Amministrativo

Edilizia pubblica: vietato subordinarne l’accesso alla residenza prolungata Per la Corte Costituzionale il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all'abitazione

edilizia pubblica residenza

Edilizia residenziale pubblica e residenza

È incostituzionale negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa.  Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all’abitazione, funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta
ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana». Questo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67/2024 che ha ritenuto contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, previsti dall’art. 3 della Costituzione, l’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39.

Requisito della residenza prolungata

La Consulta ha precisato che il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di
bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui «proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro».
Del resto, secondo il giudice delle leggi, “la permanenza per almeno cinque anni nella regione, accertata nell’arco di un decennio, non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione”.
Ravvisata, pertanto, l’adozione di un “criterio irragionevole che si traduce nella violazione del principio di eguaglianza formale fra chi può e chi non può vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel
territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno”.
Secondo la Corte, il requisito contrasta anche con il “principio di eguaglianza sostanziale, perché tradisce la naturale «destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica
degli immobili» dell’edilizia residenziale pubblica”.

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