Project finance: definizione
Il project finance, o finanza di progetto, è uno strumento di partenariato pubblico-privato attraverso il quale un soggetto privato realizza, finanzia e gestisce opere pubbliche o di pubblica utilità a fronte del diritto di sfruttarne economicamente la gestione. Questo istituto è regolato nel nostro ordinamento dal Codice dei contratti pubblici, ed è pensato per facilitare la realizzazione di infrastrutture complesse senza gravare interamente sul bilancio dello Stato.
Finalità del project finance
Trattasi di uno strumento strategico per la realizzazione di opere pubbliche, in un’ottica di efficienza gestionale e sostenibilità finanziaria, in grado di attrarre risorse private in settori di pubblico interesse. Tuttavia, è necessaria una accurata valutazione dei rischi, un’adeguata struttura contrattuale e il rigoroso rispetto della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Questo istituto consente la realizzazione e la gestione di opere pubbliche o servizi mediante l’investimento diretto di capitali privati, con la previsione di un ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, secondo un piano economico-finanziario definito ex ante.
Nel linguaggio giuridico italiano si parla anche di finanza di progetto, e viene utilizzata in particolare per opere quali:
- impianti sportivi;
- parcheggi;
- ospedali;
- infrastrutture stradali;
- reti energetiche.
La normativa di riferimento
La disciplina di questo istituto è contenuta principalmente nel Codice dei contratti pubblici, ossia:
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1° luglio 2023: in particolare, gli articoli da 193 a 203 del Codice riguardano il partenariato pubblico-privato, con focus sul project finance;
- Ulteriori riferimenti si trovano anche nelle linee guida ANAC e nella giurisprudenza amministrativa.
Come funziona il project finance: le fasi
Il project finance si articola in diverse fasi operative, ben disciplinate dalla normativa:
- Iniziativa: può essere promossa sia dalla pubblica amministrazione (project finance “pubblico”) sia da un promotore privato (project finance “privato”);
- Proposta progettuale: il promotore privato presenta alla PA una proposta contenente studio di fattibilità, il piano economico-finanziario e lo schema di concessione;
- Valutazione: l’amministrazione valuta la fattibilità, la convenienza economica e l’interesse pubblico dell’iniziativa;
- Procedura ad evidenza pubblica: se la proposta è accolta, la PA indice una gara per l’affidamento della concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
- Affidamento e concessione: il promotore gode di un diritto di prelazione. Se un altro soggetto si aggiudica la gara, il promotore può subentrare a pari condizioni;
- Progettazione esecutiva, costruzione e gestione: l’aggiudicatario si assume i rischi e i costi della realizzazione e della gestione dell’opera, recuperando l’investimento tramite tariffe, canoni o corrispettivi previsti dal contratto di concessione.
Tipologie di project finance
Il Codice distingue principalmente pertanto due tipologie di finanza di progetto:
- Project finance a iniziativa pubblica: è la PA a promuovere l’intervento, individuando il progetto e avviando la gara.
- Project finance a iniziativa privata: è il soggetto privato a proporre il progetto alla PA, che può valutarlo e inserirlo nella programmazione triennale dei lavori.
Soggetti coinvolti
I principali soggetti che intervengono in un’operazione di project finance sono:
- Ente concedente (Pubblica Amministrazione): promuove o riceve la proposta e affida il progetto;
- Promotore privato: soggetto proponente o partecipante alla gara, spesso un consorzio o società di progetto (SPV);
- Finanziatori (banche, fondi): erogano il capitale necessario alla realizzazione dell’opera;
- Società veicolo (Special Purpose Vehicle – SPV): costituita ad hoc per la gestione dell’opera e la sua rendicontazione economica.
Il piano economico-finanziario (PEF)
Elemento centrale del project finance è il PEF, che contiene:
- stima dettagliata dei costi e dei ricavi previsti,
- proiezione dei flussi di cassa,
- analisi del rischio e delle coperture assicurative,
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
Il PEF deve essere asseverato e costituisce la base per la valutazione della bancabilità del progetto.
I rischi del project finance
Il trasferimento dei rischi è uno degli elementi qualificanti di questo strumento. Il D.lgs. 36/2023 prevede che il concessionario privato si assuma i rischi operativi, tra cui:
- il rischio di costruzione: costi imprevisti, ritardi, varianti tecniche;
- il rischio di disponibilità: capacità dell’opera di fornire il servizio previsto;
- il rischio di domanda: affluenza o utilizzo inferiore alle stime, che può compromettere la redditività;
- il rischio finanziario: variazioni dei tassi, inflazione, costi di finanziamento.