Penale

Esimente putativa L’esimente putativa, o scriminante putativa, opera quando un soggetto compie un reato nella convinzione che ricorra una causa di giustificazione

esimente putativa

Esimente putativa e cause di giustificazione

L’esimente putativa, disciplinata dal quarto comma dell’art. 59 del codice penale, ricorre quando la persona che commette un fatto che integra reato ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena.

In tal caso, dispone la norma, le suddette circostanze sono sempre valutate a favore di lui.

Ciò significa che l’esimente – cioè una causa di giustificazione – opera anche se in realtà non ricorre nel caso concreto, se il soggetto che agisce sia convinto della sua sussistenza.

Esclusione della punibilità: le scriminanti previste dal codice penale

Per comprendere meglio il funzionamento dell’esimente putativa, detta anche scriminante putativa, occorre chiarire quali sono le scriminanti previste dal codice penale.

Le scriminanti sono, in sostanza, cause di liceità della condotta. In altre parole, la commissione di un fatto che, normalmente, integrerebbe reato, non è considerata antigiuridica – e quindi non è punibile – quando sia accompagnata da determinate circostanze, individuate dagli artt. 50 e segg. del codice penale.

Consenso dell’avente diritto, legittima difesa e stato di necessità

Tra le cause di giustificazione previste dalla normativa rileva innanzitutto il consenso dell’avente diritto, ipotesi prevista dall’art. 50 c.p., che al riguardo dispone che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne (si pensi al consenso necessario in ambito medico, ad esempio per una donazione di sangue, o al consenso immanente alla partecipazione ad attività sportive che prevedano contatto fisico).

L’art. 51 prevede invece le scriminanti dell’esercizio di un diritto (ad esempio, il diritto di cronaca, che può escludere reati come la diffamazione) o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.

Escludono la punibilità del soggetto agente anche la legittima difesa (art. 52 c.p., secondo cui non è punibile “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”) e lo stato di necessità, previsto come esimente dall’art. 54 (“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”).

Infine, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, nei casi previsti dall’art. 53 c.p.

Scriminante putativa ex art. 59 c.p. ed errore determinato da colpa

Ebbene, l’esimente putativa opera quando, pur non ricorrendo alcuna delle cause di giustificazione come quelle sopra indicate, il soggetto agente sia convinto che invece sussista una circostanza che escluda l’antigiuridicità – e quindi la punibilità – dell’azione che sta compiendo.

Tale erronea convinzione esclude il dolo, cioè non è possibile ritenere che il soggetto abbia avuto l’intenzione di compiere un reato. Ovviamente, perché la condotta sia giustificata occorre che ricorrano gli altri elementi previsti dalle norme che individuano le scriminanti. Ad esempio, nel caso in cui il soggetto ritenga di agire per legittima difesa, occorre l’attualità del pericolo di un’offesa ingiusta e la convinzione che vi sia necessità di difendere un diritto proprio o altrui (è il classico caso di chi reagisce perché ritiene di essere vittima di una rapina quando la minaccia, pur frutto di gioco o messinscena, sia talmente realistica da trarre ragionevolmente in inganno).

Va precisato, però, che l’art. 59 comma 4 prevede anche che “se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. In altre parole, se la valutazione del soggetto agente deriva da un suo errore determinato da colpa (ad esempio, una reazione di fronte a una pistola giocattolo facilmente riconoscibile), egli potrà essere punito a titolo di colpa.

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