riuso edilizio

Riuso edilizio: la pronuncia della Consulta La Corte Costituzionale boccia alcune norme della regione Sardegna in materia di riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici

Riuso edilizio e aggiudicazione dei contratti pubblici: la Consulta, con la sentenza n. 174/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, impugnate dal Governo.

Il riuso edilizio

La prima disposizione (art. 4, comma 1, lettera a, numero 1), modificando l’art. 124, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2023, prevede che gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico edilizie comunali e regionali.

La Corte ha ritenuto che “una simile disciplina contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942”.

La norma impugnata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici, in violazione del suddetto principio, che limita la competenza legislativa regionale primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto).

Aggiudicazione contratti pubblici

La seconda disposizione (art. 7, comma 16) inserisce nell’art. 37 della legge regionale n. 8 del 2018 un nuovo comma 3-bis, prevedendo che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa».

La Consulta ha ritenuto che il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, abbia leso l’autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art.108 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023).

Conseguentemente, “la disposizione impugnata ha superato i limiti che le norme di tale codice sulla scelta del contraente, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, pongono alla potestà legislativa regionale primaria in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» (art. 3, primo comma, lettera e, dello statuto)”.

Il giudice delle leggi ha osservato, inoltre, che la garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Ha sottolineato, inoltre, che tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.

decreto sud

Decreto Sud legittimo La Consulta decidendo il ricorso della regione Campania sui fondi di coesione e sulla Zes unica del decreto Sud ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità

Il Decreto Sud è legittimo. La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 175/2024, sul ricorso con cui la regione Campania ha impugnato diverse disposizioni contenute nel dl. n. 124/2023 (meglio noto come Decreto Sud).

Nessuna lesione all’autonomia regionale

Il ricorso della regione lamentava, in primo luogo, che alcune disposizioni contenute nel “decreto Sud” in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ledessero, per più aspetti, l’autonomia regionale.

Fondi di coesione

Con la sua pronuncia, la Corte ha ritenuto, innanzitutto, non fondati i dubbi di costituzionalità della previsione secondo cui la stipula dell’Accordo per la coesione tra Stato e Regione possa intervenire solamente una volta «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione» (art. 1, comma 178, lettera d, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 2023).

Secondo la sentenza, il riferimento ai risultati dei precedenti cicli di programmazione non impone alla Regione destinataria dei fondi di dare prova dell’avvenuto completamento dei progetti, ma si traduce in un «adempimento istruttorio nel corso del quale viene operata una ricognizione dei progetti in essere al fine di verificare la maggiore o minore fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro».

Nel complesso, la sentenza ha ritenuto che la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato perché è finalizzata a «rimuovere gli squilibri economici e sociali» e assolve, pertanto, “a finalità perequative, secondo quanto previsto dagli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, quinto comma, Cost.

Accanto a ciò, la Corte ha chiarito che, secondo un ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, è necessario tenere distinte le risorse destinate a «finanziare integralmente le funzioni pubbliche» attribuite alle regioni medesime e agli enti locali e le risorse aggiuntive di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., «la cui finalità resta quella di sostenere interventi di natura diversa dall’esercizio delle funzioni ordinarie, in quanto connessi a obiettivi di natura strutturale rivolti al necessario riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è demandata a progetti specifici»”.

Zes unica

Con un secondo gruppo di doglianze, la Regione Campania ha impugnato l’insieme degli articoli con cui, nel “decreto Sud”, vengono disciplinati l’istituzione e il funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

In relazione all’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, che istituisce la ZES unica, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della rinuncia al ricorso avanzata dalla Regione.

Legge Pinto: taglio degli interessi nella manovra 2025 Legge Pinto: le modifiche della manovra 2025 per razionalizzare i costi e rispettare gli obiettivi del PNRR

Le modifiche della manovra alla Legge Pinto

La manovra 2025 interviene anche sulla legge Pinto. L’obiettivo delle modifiche è di razionalizzare i costi che derivano dalla violazione del termine di durata ragionevole dei processi. Il tutto anche per rispettare gli obiettivi del PNRR che riguardano il settore giustizia.

La norma dedicata a innovare la disciplina contenuta nella legge Pinto n. 89/2001 è l’articolo 109, nella formulazione attualmente disponibile del testo della manovra 2025.

Le modifiche convergono tutte nella direzione di provvedere al pagamento se il richiedente provvede a inviare la domanda e la documentazione necessaria e completa nei tempi previsti. Pena la perdita degli interessi.

Dichiarazioni e documentazione (art 5 sexies)

La manovra richiede ora al creditore di impegnarsi a tramettere, insieme alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies, tutta la documentazione necessaria (in base ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis) per la pratica di richiesta dell’indennizzo e di comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei documenti che ha già trasmesso.

La manovra precisa che la dichiarazione di cui al comma 1 art. 5 sexies, con cui il creditore attesta la mancata riscossione del credito per lo stesso titolo, le somme che gli sono ancora dovute, i modi in cui desidera ottenere il pagamento devono essere presentate previa compilazione dei moduli predisposti e nelle modalità telematiche individuate dai decreti del Ministero dell’Economia e del Ministero della Giustizia.

Legge Pinto: un anno per l’invio

L’invio delle dichiarazioni e dei documenti dovrà avvenire nel termine di un anno. La decorrenza di questa termine ha inizio dalla data di pubblicazione del decreto che accoglierà la domanda di equa riparazione.

Decorso di questo termine, fino alla presentazione della dichiarazione, non decorreranno interessi.

La dichiarazione avrà inoltre una durata biennale e dovrà essere rinnovata se la Pubblica amministrazione lo richiede. Anche in questo caso il creditore dovrà presentarla nei modi e nelle forme richieste dai decreti del Ministero del’Economia e del Ministero della Giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 5 sexies.

Trasmissione irregolare e perdita degli interessi

Il nuovo comma 4 dell’art. 5 sexies sanziona con la perdita degli interessi la mancata, incompleta e irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione dovuta per tutto il periodo necessario a integrare la dichiarazione o la documentazione. A questo inadempimento segue anche l’impossibilità di emettere l’ordine di pagamento.

Il nuovo comma 12 bis dispone inoltre che, al fine di ottenere in tempi più rapidi il pagamento, i creditori delle somme che sono state liquidate ai sensi della legge Pinto e sino al 31 dicembre 2021, potranno rinnovare la richiesta di pagamento nei modi stabilii dai decreti dei commi 3 e 3 bis.

Sarà il Ministero della Giustizia a dare notizia di questa facoltà di rinnovo della domanda pubblicando specifico avviso sul proprio sito istituzionale.

Sarà sempre il Ministero della Giustizia infine a monitorare e valutare l’efficienza delle procedure di pagamento e dei risparmi di spesa.

 

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ricette mediche digitali

Ricette mediche digitali: dopo le rosse anche le bianche Ricette mediche digitali: comprenderanno anche le ricette bianche con cui i medici prescrivono farmici a carico del paziente

Ricette mediche digitali: novità manovra 2025

Ricette mediche digitali, anche quelle bianche avranno questo formato. A stabilirlo è la bozza della legge di bilancio 2025. Dopo le ricette rosse in formato digitale anche quelle bianche, che contengono prescrizioni di farmaci a carico del cittadino, saranno emesse in questo formato.

Ricette mediche digitali anche per farmaci a pagamento

La ricetta elettronica, soprattutto dopo il periodo della crisi pandemica, è diventata familiare ai cittadini italiani, per questo il Governo ha voluto inserire questa previsione all’interno della Legge di bilancio. Dalla lettura dell’articolo 54 della bozza della manovra 2025 risulta che: “Al fine di potenziare il monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico (…) ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”.

Criticità per le ricette “bianche”

La novità legislativa, per il vicesegretario della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) presenta però due elementi di criticità di particolare rilievo.

  • Il primo è rappresentato dalla presenza di farmaci che non possono essere dematerializzati come i sonniferi, ad esempio.
  • Il secondo invece e il più importante è legato agli anziani e alle loro difficoltà a utilizzare i device e le nuove tecnologie. Per sopperire a questo problema sarebbe necessario realizzare sportelli o servizi di assistenza dedicati, per evitare l’esclusione sociale dei più anziani dall’innovazione tecnologica che da anni riguarda la Sanità nel suo complesso.

 

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demolizione ricostruzione

Demolizione, ricostruzione e nuova opera: il Tar fa chiarezza Demolizione, ricostruzione e nuova opera si distinguono per l’entità delle modifiche apportate rispetto all’edificio preesistente demolito

Demolizione, ricostruzione e nuova opera

La ricostruzione dopo la demolizione si distingue dalla nuova opera in ragione dell’entità delle modifiche apportate. Si ha ricostruzione quando i volumi, l’altezza e la sagoma non subiscono variazione, si ha nuova opera, assoggettabile quindi alle regole della attività corrispondente, quando gli interventi vanno a modificare la sagoma, i volumi e le superfici. Il TAR delle Marche lo chiarisce nella sentenza n. 809/2024.

Contributo di costruzione se è nuova opera

Una S.R.L agisce nei confronti di un Comune per chiedere l’annullamento di una determina. Il provvedimento le richiede il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di “costruzione” relativo a un permesso di costruire in sanatoria per la demolizione e ricostruzione di due fabbricati con cambio di destinazione d’uso. Le opere in effetti hanno dato vita a una nuova costruzione.

Durante i lavori di ristrutturazione da parte della società gli agenti della polizia municipale accertano infatti la difformità delle opere rispetto al permesso di costruire. Essi rilevano la quasi integrale demolizione del fabbricato B, atteso che ne sono rimasti conservati tronconi di muratura in misura non significativa rispetto alla sagoma originaria dell’edificio originario e tra l’altro non incluse nella nuova struttura ricostruita, contravvenendo alla prescrizione contenuta nel titolo rilasciato che ne prevedeva la conservazione al fine di ricondurre l’intervento proposto nell’ambito della ristrutturazione edilizia”.

Il tutto si è verificato in violazione dei limiti del titolo abilitativo e previsti per salvaguardare alcune porzioni di uno dei fabbricati.

Ricostruzione e nuova opera: differenze

Ai fini del decidere il TAR distingue lintervento di demolizione con successiva ricostruzione da quello con cui si realizza una nuova costruzione. A questo proposito lo stesso chiarisce che, dopo una demolizione, la distinzione tra ricostruzione e nuova costruzione si basa in particolare sul grado di variazione rispetto all’opera precedente.

Si parla quindi di ricostruzione quando l’intervento non  modifica il volume, la sagoma e l’altezza della costruzione precedente. L’edificio conserva in sostanza le caratteristiche fondamentali dell’edificio demolito.

Si realizza al contrario una nuova opera quando l’edificio viene demolito e al suo posto viene edificato un edificio nuovo e diverso, anche se parzialmente, rispetto a quello originario.

Il TAR ricorda che: Per costante giurisprudenza, non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria assoggettati a concessione gratuita una ristrutturazione c.d. pesante, se non addirittura una nuova costruzione, realizzata con la demolizione dell’edificio preesistente e l’edificazione di un organismo edilizio nuovo e diverso, almeno in parte, da quello originario; ne consegue che in questo caso il rilascio della concessione in sanatoria è correttamente sottoposto al pagamento dell’oblazione in misura pari al doppio del contributo di costruzione.”

 

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soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio L’istituto del soccorso istruttorio dentro e fuori l’ambito delle gare d’appalto: obiettivi, presupposti e modalità di applicazione

Cos’è un soccorso istruttorio?

Il soccorso istruttorio è un istituto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2003, art. 101) e, in via generale, dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 6 comma 1 lett. b), che impone all’ente pubblico che si rapporta col soggetto privato di richiedere a quest’ultimo rettifiche, integrazioni o chiarimenti in relazione alla documentazione precedentemente prodotta.

L’istituto del soccorso istruttorio, come detto, nasce nell’ambito dei contratti pubblici (era già previsto dal vecchio Codice appalti, D.Lgs. 50/2016, art. 83), dove riceve una dettagliata disciplina, ma, anche grazie alla giurisprudenza, trova ormai pacifica applicazione nell’intero settore amministrativo, sia per le procedure comparative, come selezioni e concorsi, sia – e a maggior ragione – in quelle non comparative.

Quando è possibile il soccorso istruttorio?

Prima di esaminare la disciplina normativa del soccorso istruttorio, è opportuno chiarire che l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso tale istituto è quello di salvaguardare la partecipazione a una gara da parte del soggetto privato (o la validità di una sua istanza, al di fuori di procedure comparative) anche quando la documentazione da questi prodotta sia incompleta o non del tutto chiara o corretta.

Ovviamente, un simile scopo può scontrarsi, nell’ambito di procedure comparative come gare d’appalto o concorsi, con l’esigenza di assicurare la par condicio tra i vari partecipanti, ed è proprio per questo che il soccorso istruttorio incontra precisi limiti che ne subordinano l’applicabilità al ricorrere di determinate condizioni.

In ogni caso, è evidente che la possibilità di operare rettifiche e integrazioni che non incidano sulla sostanza della posizione del soggetto privato, mira ad assicurare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa, evitando che candidati e partecipanti meritevoli vengano esclusi per mere irregolarità formali.

Soccorso istruttorio integrativo e chiarimenti nel Codice Appalti

Analizzando la disciplina del dettaglio, vediamo come, a norma dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni” al privato per integrare la documentazione, sanare eventuali irregolarità, chiedere chiarimenti o operare rettifiche.

Il dato che viene in rilievo, quindi, è innanzitutto la previsione di un termine entro cui il partecipante alla gara ha l’opportunità di sanare le irregolarità della propria domanda, a pena di esclusione dalla procedura di gara (art. 101, comma 2).

Inoltre, le correzioni o integrazioni non possono modificare la sostanza della domanda, ma soltanto alcuni aspetti formali, come vedremo di seguito.

Quali documenti possono essere sanati tramite soccorso istruttorio?

In particolare, l’integrazione documentale e l’attività sanante di omissioni, inesattezze e irregolarità di cui all’articolo citato non possono concernere la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, che rappresentano, per l’appunto, la parte sostanziale della domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda i chiarimenti, invece, il comma terzo dispone che essi possono “sempre” essere richiesti dalla stazione appaltante con riguardo ai contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ma, qualora resi, essi non possono in alcun modo modificarne il contenuto.

Infine, il comma quarto dell’art. 101 Codice contratti pubblici prevede la possibilità, per l’operatore economico partecipante alla gara pubblica, di richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, sempre a patto che non ne venga modificata la sostanza.

Il soccorso istruttorio nella legge sul procedimento amministrativo

Quanto, infine, al soccorso istruttorio nel più generale ambito amministrativo, e quindi non solo in tema di appalti, esso trova disciplina, come detto, nella legge 241/90, che legittima il responsabile del procedimento a chiedere al privato la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e, all’uopo, ad ordinare la produzione di documenti.

A tal riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il soccorso istruttorio è applicabile nell’ambito di concorsi e selezioni pubbliche, proprio nell’ottica di evitare l’esclusione di candidati potenzialmente validi per mere irregolarità formali (v. la recente sentenza n. 15436/2024 del Tar Lazio); e che il soccorso istruttorio va adottato, a maggior ragione, nei casi in cui risulti irrilevante l’esigenza di parità di trattamento, come ad esempio nei procedimenti in cui il privato può ottenere benefici a prescindere da una comparazione della sua posizione con quella di altri soggetti (ad esempio, il riconoscimento di contributi economici subordinati alla mera sussistenza di determinati requisiti).

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troppe scuole

Troppe scuole: autonomia regionale a rischio La Consulta ha bocciato la legge della regione Sardegna sul mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti, in quanto eccessiva rispetto al contingente stabilito dallo Stato

Autonomia scolastica e contingente statale

Troppe scuole mettono a rischio l’autonomia regionale in materia scolastica. La Consulta, infatti, con la sentenza n. 168/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna (n. 2/2024) che prevedeva il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti nell’anno 2023-2024.

Pur restando ferma “la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio” ha affermato la Corte Costituzionale, alla luce di una sua precedente sentenza (n. 223/2023), è pur vero che la riforma statale (da ultimo con legge 197/2022) “impone alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale”.

Troppe scuole, legge bocciata

La Corte ha, pertanto, ritenuto che la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, “nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione»”.

La legge regionale, infatti, per il giudice delle leggi, “viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale”.

decreto paesi sicuri

Decreto Paesi sicuri In vigore dal 24 ottobre il decreto legge in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Decreto Paesi sicuri

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 ottobre 2024, il cd decreto Paesi sicuri, approvato dal Governo il 21 ottobre scorso, che modifica le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il decreto legge n. 158/2024 (pubblicato in GU il 23 ottobre e in vigore dal giorno successivo) detta nuove regole per la sospensione dei provvedimenti impugnati e, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con atto avente forza di legge l’elenco dei Paesi di origine sicuri.

Paesi di origine sicuri: la lista

Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

L’elenco dei paesi di origine sicuri, dispone il decreto, “è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea”.

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piattaforma digitale dati

Piattaforma digitale dati: attivati i certificati per Anac Il Ministero della Giustizia ha attivato i primi servizi per l'Anac. Attualmente due i certificati disponibili, quello del Casellario giudiziale e quello delle Sanzioni Amministrative

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Il Ministero della Giustizia ha attivato negli scorsi mesi i primi servizi tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), destinati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Questa iniziativa, allineata con il nuovo Codice degli Appalti, rappresenta un passo iniziale verso un futuro più trasparente, rapido ed efficiente per il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ed è anche un passo in avanti significativo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi e la semplificazione delle procedure che rientra fra le priorità dell’azione di Governo. Lo rende noto via Arenula con un avviso su Gnewsonline.it.

Certificati disponibili

In questa prima fase i servizi chiave messi a disposizione sono rappresentati da due certificati disponibili attraverso la PDND, fondamentali per verificare la legalità e l’affidabilità degli operatori economici:

  1. Certificato del Casellario Giudiziale ex art 28 D.P.R. 313/2002: Una certificazione completa e dettagliata dei precedenti penali di chi partecipa alle gare d’appalto.
  2. Certificato Sanzioni Amministrative ex art 32 D.P.R. 313/2002: Un documento essenziale per verificare l’integrità degli operatori economici sottoposti a verifica, inclusivo delle sanzioni amministrative ricevute.

La fattiva collaborazione tra il Dipartimento per l’innovazione tecnologia della Giustizia ed il personale del Casellario Giudiziale del Dipartimento degli Affari di Giustizia, unitamente al personale ANAC per le attività di competenza, ha reso tali certificati facilmente accessibili, riducendo drasticamente i tempi e i costi delle procedure amministrative.

I prossimi step

L’integrazione tra Ministero della Giustizia e ANAC, resa possibile grazie alla PDND, punta a rinnovare profondamente il modo in cui le informazioni vengono condivise e utilizzate nella gestione degli appalti pubblici.

Questo primo passo è solo l’inizio di un percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione in Italia. L’obiettivo, fra le altre cose, è quello di arrivare a consentire ai cittadini di ottenere il casellario giudiziario accedendo online attraverso lo spid, senza doversi recare presso gli uffici giudiziari.

codice degli incentivi

Codice degli incentivi: cosa prevede Il Codice degli incentivi, approvato dal Governo in via preliminare, disciplina l’intero ciclo di vita degli incentivi

Codice degli incentivi in arrivo

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 21 ottobre 2024 ha approvato, in sede di esame preliminare, il decreto legislativo che, attuando l’articolo 3 commi 1 e 2, lett.b) della legge n. 160/2023, conterrà il Codice degli incentivi. La legge 160/2023 ha infatti delegato il Governo a revisionare il sistema delle agevolazioni previste a favore delle imprese.

Obiettivi del codice

Con l’istituzione del Codice degli incentivi si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

  • contrastare la frammentarietà della normativa al fine di realizzare un sistema più ordinato e organico di norme;
  • rinforzare la collaborazione tra le amministrazioni centrali e quelle locali;
  • risolvere le problematiche connesse alla procedure vigenti.

La realizzazione di questo Codice degli incentivi è sostenuta anche dalla Commissione Europea, che la ritiene una pratica condivisibile a livello europeo.

Cosa prevede il Codice degli incentivi

Il testo di legge, composto da 29 articoli, suddivisi in 5 Capi si occupa di disciplinare il “ciclo di vita dell’incentivo”, dalla programmazione alla valutazione dei risultati raggiunti.

Oggetto e ambito di applicazione

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto e contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel testo. L’articolo 3 precisa poi che il registro RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) e la piattaforma incentivi.gov.it rendono disponibili determinati servizi.

Programmazione e coordinamento

Il Capo II si occupa dell’attività di programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale. Le amministrazioni responsabili devono infatti adottare un programma triennale degli incentivi per programmare gli incentivi di competenza. Il programma deve indicare gli obiettivi strategici, gli incentivi da destinare a tali obiettivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario.

Per assicurare un adeguato coordinamento tra le politiche statali e regionali di incentivazioni è istituito un Tavolo Permanente degli incentivi.

Attuazione degli incentivi

Il Capo III, dedicato all’attuazione degli incentivi, disciplina i bandi tipo, i criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo, gli elementi premiali, i motivi di esclusione, le agevolazioni concedibili, le procedure e le modalità di accesso e di erogazione, le revoche e i controlli.

Valutazione, monitoraggio, informazione e pubblicità degli incentivi

Il Capo IV contiene la disciplina della valutazione degli incentivi, del monitoraggio, della informazione e della pubblicità.

Di estremo interesse l’articolo 21 dedicato alla valutazione. La norma specifica infatti che “le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post.”

Disposizioni finali

Il Capo V infine contiene le disposizioni transitorie e finali dedicate all’abrogazione di alcune norme e dei testi di legge, alle disposizioni transitorie e di coordinamento e agli aggiornamenti.

L’articolo 28 dedicato alla clausola di invarianza specifica che, dall’attuazione di codice, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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