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Atti di ritiro Atti di ritiro della Pubblica Amministrazione: definizione, normativa di riferimento, tipologie, requisiti di adozione e procedura

atti di ritiro

Cosa sono gli atti di ritiro

Gli atti di ritiro rappresentano importanti strumenti di autotutela della pubblica amministrazione. Essi consentono di correggere, eliminare o modificare provvedimenti amministrativi precedentemente adottati. Essi svolgono la funzione principale di garantire la legalità e l’efficienza dell’azione amministrativa, tutelando al contempo gli interessi della collettività e dei singoli cittadini.

Gli atti di ritiro sono, in sostanza, provvedimenti con cui la pubblica amministrazione decide di revocare o annullare un atto amministrativo già emanato. Si tratta di un meccanismo di correzione dell’attività amministrativa che si basa sul principio di legalità e sull’autotutela decisionale della pubblica amministrazione.

Normativa di riferimento

La fonte principale degli atti di ritiro è la Legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo. Gli articoli di riferimento più importanti sono:

  • art. 21-quinquies: disciplina la revoca degli atti amministrativi per motivi di opportunità o sopravvenuta inidoneità a perseguire l’interesse pubblico;
  • art. 21-nonies: prevede l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi, in presenza di un interesse pubblico, concreo e attuale a far caducare il provvedimento.

Tipologie  

Gli atti di ritiro si distinguono principalmente nelle seguenti tipologie:

  • annullamento d’ufficio: è finalizzato ad eliminare un atto viziato da illegittimità. Esso ha efficacia retroattiva, rendendo l’atto come mai esistito (art. 21 nonies Legge 241/1990);
  • revoca: viene disposta per ragioni di opportunità, quando l’atto non risponde più all’interesse pubblico. Essa produce effetti solo per il futuro (art. 21 quinques Legge n. 241/1990). La revoca può essere disposta in seguito a una nuova ponderazione delle finalità di interesse pubblico presenti quando l’atto era stato emanato, o perché sono sopravvenute delle circostanze che non rendono opportuno il provvedimento (in questo caso si parla anche di abrogazione).
  • decadenza: è prevista quanto vengono meno i requisiti di idoneità per costituire o continuare un rapporto, quando non vengono adempiuti gli obblighi imposti dal provvedimento o quando per un certo periodo non vengono esercitate le facoltà previste dal provvedimento.
  • mero ritiro: riguarda provvedimenti inefficaci.

Requisiti per l’adozione degli atti di ritiro

Per poter adottare un atto di ritiro, l’amministrazione deve rispettare determinati requisiti:

  • motivazione adeguata: deve essere specificata la ragione dell’annullamento o della revoca.
  • principio del legittimo affidamento: tutela i destinatari dell’atto amministrativo, evitando decisioni arbitrarie o ingiuste.
  • tempestività: l’annullamento d’ufficio deve avvenire entro un termine ragionevole dall’adozione dell’atto viziato.
  • Effetti temporali: l’annullamento d’ufficio ha effetto retroattivo, mentre la revoca produce effetti solo ex nunc (dal momento della sua adozione in avanti).

Funzionamento  

L’atto di ritiro segue un procedimento articolato che prevede:

  1. accertamento della situazione giuridica: l’amministrazione verifica la legittimità e l’opportunità del provvedimento;
  2. valutazione dell’interesse pubblico: si ponderano i benefici e gli eventuali danni derivanti dal ritiro dell’atto;
  3. notifica agli interessati: i soggetti coinvolti vengono informati e, in alcuni casi, possono presentare osservazioni;
  4. adozione dell’atto di ritiro: viene formalizzato con provvedimento motivato.

 

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