Quesito con risposta a cura di Danilo Dimatteo, Elisa Succu, Teresa Raimo
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività a essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale. – Cass. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893.
La Cassazione, con l’ordinanza in esame, è intervenuta in riferimento alla deindicizzazione degli articoli dai normali motori di ricerca, ove relativi a casi di cronaca giudiziaria.
In conformità al principio che richiede l’aggiornamento e la contestualizzazione dei dati personali riferibili all’interessato, la Corte ha ritenuto che al fine di un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto non sia sufficiente la cancellazione dell’articolo dall’archivio on line del quotidiano, ma sia necessario procedere all’aggiornamento della notizia.
Difatti, il mero accoglimento della richiesta di cancellazione negherebbe senza mezzi termini il diritto dei consociati alla memoria storica e documentale, interesse di rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 21 e 33 Cost, a esclusivo favore del diritto alla riservatezza e all’identità personale del soggetto coinvolto nella vicenda giudiziaria.
Diversamente, l’accoglimento della richiesta di aggiornamento mediante apposizione in calce all’articolo di una nota informativa volta a dar conto del successivo esito del procedimento giudiziario con l’eventuale assoluzione dell’interessato, garantirebbe un equo bilanciamento tra il diritto all’identità personale e il diritto alla memoria storica e documentale, secondo il principio del minimo mezzo.
La Corte ha perciò considerata lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato. Ciò, tuttavia, ha specificato la Corte, a condizione che: a) a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché; b) a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato. La soddisfazione di tali requisiti, infatti, consente una contemperazione bilanciata del diritto, ex art. 21 Cost., della collettività a essere informata e a conservare memoria del fatto storico e del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.