Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è una forma di contratto di lavoro che combina l’attività lavorativa con la formazione professionale. Si tratta di uno strumento essenziale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, permettendo loro di acquisire competenze specifiche attraverso un percorso formativo strutturato.
Definizione normativa
Il contratto è definito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015, che lo inquadra come un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione e alla qualificazione professionale del lavoratore. La peculiarità di questo contratto è la duplice natura: lavorativa e formativa. L’apprendista, infatti, svolge attività lavorative sotto la supervisione di un tutor, ma al contempo partecipa a percorsi di formazione teorica e pratica.
Normativa di riferimento
La disciplina generale del contratto è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, parte integrante del Jobs Act. Tuttavia, la normativa è stata recentemente aggiornata con la Legge 203/2024, che ha introdotto novità significative per semplificare le procedure e ampliare la platea dei beneficiari.
Le principali fonti normative sono:
- D.Lgs. n. 81/2015: disciplina organica del contratto di apprendistato.
- Legge n. 203/2024: introduce modifiche sulla durata, sugli incentivi contributivi e sull’accesso all’apprendistato.
- Circolari INPS e Ministero del Lavoro: forniscono chiarimenti operativi su aspetti contributivi e procedurali.
Tipologie di contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato si articola in tre principali tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni.
- Finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
- Destinato ai giovani dai 18 ai 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale).
- Mira a fornire competenze tecnico-professionali specifiche.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
- Per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari, dottorati o specializzazioni.
Come funziona l’apprendistato
Il contratto di apprendistato prevede:
- Un piano formativo individuale che definisce le competenze da acquisire e che viene stabilito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva.
- La presenza di un tutor o referente aziendale responsabile della formazione.
- Una parte teorica e una parte pratica, con un bilanciamento variabile a seconda del tipo di apprendistato.
Durata
La durata minima e massima del contratto varia in base alla tipologia:
- Apprendistato per la qualifica: fino a 3 anni (4 per il diploma quadriennale).
- Apprendistato professionalizzante: fino a 3 anni (5 per artigianato o mestieri complessi).
- Apprendistato di alta formazione: la durata è concordata con le istituzioni scolastiche o universitarie.
Chi può accedere al contratto di apprendistato
Requisiti per l’apprendista:
- Età: generalmente compresa tra i 15 e i 29 anni, con alcune eccezioni per categorie particolari.
- Titoli di studio: in alcuni casi specifici, è richiesto il possesso di una qualifica professionale o titolo di studio.
Requisiti per il datore di lavoro
- Le imprese devono garantire un ambiente di lavoro idoneo e la presenza di un tutor qualificato.
- È necessario rispettare i limiti numerici sugli apprendisti in rapporto ai lavoratori qualificati.
Novità introdotte dalla Legge 203/2024
La Legge 203/2024 ha apportato alcune modifiche significative al contratto di apprendistato:
- Snellimento delle pratiche burocratiche per l’attivazione del contratto.
- Digitalizzazione del piano formativo individuale.
- Riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi anni del contratto.
- Agevolazioni fiscali per le imprese che stabilizzano gli apprendisti al termine del periodo formativo.
- Introduzione della possibilità di svolgere parte della formazione teorica tramite piattaforme digitali, con standard qualitativi certificati.
Aspetti contributivi e fiscali
Questo contratto beneficia di un regime contributivo agevolato:
- Contributi previdenziali ridotti a carico del datore di lavoro, variabili in base alla tipologia e alla durata del contratto.
- Incentivi fiscali per le aziende che stabilizzano gli apprendisti al termine del contratto.
Secondo l’INPS, le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 prevedono una ulteriore riduzione dei contributi per le piccole e medie imprese nei primi due anni di apprendistato.
Giurisprudenza rilevante sull’apprendistato
La giurisprudenza ha fornito chiarimenti su vari aspetti del contratto di apprendistato, soprattutto in merito alla sua corretta gestione e alle implicazioni in caso di irregolarità.
Cassazione n. 6704/2024: Per quanto concerne l’apprendistato (e analogamente il contratto di formazione-lavoro ex art. 3 del d.l. n. 726/1984, convertito con modifiche nella l.n. 863/19849, il quale risulta essere la forma più affine all’apprendistato professionalizzante), sia la dottrina prevalente sia la consolidata giurisprudenza di questa Corte convergono nel definire tale rapporto contrattuale come avente una causa mista. Infatti, in cambio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto sia a corrispondere una retribuzione sia a fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione di una qualifica specifica.
Cassazione n. 30657/2024: Il contratto di apprendistato si fonda essenzialmente sullo scambio di formazione per una specifica mansione. Se il lavoratore non è idoneo a seguire tale percorso formativo, l’oggetto stesso del contratto perde di significato. Inoltre, il datore di lavoro, nell’ambito di un apprendistato, non può imporre all’apprendista compiti diversi da quelli stabiliti dal contratto, limitando così il proprio potere organizzativo. Diversamente dai contratti di lavoro ordinari, in cui esiste l’obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente, nel contratto di apprendistato non sussiste tale dovere: il licenziamento per inidoneità fisica o psichica dell’apprendista è pertanto legittimo senza l’obbligo di procedere a una ricollocazione.
Cassazione n. 9286/2020: Nel contratto di apprendistato, l’elemento fondamentale è l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire un vero processo di addestramento professionale, volto all’acquisizione di una qualifica da parte del tirocinante. Di conseguenza, il valore predominante della formazione rispetto alle attività lavorative esclude che un contratto di apprendistato possa riguardare l’esecuzione di compiti meramente elementari o ripetitivi, privi di un adeguato supporto didattico sia teorico che pratico.
Leggi anche: Apprendistato duale: i chiarimenti Inps