Civile, Il giurista risponde

Sottoscrizione del contratto falsificata Il contratto è valido se il soggetto la cui sottoscrizione viene falsificata ne è a conoscenza, ovvero se ne avvale?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco

 

Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. – Cass., sez. III, 22 febbraio 2023 n. 5479.

Nel caso di specie, la società X di Y.Z. presentava un progetto finalizzato all’ottenimento di agevolazioni finanziarie al Ministero delle Attività Produttive che l’ammetteva alle agevolazioni richieste concedendo un contributo in conto impianti da erogarsi in tre rate e subordinava l’erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte della società, finalizzata a garantire l’eventuale restituzione del contributo ricevuto. La società Gamma prestava la garanzia a prima richiesta nell’interesse della società X di Y.Z. fino a concorrenza dell’importo della prima tranche. Dopo quattro anni, il Ministero, ritenuto che la società non avesse rispettato le condizioni necessarie per fruire del beneficio, chiedeva la restituzione del contributo e veniva escussa la polizza fideiussoria. La società garante, dopo aver pagato e chiesto invano la restituzione dell’importo alla società garantita, agiva in regresso. Fatta opposizione, nel corso del giudizio di primo grado emergeva, a seguito di consulenza grafica, che la firma Y.Z. apposta sul contratto di concessione della polizza fideiussoria era falsa.

Il Tribunale rigettava l’opposizione affermando che, anche se la firma era falsa, la polizza era pur sempre riconducibile alla società che l’aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere l’agevolazione concordata.

La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale ed aggiungeva che, depositando la polizza fideiussoria al Ministero, la società aveva realizzato una condotta specificatamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato sopportandone ogni conseguenza.

Avverso la sentenza era proposto ricorso per Cassazione dal X.Y. denunciando nullità o inesistenza del contratto di garanzia per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante della società. Il ricorso era rigettato.

La Corte di Cassazione riteneva che i fatti indicano che si è verificata non una attività svolta da un falsus procurator, quanto la distinta ipotesi di contratto stipulato sotto nome altrui o con sostituzione di persona, pur con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come rappresentante legale della società. Nel caso di specie non si è verificato che una persona, correttamente identificata, abbia agito in nome e per conto della società assumendo di averne i poteri, dei quali era sprovvisto. Vi è stata, invece, la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di persona rimasta sconosciuta che ha firmato, in qualità di debitore, con il nome di X.Y. Il contratto è poi stato utilizzato dalla garantita per accedere ai finanziamenti.

Il contratto in tal modo stipulato non è nullo ma improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell’apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio. Occorre distinguere le ipotesi in cui l’autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome dato, dovendosi procedere di volta in volta ad una operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti. Nel caso di specie, l’usurpatore non ha riferito il contratto a sé stesso, né alla persona di cui ha usato il nome bensì alla società. La statuizione finisce per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome della società.

In questa situazione, allora, è possibile, mediante l’applicazione analogica delle norme sulla rappresentanza, la ratifica da parte della società, da accertarsi in concreto con esame dei comportamenti concludenti che integrino la manifestazione della volontà di avvalersi del contratto di garanzia. Ciò è accaduto nel caso di specie in cui la società, portata formalmente a conoscenza dell’avvenuta prestazione di garanzia da parte della garante, non soltanto non l’ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che il proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne è avvalsa nell’ambito procedimentale del finanziamento chiesto al Ministero. Il successivo disconoscimento della firma sul contratto, effettuato solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure accompagnato da una denuncia penale, avvalorano la tesi che conduce al rigetto del ricorso e all’affermazione del principio di diritto per cui “Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene”.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22891

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