Società di comodo: disciplina e conseguenze fiscali Società di comodo: cos’è, come viene individuata, la normativa applicabile e le conseguenze fiscali previste dall’Agenzia delle Entrate
Società di comodo: cos’è
Per società di comodo si intende una società che, pur esistendo formalmente, non svolge un’attività economica reale o comunque non genera un volume di ricavi congruo rispetto agli asset patrimoniali di cui dispone. In sostanza, si tratta di entità che rimangono inattive o marginali per evitare la tassazione su redditi effettivi o per gestire beni personali sotto forma societaria.
Le società di comodo, conosciute anche come società non operative, rappresentano pertanto un fenomeno oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore fiscale italiano. La normativa in materia è finalizzata a contrastare l’utilizzo strumentale di strutture societarie costituite non per esercitare un’attività economica effettiva, ma per ottenere vantaggi fiscali indebiti.
La disciplina normativa
La disciplina delle società di comodo è contenuta:
- nell’art. 30 della Legge 724/1994, che stabilisce i criteri per l’individuazione delle società non operative;
- e, per gli aspetti sanzionatori e impositivi, nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
La normativa è integrata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti operativi e interpretativi.
Requisiti per essere considerate società “di comodo”
Una società è considerata di comodo se non supera il test di operatività previsto dalla legge. In pratica, occorre confrontare i ricavi effettivi conseguiti con una soglia minima presunta, calcolata in base a determinati coefficienti applicati al valore di alcuni beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, beni mobili, ecc.).
I ricavi minimi presunti si calcolano applicando i seguenti coefficienti:
- 1% “al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico”;
- 3% “al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria”;
- 6% delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;
- 15% alle immobilizzazioni anche in locazione finanziaria,
Se i ricavi realizzati risultano inferiori a quelli presunti, la società è classificata come di comodo.
Esclusioni e disapplicazione
La legge prevede cause oggettive di esclusione (es. società in liquidazione, fallimento ecc.) e possibilità di disapplicazione previa istanza all’Agenzia delle Entrate, dimostrando l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi.
La disapplicazione può essere:
- automatica, per situazioni già previste dalla normativa;
- su istanza, per casi particolari valutati dall’Amministrazione Finanziaria.
Finalità del legislatore
L’obiettivo della normativa è quello di:
- contrastare l’evasione e l’elusione fiscale;
- scoraggiare l’uso di società per gestire beni personali senza reale attività d’impresa;
- incentivare una gestione trasparente e coerente delle strutture societarie.
Le società di comodo sono spesso utilizzate per detenere immobili, autovetture di lusso o partecipazioni, al solo scopo di beneficiare di un regime fiscale più favorevole, simulando una fittizia operatività.
Conseguenze fiscali per le società di comodo
Le società che rientrano nella categoria delle “non operative” subiscono un regime fiscale penalizzante, che include:
1. Imputazione di reddito minimo
Se i ricavi effettivi sono inferiori alla soglia prevista, la società è tassata su un reddito minimo presunto, a prescindere dall’utile contabile.
2. Limitazioni all’uso delle perdite fiscali
Le perdite pregresse non possono essere portate in compensazione del reddito minimo.
3. Esclusione da possibili compensazioni e rimborsi IVA
4. IRES maggiorata di 10,5 punti percentuali
5. Sanzioni e controlli
L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni infedeli e disconoscere il regime societario se ritiene che vi sia un abuso del diritto.
Considerazioni conclusive
Le società di comodo rappresentano una tipologia societaria cui il legislatore dedica attenzione crescente, soprattutto in un contesto economico segnato da crisi e ristrutturazioni aziendali. Il test di operatività costituisce lo strumento principale per intercettare situazioni di inattività o di utilizzo distorto della forma societaria. Tuttavia, non ogni inattività comporta l’automatica applicazione delle penalizzazioni: la possibilità di disapplicazione resta uno strumento di tutela per quelle imprese che, per ragioni oggettive, non raggiungono i ricavi minimi pur mantenendo una finalità economica reale.
Leggi anche gli altri articoli che si occupano della materia fiscale