Art. 529 c.p.p.
Con la sentenza n. 48-2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze nei confronti dell’art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un’ipotesi di non procedibilità riguardo all’omicidio colposo del prossimo congiunto.
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Chiamato a giudicare dell’imputazione per omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei confronti di uno zio per la morte del nipote suo dipendente, il Tribunale aveva denunciato la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, non prevedendo la norma censurata che il giudice possa emettere sentenza di non doversi procedere quando l’autore del reato abbia patito, per la morte del familiare da lui stesso provocata, una sofferenza, tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione.
La pena naturale
Dopo aver sottolineato che l’istituto della pena naturale, pur noto in alcuni ordinamenti europei, non appartiene alla tradizione normativa italiana, la Corte ha escluso la sussistenza di un vincolo costituzionale che ne esiga l’introduzione, in quanto “questa si rivela eccessivamente ampia sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza”.
In primis, nel riferimento generico alla colpa, senza alcuna distinzione tra le sue varie declinazioni, che “possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni”.
In secondo luogo, per il rimando alla troppo larga nozione di prossimo congiunto, che, secondo la definizione dell’art. 307 del codice penale, «si estende ben oltre la famiglia nucleare».
Infine, poiché «non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva».