cass. III, 13 maggio 2009, n. 11059; Cass. III, 10 marzo 2010, n. 5770;
Cass. 12 settembre 2011, n. 18641; Cass. III, 17 gennaio 2018, n. 901
Difformi:      Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972