Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso
In tema di concorsi pubblici, è improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso proposto contro un atto immediatamente lesivo (nella specie, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale), ove l’impugnazione non sia poi estesa alla graduatoria finale. – Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2119.
Il TAR ha ricordato che in tema di illegittimità derivata in seguito ad annullamento di un atto presupposto, occorre operare una distinzione fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto meramente viziante.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto da illegittimità derivata ma resta efficace ove non ritualmente impugnato (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5188). Per la prima forma di vizio, di natura più dirompente, occorrono due elementi precisi: a) il primo, dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo, individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi; pertanto, qualora almeno uno dei due detti presupposti sia inesistente, è inapplicabile lo schema concettuale della caducazione e debbono ritenersi utilizzabili unicamente le usuali impugnative tipiche del diritto amministrativo (Consi. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168)”.
Con specifico riferimento alle procedure concorsuali, è stato – ulteriormente – affermato che: “l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766)”.
In base alle comuni regole di diligenza, anche processuale, occorre quindi accertarsi della eventuale conclusione del concorso e dell’approvazione della relativa graduatoria.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 112; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168; Id., 13 novembre 2015, n. 5188 |