Particolare tenuità del fatto
La speciale causa di non punibilità, alla luce della modifiche della legge Cartabia, può essere eccepita per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Lo ha affermato la seconda sezione penale della Suprema Corte nella sentenza n. 19132-2024 accogliendo il ricorso di un imputato.
Aggressione durante motoraduno: la vicenda
Nella vicenda, la Corte d’appello di Venezia riformava parzialmente la condanna per rapina aggravata e lesioni personali pronunciata dal tribunale di Verona, assolvendo l’imputato dal delitto di lesioni e riqualificando la rapina in ricettazione. Inizialmente, all’uomo era stato contestato di aver preso parte ad un’aggressione violenta durante un motoraduno, oltre alla sottrazione di un giubbotto appartenente ad una banda rivale. ricostruiti diversamente i fatti, la Corte territoriale aveva escluso la partecipazione diretta del ricorrente all’episodio, residuando dunque a suo carico la ricezione del giubbotto sottratto che poi lo stesso aveva restituito agli agenti di polizia giudiziaria.
Il ricorso
L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando che, alla luce della diversa qualificazione del fatto storico, i giudici avrebbero potuto giungere ad una pronuncia più favorevole nei suoi confronti. Lamentava, inoltre, violazione di legge in relazione all’art. 131 bis c.p. “L’operata riqualificazione del fatto, senza alcun avviso alle parti, aveva limitato – infatti a suo dire – la possibilità di allegare circostanze ed elementi idonei a dimostrare
la sussistenza della speciale causa di non punibilità, non invocabile rispetto all’iniziale contestazione”.
Sì alla tenuità del fatto
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. Sotto il profilo della configurabilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. rilevano, invero, dal Palazzaccio, la motivazione della sentenza impugnata “è del tutto laconica e non considera compiutamente tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., anche alla luce delle modifiche introdotte dal d. Igs. 150/2022”.
Sicché, afferma il Collegio, “trova applicazione il principio secondo il quale in tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell’appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d’ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l’art. 131 bis c.p. (come accaduto nella specie), l’imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l’applicazione della speciale causa di non punibilità (cfr. Cass. n. 15011/2018)”.
Nelle more, segnalano, infine, da piazza Cavour, in ragione del tempo trascorso è intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, per cui la sentenza è annullata senza rinvio.