Civile, Il giurista risponde

Padre putativo e padre naturale: mantenimento dei figli In presenza di un padre putativo e di un presunto padre naturale, l’obbligo di mantenimento dei figli a carico di quest’ultimo decorre sin dalla nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della precedente relazione genitoriale?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Chiara Tapino

 

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione per chi è stato dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere. – Cass., sez. I, ord. 13 ottobre 2023, n. 28442.

La vicenda in esame trae origine da un ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che, stante la presenza di un padre putativo, condannava il padre naturale al pagamento di una somma in favore della madre a titolo di rimborso pro quota delle spese dalla stessa sopportate sin dalla nascita del figlio.

In particolare, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.c., per avere la Corte d’Appello valutato la presenza del padre putativo solo ai fini della quantificazione delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio e non in termini di esenzione dal dovere di mantenimento per il presunto padre naturale fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della precedente relazione genitoriale.

Veniva infatti ravvisata un’impossibilità giuridica per il riconosciuto padre di assolvere agli obblighi di assistenza materiale e morale che, nel periodo antecedente al disconoscimento, erano rimasti a carico del soggetto che aveva per primo provveduto al riconoscimento del figlio.

Investita del ricorso, la Corte di Cassazione, pur non negando l’esistenza di un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di disconoscimento di paternità e quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità, ha ricordato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”.

Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla portata dell’art. 277 c.c., ai sensi del quale “la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento”. Dal testo della norma si evince che il genitore riconosciuto si fa carico tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316bis c.c., che lo stesso assume sin dalla nascita del figlio.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha precisato che non è stata dalla Corte d’appello ravvisata l’esistenza nel caso di specie di un doppio e contestuale titolo di mantenimento a carico di due soggetti distinti, quali il padre putativo e il presunto padre naturale, essendosi la stessa limitata ad applicare correttamente il combinato disposto degli artt. 277, 258, 148 e 316bis c.c.

Invero, la sentenza che accoglie l’azione di disconoscimento accerta ab origine l’inesistenza del rapporto di filiazione e determina, automaticamente dal suo passaggio in giudicato, il venire meno dell’obbligo di mantenimento e l’accertamento che gli stessi erano privi di giustificazione”. Trattasi di un dovere che, sin dalla nascita, rimane a carico di chi sia considerato padre ai sensi dell’art. 231 c.c. oppure di chi sia dichiarato tale ai sensi dell’art. 269 c.c.

Quanto al contributo fornito dal padre putativo al mantenimento, la Corte ha precisato che le spese sostenute da quest’ultimo nel periodo antecedente al giudizio di disconoscimento della paternità non costituiscono un’esenzione per chi è stato successivamente dichiarato padre, ma rilevano solo in termini di riduzione dell’entità del mantenimento complessivo di cui il figlio aveva necessità.

Con altro motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l’avvenuto riconoscimento del diritto del figlio di risarcimento del danno endo-familiare.

In particolare, si eccepiva l’insussistenza nel caso concreto di un fatto illecito nonché di una condotta colposa ravvisabile a carico del padre naturale, il quale non poteva ritenersi obbligato ad instaurare un rapporto con il figlio fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento dell’altra paternità.

La Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha ribadito che l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli essendo legato alla procreazione, prescinde dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, sicché il fondamento della responsabilità da illecito nel caso in cui alla procreazione non segua l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore è da rilevarsi nell’automatismo tra la responsabilità genitoriale e la procreazione. Il figlio avrà diritto ad essere istruito, educato ed assistito moralmente dal reale genitore dal momento in cui quest’ultimo abbia assunto coscienza del proprio status, a prescindere dall’esistenza di un padre putativo poi disconosciuto e della dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328; Cass., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652;
Cass., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960

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