soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio L’istituto del soccorso istruttorio dentro e fuori l’ambito delle gare d’appalto: obiettivi, presupposti e modalità di applicazione

Cos’è un soccorso istruttorio?

Il soccorso istruttorio è un istituto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2003, art. 101) e, in via generale, dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 6 comma 1 lett. b), che impone all’ente pubblico che si rapporta col soggetto privato di richiedere a quest’ultimo rettifiche, integrazioni o chiarimenti in relazione alla documentazione precedentemente prodotta.

L’istituto del soccorso istruttorio, come detto, nasce nell’ambito dei contratti pubblici (era già previsto dal vecchio Codice appalti, D.Lgs. 50/2016, art. 83), dove riceve una dettagliata disciplina, ma, anche grazie alla giurisprudenza, trova ormai pacifica applicazione nell’intero settore amministrativo, sia per le procedure comparative, come selezioni e concorsi, sia – e a maggior ragione – in quelle non comparative.

Quando è possibile il soccorso istruttorio?

Prima di esaminare la disciplina normativa del soccorso istruttorio, è opportuno chiarire che l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso tale istituto è quello di salvaguardare la partecipazione a una gara da parte del soggetto privato (o la validità di una sua istanza, al di fuori di procedure comparative) anche quando la documentazione da questi prodotta sia incompleta o non del tutto chiara o corretta.

Ovviamente, un simile scopo può scontrarsi, nell’ambito di procedure comparative come gare d’appalto o concorsi, con l’esigenza di assicurare la par condicio tra i vari partecipanti, ed è proprio per questo che il soccorso istruttorio incontra precisi limiti che ne subordinano l’applicabilità al ricorrere di determinate condizioni.

In ogni caso, è evidente che la possibilità di operare rettifiche e integrazioni che non incidano sulla sostanza della posizione del soggetto privato, mira ad assicurare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa, evitando che candidati e partecipanti meritevoli vengano esclusi per mere irregolarità formali.

Soccorso istruttorio integrativo e chiarimenti nel Codice Appalti

Analizzando la disciplina del dettaglio, vediamo come, a norma dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni” al privato per integrare la documentazione, sanare eventuali irregolarità, chiedere chiarimenti o operare rettifiche.

Il dato che viene in rilievo, quindi, è innanzitutto la previsione di un termine entro cui il partecipante alla gara ha l’opportunità di sanare le irregolarità della propria domanda, a pena di esclusione dalla procedura di gara (art. 101, comma 2).

Inoltre, le correzioni o integrazioni non possono modificare la sostanza della domanda, ma soltanto alcuni aspetti formali, come vedremo di seguito.

Quali documenti possono essere sanati tramite soccorso istruttorio?

In particolare, l’integrazione documentale e l’attività sanante di omissioni, inesattezze e irregolarità di cui all’articolo citato non possono concernere la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, che rappresentano, per l’appunto, la parte sostanziale della domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda i chiarimenti, invece, il comma terzo dispone che essi possono “sempre” essere richiesti dalla stazione appaltante con riguardo ai contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ma, qualora resi, essi non possono in alcun modo modificarne il contenuto.

Infine, il comma quarto dell’art. 101 Codice contratti pubblici prevede la possibilità, per l’operatore economico partecipante alla gara pubblica, di richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, sempre a patto che non ne venga modificata la sostanza.

Il soccorso istruttorio nella legge sul procedimento amministrativo

Quanto, infine, al soccorso istruttorio nel più generale ambito amministrativo, e quindi non solo in tema di appalti, esso trova disciplina, come detto, nella legge 241/90, che legittima il responsabile del procedimento a chiedere al privato la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e, all’uopo, ad ordinare la produzione di documenti.

A tal riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il soccorso istruttorio è applicabile nell’ambito di concorsi e selezioni pubbliche, proprio nell’ottica di evitare l’esclusione di candidati potenzialmente validi per mere irregolarità formali (v. la recente sentenza n. 15436/2024 del Tar Lazio); e che il soccorso istruttorio va adottato, a maggior ragione, nei casi in cui risulti irrilevante l’esigenza di parità di trattamento, come ad esempio nei procedimenti in cui il privato può ottenere benefici a prescindere da una comparazione della sua posizione con quella di altri soggetti (ad esempio, il riconoscimento di contributi economici subordinati alla mera sussistenza di determinati requisiti).

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troppe scuole

Troppe scuole: autonomia regionale a rischio La Consulta ha bocciato la legge della regione Sardegna sul mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti, in quanto eccessiva rispetto al contingente stabilito dallo Stato

Autonomia scolastica e contingente statale

Troppe scuole mettono a rischio l’autonomia regionale in materia scolastica. La Consulta, infatti, con la sentenza n. 168/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna (n. 2/2024) che prevedeva il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti nell’anno 2023-2024.

Pur restando ferma “la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio” ha affermato la Corte Costituzionale, alla luce di una sua precedente sentenza (n. 223/2023), è pur vero che la riforma statale (da ultimo con legge 197/2022) “impone alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale”.

Troppe scuole, legge bocciata

La Corte ha, pertanto, ritenuto che la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, “nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione»”.

La legge regionale, infatti, per il giudice delle leggi, “viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale”.

decreto paesi sicuri

Decreto Paesi sicuri In vigore dal 24 ottobre il decreto legge in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Decreto Paesi sicuri

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 ottobre 2024, il cd decreto Paesi sicuri, approvato dal Governo il 21 ottobre scorso, che modifica le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il decreto legge n. 158/2024 (pubblicato in GU il 23 ottobre e in vigore dal giorno successivo) detta nuove regole per la sospensione dei provvedimenti impugnati e, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con atto avente forza di legge l’elenco dei Paesi di origine sicuri.

Paesi di origine sicuri: la lista

Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

L’elenco dei paesi di origine sicuri, dispone il decreto, “è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea”.

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patente digitale

Patente digitale: dal 23 ottobre sull’App IO Patente digitale: dal 23 ottobre 2024 parte la sperimentazione su App IO, prossimi step il 6 novembre e il 4 dicembre

Patente digitale: dal 23 ottobre per 50.000 italiani

La Patente digitale da mercoledì 23 ottobre 2024 sarà disponibile sulla App IO. Nella fase di test questo documento sarà disponibile per un campione di 50.000 italiani. I componenti di questo primo gruppo sono stati selezionati in modo da garantire varietà di soggetti differenti per età, genere, zone geografiche e caratteristiche sociali.

Prossimi step della patente digitale

Dal 6 novembre 2024 la patente digitale sarà estesa ad altri 250.000 italiani. Dal 4 dicembre 2024, conclusa la fase sperimentale, la patente digitale potrebbe essere a disposizione di tutti gli italiani.

Le direttive del Ministero

In vista della fase di sperimentazione della patente digitale il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare 300/STRAD/1/0000032079.U/2024 del 22 ottobre 2024. Il documento contiene importanti precisazioni e indicazioni in caso di controlli su strada.

La patente mobile è la versione digitale della patente di guida ed è un documento di identità equipollente alla carta di identità. Considerato che dal 23 ottobre 2024 sarà resa disponibile in modo progressivo a tutti i cittadini, in occasione di eventuali controlli su strada, i cittadini in possesso di questa funzionalità sulla App IO potranno esibirla mostrandola agli addetti dal proprio dispositivo mobile. In questo modo l’obbligo di esibizione sancito dall’art. 180, comma 1, lett. b del Codice della Strada sarà soddisfatto.

Patente digitale e IT Wallet

La patente digitale, insieme alla tessera sanitaria e alla carta europea della disabilità entrerà a far parte dell’IT Wallet, il Portafoglio elettronico presente sulla App IO.

Il percorso dell’IT Wallet è iniziato quando è entrato in vigore il DL PNRR il 2 marzo 2024, che ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano.

Come previsto per la patente, anche questo sistema è in continua evoluzione. Al momento i documenti digitali del portafoglio elettronico confluiscono nella App IO, perché già presente su milioni di dispositivi mobili.

Nel tempo il sistema del portafoglio elettronico sarà esteso ai privati, che quindi potranno realizzare i propri IT Wallet.

Anche i documenti e i servizi del portafoglio elettronico sono destinati ad aumentare progressivamente.

Per ora il portafoglio contiene documenti smaterializzati con valore legale, come la tessera sanitaria ad esempio. Nel tempo però l’IT Wallet verrà integrato con altri servizi nuovi e utilissimi. Si potrà accedere ad esempio al fascicolo sanitario personale e alla firma digitale. L’It Wallet potrà poi comprendere servizi di pagamento, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e altro ancora.

La versione finale dell’IT Wallet consentirà ai cittadini di spostarsi su tutto il territorio nazionale con i documenti in formato digitale. Il Portafoglio digitale conterrà infatti anche il passaporto e la tessera elettorale. Per accedere ai servivi sarà necessario autenticarsi con le credenziali dello SPID o della Carta di identità elettronica.

 

Leggi anche: It-Wallet: cos’è e a cosa serve

codice appalti

Codice appalti: approvato il correttivo 2024 Codice appalti: il nuovo correttivo approvato in via preliminare interviene su equo compenso e revisione dei prezzi

Codice appalti: ok del governo al correttivo

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 21 ottobre 2024 ha approvato in via preliminare il testo correttivo del Codice degli appalti pubblici contenuto nel decreto legislativo n. 36/2023.

Le modifiche del correttivo al Codice appalti

Le modifiche hanno riguardato moltissime disposizioni del Codice. Ce ne sono alcune però di maggiore interesse e importanza, che meritano di essere segnalate perché perseguono gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione segnalati dagli stakeholder e in sede europea.

Fasi dell’affidamento

Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 17, dedicato alle fasi delle procedure di affidamento prevede che l’allegato 1.3 indichi il termine massimo intercorrente tra l’approvazione del progetto  la pubblicazione del bando o l’invito a offrire.

Fascicolo virtuale

Le modifiche in materia di digitalizzazione sono finalizzate anche a favorire e snellire la formazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico disciplinato dall’art. 24 del dlgs n. 36/2023.

Regole tecniche: cambia l’art. 26

L’AGID di intesa con l’ANAC stabiliscono le “modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale”. Con lo stesso provvedimento vengono individuati anche i requisiti e i titoli necessari alle piattaforme per dimostrare l’adeguatezza dei sistemi di gestione e della sicurezza delle informazioni.

Equo compenso: nuovi meccanismi di garanzia

Si vuole garantire il rispetto dell’equo compenso nei contratti pubblici attraverso due meccanismi:

  • garantire l’80% del corrispettivo nei casi di affidamento diretto;
  • meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi per l’equo compenso in presenza di procedure di gara, che possono essere calcolati nella misura del 35% del corrispettivo. Il risultato che si ottiene è simile a quello degli affidamenti diretti.

Gestione informativa digitale delle costruzioni

Il nuovo comma 1 dell’art. 43 stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere nuove e su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro e non più per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Codice appalti: le tutele per il lavoro

Nel bando di gara è prevista l’applicazione di un unico CCNL. Nuove linee guida per permettere alle stazioni appaltanti di individuare il CCNL applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele nell’ipotesi in cui si dovesse applicare un contratto diverso.

Codice Appalti: regole nuove per la revisione dei prezzi

Il nuovo articolo 60 al comma 1 dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbligatorio indicare le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non alterano la natura del contratto o dell’accordo quadro. Essi si attivano in aumento o diminuzione del 5% dell’importo complessivo “del contratto e si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle  prestazioni da eseguire.”

Stazioni appaltanti: sistema di qualificazione

Si prevede l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 64 le stazioni appaltanti e le centrali di committente possono essere qualificate anche per le sole fasi di progettazione, affidamento lavori o affidamento di servizi e forniture. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati nel separato allegato II.4.

Collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie

Il collegio consultivo tecnico avrà la funzione di prevenire le controversie. Previsti nuovi limiti per costi e facoltà di ricorso ai lodi contrattuali.

 

Leggi anche: Art. 83 comma 8 Codice contratti e contrasto con direttiva 2014/24

piattaforma digitale dati

Piattaforma digitale dati: attivati i certificati per Anac Il Ministero della Giustizia ha attivato i primi servizi per l'Anac. Attualmente due i certificati disponibili, quello del Casellario giudiziale e quello delle Sanzioni Amministrative

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Il Ministero della Giustizia ha attivato negli scorsi mesi i primi servizi tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), destinati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Questa iniziativa, allineata con il nuovo Codice degli Appalti, rappresenta un passo iniziale verso un futuro più trasparente, rapido ed efficiente per il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ed è anche un passo in avanti significativo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi e la semplificazione delle procedure che rientra fra le priorità dell’azione di Governo. Lo rende noto via Arenula con un avviso su Gnewsonline.it.

Certificati disponibili

In questa prima fase i servizi chiave messi a disposizione sono rappresentati da due certificati disponibili attraverso la PDND, fondamentali per verificare la legalità e l’affidabilità degli operatori economici:

  1. Certificato del Casellario Giudiziale ex art 28 D.P.R. 313/2002: Una certificazione completa e dettagliata dei precedenti penali di chi partecipa alle gare d’appalto.
  2. Certificato Sanzioni Amministrative ex art 32 D.P.R. 313/2002: Un documento essenziale per verificare l’integrità degli operatori economici sottoposti a verifica, inclusivo delle sanzioni amministrative ricevute.

La fattiva collaborazione tra il Dipartimento per l’innovazione tecnologia della Giustizia ed il personale del Casellario Giudiziale del Dipartimento degli Affari di Giustizia, unitamente al personale ANAC per le attività di competenza, ha reso tali certificati facilmente accessibili, riducendo drasticamente i tempi e i costi delle procedure amministrative.

I prossimi step

L’integrazione tra Ministero della Giustizia e ANAC, resa possibile grazie alla PDND, punta a rinnovare profondamente il modo in cui le informazioni vengono condivise e utilizzate nella gestione degli appalti pubblici.

Questo primo passo è solo l’inizio di un percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione in Italia. L’obiettivo, fra le altre cose, è quello di arrivare a consentire ai cittadini di ottenere il casellario giudiziario accedendo online attraverso lo spid, senza doversi recare presso gli uffici giudiziari.

codice degli incentivi

Codice degli incentivi: cosa prevede Il Codice degli incentivi, approvato dal Governo in via preliminare, disciplina l’intero ciclo di vita degli incentivi

Codice degli incentivi in arrivo

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 21 ottobre 2024 ha approvato, in sede di esame preliminare, il decreto legislativo che, attuando l’articolo 3 commi 1 e 2, lett.b) della legge n. 160/2023, conterrà il Codice degli incentivi. La legge 160/2023 ha infatti delegato il Governo a revisionare il sistema delle agevolazioni previste a favore delle imprese.

Obiettivi del codice

Con l’istituzione del Codice degli incentivi si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

  • contrastare la frammentarietà della normativa al fine di realizzare un sistema più ordinato e organico di norme;
  • rinforzare la collaborazione tra le amministrazioni centrali e quelle locali;
  • risolvere le problematiche connesse alla procedure vigenti.

La realizzazione di questo Codice degli incentivi è sostenuta anche dalla Commissione Europea, che la ritiene una pratica condivisibile a livello europeo.

Cosa prevede il Codice degli incentivi

Il testo di legge, composto da 29 articoli, suddivisi in 5 Capi si occupa di disciplinare il “ciclo di vita dell’incentivo”, dalla programmazione alla valutazione dei risultati raggiunti.

Oggetto e ambito di applicazione

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto e contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel testo. L’articolo 3 precisa poi che il registro RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) e la piattaforma incentivi.gov.it rendono disponibili determinati servizi.

Programmazione e coordinamento

Il Capo II si occupa dell’attività di programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale. Le amministrazioni responsabili devono infatti adottare un programma triennale degli incentivi per programmare gli incentivi di competenza. Il programma deve indicare gli obiettivi strategici, gli incentivi da destinare a tali obiettivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario.

Per assicurare un adeguato coordinamento tra le politiche statali e regionali di incentivazioni è istituito un Tavolo Permanente degli incentivi.

Attuazione degli incentivi

Il Capo III, dedicato all’attuazione degli incentivi, disciplina i bandi tipo, i criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo, gli elementi premiali, i motivi di esclusione, le agevolazioni concedibili, le procedure e le modalità di accesso e di erogazione, le revoche e i controlli.

Valutazione, monitoraggio, informazione e pubblicità degli incentivi

Il Capo IV contiene la disciplina della valutazione degli incentivi, del monitoraggio, della informazione e della pubblicità.

Di estremo interesse l’articolo 21 dedicato alla valutazione. La norma specifica infatti che “le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post.”

Disposizioni finali

Il Capo V infine contiene le disposizioni transitorie e finali dedicate all’abrogazione di alcune norme e dei testi di legge, alle disposizioni transitorie e di coordinamento e agli aggiornamenti.

L’articolo 28 dedicato alla clausola di invarianza specifica che, dall’attuazione di codice, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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decreto ambiente

Decreto Ambiente: cosa prevede Dalla semplificazione della VIA alla siccità sino alla promozione dell'economia circolare ecco tutte le novità del decreto legge in vigore dal 18 ottobre 2024

Decreto Ambiente: ok dal Cdm

Semplificazione delle VIA, rafforzamento della tutela delle acque per intervenire contro i fenomeni crescenti di siccità, promozione dell’economia circolare. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Decreto Ambiente, approvato il 10 ottobre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del premier Giorgia Meloni e del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase), Pichetto Fratin,

Il testo del decreto legge, recante ‘Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico’, va a riformare il TUA, il Testo Unico Ambiente, che racchiude le principali norme in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

Il decreto legge n. 153/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024 ed è entrato in vigore il 18 ottobre.

Le misure introdotte, si legge nel comunicato del governo, “hanno lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l’economia circolare”.

Il decreto prevede, tra l’altro, norme volte a:

  • assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal PNRR e dal Piano energia e clima (PNIEC);
  • garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;
  • rendere più effettive la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico;
  • prevenire i fenomeni siccitosi, attraverso il rafforzamento delle buone pratiche del riuso, con l’introduzione della definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
  • promuovere l’economia circolare, attraverso la previsione di una maggiore cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese e il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali;
  • incentivare le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova;
  • consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di bonifica e riqualificazione dei siti orfani;
  • istituire la struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi in materia di difesa del suolo e di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il relativo censimento e monitoraggio;
  • introdurre disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantire le funzionalità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Monopattini elettrici: no all’obbligo del casco Il Consiglio di Stato ricorda che la sicurezza è di potestà esclusiva dello Stato e non esiste una norma nazionale che impone l'adozione di caschi protettivi per i monopattini elettrici

Monopattini elettrici e obbligo del casco

Monopattini elettrici, nessun obbligo di indossare il casco. La sicurezza stradale è di potestà esclusiva dello Stato e non esiste una norma nazionale che impone il casco protettivo per i monopattini. E’ questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8079/2024, il quale pur dando atto “dell’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali” ha rigettato l’appello del Comune di Firenze avverso la sentenza del Tar che aveva annullato l’ordinanza che imponeva l’obbligo di indossare il casco.

La vicenda

Nella vicenda, infatti, con ordinanza, il sindaco di Firenze introduceva l’obbligo per i conducenti maggiorenni di “”monopattini a propulsione prevalentemente elettrica… di indossare idoneo casco protettivo”. L’ordinanza ha individuato la giustificazione normativa nelle previsioni di cui agli artt. 6, 4° comma e 7, 1° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che sostanzialmente attribuiscono, all’Ente proprietario della strada ed all’Amministrazione comunale, la possibilità di prevedere prescrizioni e limitazioni della circolazione), oltre che nella previsione di cui all’art 4, 3° comma, d.m. Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica).

Decidendo due ricorsi proposti da due società, Il TAR Firenze ha annullato detta ordinanza, rilevando l’incompetenza del Sindaco in materia. Il comune presentava appello dunque al Consiglio di Stato.

La decisione

Per palazzo Spada, “è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante, dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il codice della strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale”.

“La qual cosa è tanto più vera – aggiunge il Consiglio di Stato – se si considera che quella della ‘sicurezza’ (tra i quali rientra anche quella stradale) è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. h) Cost.), che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario”.

Per tali ragioni, l’impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure, in quanto conseguenza della corretta applicazione dei succitati criteri di riparto di competenze – quoad circolationem – tra lo Stato e gli enti locali.

Pertanto, l’appello è infondato e va rigettato.

decreto flussi

Decreto flussi: le novità In vigore il decreto flussi: novità per gli  stagionali, nuove regole per i datori di lavoro e un permesso speciale per le vittime del caporalato

Decreto flussi in vigore

In vigore il decreto flussi. Il provvedimento, approvato dal Governo nei giorni scorsi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 239 dell’11 ottobre 2024) ed è entrato immediatamente in vigore. Il decreto legge n. 145/2024 contiene regole urgenti in materia di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri. Esso contiene inoltre diverse novità al fine di tutelare le vittime del caporalato, gestire i flussi migratori, migliorare la protezione internazionale e i procedimenti giurisdizionali.

Ratio del provvedimento

Con questo provvedimento, l’esecutivo non solo integra la disciplina dell’ingresso nel nostro Paese per motivi di lavoro (già definita con DPCM del 27.9.2023 sui flussi per il triennio 2023-205) ma vuole anche dare un impulso all’immigrazione regolare e contrastare quella irregolare.

Nuovi obblighi

Il decreto introduce l’obbligo a carico degli stranieri che chiedono il visto di fornire le proprie impronte digitali.

Obbligo di verifiche prima del rilascio del nullaosta o dopo che il nullaosta sia stato rilasciato da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, paesi che si caratterizzano per una elevata irregolarità.

Gli aerei delle ONG avranno l’obbligo di segnalare immediatamente la presenza di incidenti in mare alle autorità marittime italiane.

Prevista la possibilità di controllare i cellulari dei soggetti che presentano domanda d’asilo nei casi in cui si dovesse rendere necessario ricostruire l’identità digitale. La procedura, che dovrà essere autorizzata da un giudice di pace o convalidata entro le 48 ore successive dall’accesso ai dati identificativi, potrà essere eseguita in presenza di un mediatore culturale. Qualora la convalida sia del tutto assente o parziale i dati non potranno essere controllati.

Obbligo di precompilare le domande rispetto ai click day per ampliare la durata dei controlli necessari. I click day saranno comunque diversi e saranno distinti per tipologia di lavoratori per una gestione più snella, efficiente e con aggravio minore dei sistemi informatici.

Sgravi burocratici nel decreto flussi

I consolati non avranno più l’obbligo di dare il preavviso nel caso in cui decidano di rigettare la domanda per il visto.

Più personale alla Farnesina

Il personale della Farnesina aumenterà, grazie all’assunzione di 200 dipendenti di ruolo e 50 impiegati a contratto.

Contrasto al lavoro nero

Per accelerare i tempi e contrastare il lavoro nero il contratto di soggiorno del lavoratore straniero sarà sottoscritto in modalità telematica anche per rispettare il termine degli 8 giorni. I datori di lavoro che dopo la domanda non procederanno alla firma del contratto non potranno formulare nuove richieste per tre anni

Decreto flussi: novità per gli stagionali

Il lavoratore stagionale, al termine del  contratto, avrà 60 giorni di tempo per trovare un nuovo lavoro, senza dover ottenere un nuovo permesso di soggiorno. Prevista anche la possibilità di convertire il contratto di lavoro stagionale in determinato o indeterminato.

Vittime del caporalato: permesso speciale

Il decreto prevede inoltre un permesso di soggiorno speciale per le vittime del caporalato quando queste denunciano gli sfruttatori. Chi denuncia può ottenere infatti un permesso speciale di soggiorno della durata iniziale di sei mesi e prorogabile  per andare incontro ai tempi e alle necessitò della giustizia.

Click day settore turismo

In vista della stagione estiva si terranno due click day a causa della carenza dei lavoratori stagionali. Il primo si terrà a febbraio 2025 (precompilazione a novembre 2024), il secondo a ottobre 2025 (precompilazione luglio 2025).

 

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