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Cambio nome condominio: serve l’unanimità Il Tribunale di Catanzaro chiarisce che per modificare denominazione e codice fiscale del condominio serve il consenso unanime dei condòmini

Modifica denominazione condominiale con l’unanimità

Cambio nome condominio: cambiare la denominazione e il codice fiscale di un condominio non è un atto amministrativo ordinario. Secondo la sentenza n. 1480/2025 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 7 luglio 2025, una delibera condominiale che dispone tali modifiche senza l’assenso unanime dei condòmini è da considerarsi annullabile.

Il giudice ha evidenziato che, in assenza di uno scioglimento formale dell’ente di gestione, non è possibile sostituire il condominio esistente con uno nuovo semplicemente mutandone il nome o il codice fiscale.

Natura giuridica del condominio e limiti decisionali

Il condominio rappresenta una comunione forzosa dotata di una propria autonomia organizzativa, ma non ha personalità giuridica. È strutturato come un ente gestito dall’assemblea dei condòmini, la quale può adottare decisioni vincolanti per tutti, ma nel rispetto delle norme di legge e del regolamento.

Alcune decisioni – come la modifica del nome del condominio o la richiesta di un nuovo codice fiscalenon sono demandabili alla sola maggioranza, ma richiedono il consenso di tutti i partecipanti, poiché incidono sull’identità stessa dell’ente e possono essere interpretate come una costituzione ex novo di un diverso soggetto gestionale.

Cambio nome condominio: il caso esaminato dal Tribunale

Nel caso portato all’attenzione del Tribunale, una condomina ha impugnato una delibera con cui l’assemblea aveva cambiato denominazione e codice fiscale del condominio. L’operazione era motivata da uno stato di abbandono gestionale, dovuto alla prolungata assenza di un amministratore. Alcuni condòmini avevano quindi proceduto autonomamente a convocare un’assemblea per “rinnovare” la gestione.

Tuttavia, la delibera è stata adottata senza il consenso totalitario, senza indicazione dei millesimi, e con la partecipazione di soggetti privi di legittimazione, tra cui un delegato di persona estranea al condominio. Questi elementi hanno compromesso la validità formale e sostanziale della decisione.

Le motivazioni della decisione

Il Tribunale ha chiarito che modifiche così incisive – come la variazione della denominazione e del codice fiscale – alterano l’identità dell’ente condominiale. Si tratta di un atto che non può essere deliberato a maggioranza, ma che richiede la unanimità dei consensi, essendo assimilabile, di fatto, alla creazione di un nuovo condominio.

L’assenza di scioglimento formale e la mancanza dell’assenso di tutti i condòmini rendono l’atto illegittimo e annullabile, anche se motivato da esigenze pratiche o gestionali.

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