Amministrativo, Il giurista risponde

Intepretazione art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 373/2003 L’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 373/2003 deve essere interpretato come riferito ai soli conflitti di competenza (positivi o negativi) attuali o anche a quelli virtuali, determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al CGA Siciliana e al Consiglio di Stato?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso

 

L’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 373/2003 va interpretato come riferito ai conflitti di competenza positivi o negativi, reali o virtuali. Tuttavia la mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti giudiziari che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata, non costituisce un’ipotesi di conflitto. Qualora il TAR per la Sicilia abbia declinato la propria competenza, indicando la competenza di un altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. – Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 13.

Con l’ord. 98/2022, il Consiglio di giustizia amministrativa aveva sottoposto all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti: “1) se l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 373/2003 debba essere interpretato come riferito ai soli conflitti di competenza (positivi o negativi) attuali, o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e al Consiglio di Stato; 2) se, nell’ipotesi in cui il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza debba essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana”.

Con riguardo alla prima questione, l’Adunanza Plenaria richiama l’art. 10, comma 5, D.Lgs. 373/2013, il quale stabilisce che: “All’Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4” (cioè integrata da due magistrati del Consiglio di giustizia) è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”.

Si evidenzia che “in tal modo viene assicurato che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell’Adunanza Plenaria che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano”.

Si ribadisce che “analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il TAR Sicilia, che pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, comma 5, del D.Lgs. 373/2003, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo”.

In particolare, si afferma che:L’art. 10, comma 5, si è dunque riferito, quale presupposto per adire necessariamente l’Adunanza Plenaria, ad una situazione di “conflitto”, senza null’altro specificare”.

Si richiama, nello specifico, quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con l’ord. 9 marzo 2011, n. 6, secondo cui: “Si tratta di una disposizione speciale, contenuta in una fonte tra l’altro di rango sub costituzionale, e non trasfusa nel codice del processo amministrativo, ragion per cui non rileva, per la sua corretta interpretazione, il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, effettuato dall’art. 39 del c.p.a.; la fattispecie non può essere assimilata al conflitto di competenza disciplinato dall’articolo 45 del codice di procedura civile (riguardante il solo conflitto negativo virtuale, a prevenzione del conflitto reale); la formulazione dell’art. 10, comma 5, è di tale ampiezza da ricomprendere sia il conflitto positivo che quello negativo, sia il conflitto reale che quello virtuale. In conclusione, ad avviso della Adunanza Plenaria, tali considerazioni vanno di per sé ribadite, con la precisazione che l’art. 10, comma 5, presuppone per la sua applicazione che vi sia un conflitto, sia pure virtuale: non è invece sufficiente il ‘mero rischio di conflitto virtuale’, per la pendenza di due procedimenti analoghi, in assenza di un provvedimento che possa considerarsi quale esplicita o implicita invasione della sfera di competenza dell’altro ufficio giudiziario”.

Con riguardo alla seconda questione, ovvero “se, nell’ipotesi in cui il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza debba essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana”, l’Adunanza Plenaria richiama l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 373/2003, il quale dispone testualmente che in sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Si ritiene, quindi, che la formulazione della norma, nella sua ampiezza, riguardando tutte le funzioni del giudice di appello (cioè del Consiglio di Stato) da esercitare ratione loci, e non già il solo mezzo dell’appello, ben si presta a ricomprendere anche il regolamento di competenza che il codice del processo attribuisce, per l’appunto, in via generale al giudice di appello.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, Ad. plen., 22 aprile 2014, n. 11; Id., ord. 9 marzo 2011, n. 6

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