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Pubblica amministrazione: pagamento fatture entro 30 giorni Pubblica amministrazione: obbligatorio provvedere al pagamento delle fatture commerciali entro il termine di 30 giorni

Fatture commerciali: pagamento a 30 giorni per le PA

Per la Pubblica amministrazione scatta l’obbligo di pagare le fatture commerciali a 30 giorni. Lo prevede la circolare n. 36 datata 8 novembre 2024 della Ragioneria di Stato.

Transazione commerciale: definizione

Il documento prima di occuparsi dei termini di pagamento chiarisce il significato di transazione commerciale. A tal fine richiama il decreto legislativo n. 231/2002, la legge n. 161/2014 e alcune recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato.

La circolare chiarisce infatti che “sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.” 

Più complessa l’individuazione del profilo soggettivo. Il decreto n. 231/2002, quando si occupa di transazioni commerciali, le individua come quelli intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo stesso decreto definisce poi l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Ne consegue una definizione più ampia di quella contenuta nell’articolo 2082 del codice civile. Essa comprende infatti anche i lavoratori autonomi e i professionisti.

Spetterà pertanto alle singole amministrazioni valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire le fattispecie di spesa che, correlate con l’emissione della fattura elettronica, potrebbero rientrare o non rientrare nell’ambito delle transazioni commerciali.

Pubblica amministrazione: pagamento a 30 giorni

Quando la pubblica amministrazione è parte di una transazione commerciale nella sua qualità di committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo. Controparte a fronte del. Pagamento deve emettere la relativa fattura elettronica.

Occorre ricordare a questo proposito che il legislativo n. 231/2002 ha attuato la direttiva Europea 2000/35/CE che contrasta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Detto decreto, all’art. 4 dedicato ai termini di pagamento, prevede che nelle varie ipotesi contemplate dal comma 2 della alle lettere a), b), c) e d) gli stessi non possano superare in genere i 30 giorni.

Il comma 4 però contempla un’opzione di cui possono avvalersi le PA. Nelle transazioni commerciali infatti, se il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso e in forma scritta, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni. Tal proroga però deve essere giustificata da ragioni oggettive legate alla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso la proroga non può consentire pagamenti superiori al termine di 60 giorni. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1 Riforma 1.11 del PNRR verrà svolta tenendo conto del rispetto dei termini medi di pagamento appena vista, ossia di 30 e 60 giorni.

La circolare è severa sul rispetto di queste tempistiche. Essa precisa infatti che “anche laddove limpresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, lamministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni. Inoltre appare opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni. Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.”

 

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