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Infortunio in itinere anche per lo smart working Infortunio in itinere la caduta della dipendente in smart working durante un permesso per motivi personali per prelevare la figlia a scuola

infortunio in itinere

Infortunio in itinere per la lavoratrice in smart working

L’infortunio in itinere non è escluso se l’ attività lavorativa viene svolta in smart working. Il Tribunale di Milano lo ha precisato nella sentenza del 16 settembre 2024 pronunciandosi sul ricorso contro l’INAIL di una lavoratrice. La donna si era infatti infortunata durante il tragitto per prelevare la figlia a scuola nel periodo in cui svolgeva il proprio lavoro da casa dopo aver richiesto il permesso per motivi personali.

Lavoratrice cade mentre, in permesso, va a prendere la figlia a scuola

Una dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Agenzia delle Accise conviene in giudizio l’INAIL. La donna, funzionario doganale, dal giorno 11 marzo 2020, in seguito alle misure di contenimento anti Covid, ha svolto le sue funzioni in modalità smart working presso il suo domicilio.

La donna con e-mail del 20.09.2020 avverte il datore di lavoro che il giorno 23.09.2020 si sarebbe dovuta assentare dalle ore 12.15 per prendere la figlia a scuola.

Durante il percorso a piedi per prendere la bambina all’uscita di scuola la donna rovina a terra.  A causa della caduta riporta una distorsione al piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro.

INAIL: rischio generico non specifico lavorativo

Recatasi al pronto soccorso la dipendente denuncia l’infortunio sul lavoro. L’INAIL però, con comunicazione del 13.03.2021, si pronuncia negativamente su quanto occorso. Per l’Istituto  l’infortunio non è avvenuto per rischio lavorativo, ma per rischio generico. La lavoratrice ricorre la decisione, ma l’INAIL risponde negativamente.

Alla dipendente non resta che agire in giudizio. In questa sede chiede l’indennizzo a titolo di inabilità temporanea e i postumi, il rimborso delle spese mediche e il pagamento delle spese legali sostenute.

L’INAIL si oppone alle richieste e chiede che il giudice dichiari la propria carenza di legittimazione passiva e respinga tutte le domande avanzate dalla dipendente.

Infortunio in itinere la caduta durante il permesso per motivi personali

Il Tribunale accoglie le richieste della lavoratrice. La  decisione della Cassazione richiamata dalla ricorrente n. 18659/2020 dichiara infatti che in tema di infortunio “in itinere”, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali.

Per gli Ermellini il lavoratore è tutelato ogni volta che si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno nel momento di sospensione dell’attività lavorativa per pause, permessi e riposi.

Il permesso di lavoro per motivi personali non interrompe il nesso eziologico rispetto all’attività lavorativa. La ricorrente in questo caso ha chiesto il permesso per prendere la figlia a scuola. L’allontanamento è quindi giustificato dall’adempimento dei doveri genitoriali ed è pienamente indennizzabile.

 

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