Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso
Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 3 settembre 2022, n. 11 e 12 settembre 2022, n. 12.
La Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sulle modalità di calcolo del termine lungo di impugnazione delle sentenze e sull’incidenza, ai fini di detto calcolo, del periodo di sospensione feriale (introdotta dall’art. 14 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014).
Secondo un orientamento della Suprema Corte, il termine lungo di impugnazione deve essere calcolato includendo fittiziamente anche il periodo di sospensione feriale e, successivamente, sommando ad esso ulteriori 31 giorni.
Secondo, invece, altra parte della giurisprudenza, anche della Cassazione e del Consiglio di Stato, il decorso del termine di impugnazione ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, tale inizio è differito alla fine di detto periodo (art. 1 della L. 742/1969).
Tale secondo orientamento risulta, secondo i giudici amministrativi, preferibile in quanto consentirebbe di evitare incongruenze e disparità di trattamento derivanti dalla decorrenza del dies a quo per l’impugnazione che, nella fattispecie, seguirebbe regole diverse a seconda dell’inizio della decorrenza stessa, prima del periodo di sospensione feriale o durante lo stesso.
Come è noto, nell’ambito dei termini processuali, i termini di impugnazione delle sentenze (artt. 326 c.p.c. e 92 c.p.a.) sono termini perentori fissati dalla legge, la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza del potere di compiere l’atto, termini che non possono essere abbreviati o prorogati.
Invero, i termini processuali sono soggetti a ipotesi particolati di sospensione, tra cui la sospensione dei termini feriali che costituisce un’ipotesi di sospensione generale a tutela del diritto di difesa.
L’art. 1 della l. n. 742/1969 dispone la sospensione di diritto dei termini processuali dall’1 al 31 agosto di ciascun anno, fa espresso riferimento ai termini relativi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
Da quanto sin qui esposto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato accogliendo l’orientamento tradizionale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “Qualora il termine lungo di impugnazione abbia iniziato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L. 742/1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, c.p.a., computo ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, comma 1 c.p.c.”.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 1248 del 2022; Cass. civ., sez. III, 4426/2022; Id., 6592/2019; Cons. Stato, sez. VI, 1145/2011; Cons. Stato, Ad. plen., 5/1978 |