Penale

Appropriazione indebita leasing L’appropriazione indebita nel contratto di leasing si realizza quando chi utilizza il bene, pur non pagando il canone, lo trattiene, anche se il concedente ne chiede la restituzione

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Appropriazione indebita in relazione al contratto di leasing

Il reato di appropriazione indebita commesso in relazione al contratto di leasing è oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno chiarito i dettagli di questo illecito penale.

Per comprendere alcune delle più recenti e interessanti pronunce che si sono occupate di questo reato è necessario analizzare separatamente e brevemente il reato di appropriazione indebita e il contratto di leasing per individuare al meglio le caratteristiche di questo reato.

Il reato di appropriazione indebita

L’appropriazione indebita è un illecito penale punito dall’articolo 646 del codice penale.

La norma punisce nello specifico chi, per procurare a se stesso a ad altri soggetti un profitto ingiusto, si appropri di denaro o di cose mobili di altri soggetti che ne abbiano il possesso a qualsiasi titolo.

Questo illecito è punito a condizione che la persona offesa presenti querela. Le pene previste sono la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1000 a 3000 euro.

Se il fatto viene commesso su cose che sono possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Il contratto di leasing

Il contratto di leasing, noto anche come locazione finanziaria, è un accordo che coinvolge tre soggetti diversi: l’utilizzatore, il concedente e il produttore o fornitore

Il concedente è il soggetto che, su specifica indicazione dell’utilizzatore, ordina la produzione di un bene o lo acquista direttamente dal produttore, pagandone il prezzo. Il bene viene quindi viene messo a disposizione dal concedente all’utilizzatore per un periodo di tempo determinato. Per l’uso di questo bene l’utilizzatore è tenuto a pagare al concedente un canone periodico. Quando l’accordo giunge a scadenza, in base a quanto concordato tra le parti, l’utilizzatore può acquistare il bene pagando il prezzo residuo. I canoni già pagati infatti vengono scomputati dal prezzo complessivo del bene. L’utilizzatore decide invece di non acquistare il bene deve restituirlo al concedente.

Cassazione: appropriazione indebita leasing

Una prima precisazione sulla configurabilità del reato di appropriazione indebita in relazione al contratto di leasing la fornisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34911/2023.

La pronuncia chiarisce che in presenza di un contratto di leasing, affinché si configuri il reato di appropriazione indebita, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • chi utilizza il bene non paga i canoni concordati;
  • il contratto contempla la risoluzione dell’accordo;
  • il debitore deve conoscere la volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene che a tal fine deve intimarne la restituzione;
  • l’utilizzatore deve comportarsi come uti dominus, non restituendo il bene senza giustificazione.

Per quanto riguarda il momento consumativo del reato di appropriazione indebita del bene di cui l’utilizzatore ha la materiale disponibilità in virtù del contratto di leasing, la Cassazione nella sentenza n. 3100/2023 chiarisce che: “il reato di appropriazione indebita di un bene in “leasing” è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporta “uti dominus” non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a.causa dell’inadempimento nel pagamento dei canoni. L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio affermare la fondatezza del motivo poiché, avendo l’imputato ricevuto la risoluzione del contratto e la richiesta della restituzione del bene il 12 agosto 2005, è da tale data che deve ritenersi consumato il fatto di appropriazione indebita; con la conseguenza che il termine prorogato di anni 7 e mesi 6 decorreva il 12 febbraio 2013 e quindi antecedentemente la pronuncia di appello”. 

Dalle due pronunce analizzate emerge che, per integrare il reato di appropriazione, è necessaria l’interversione del possesso, che si realizza quando l’autore del reato del reato si comporti uti dominus, non provvedendo a restituire il bene senza giustificazione alcuna, così da concretizzare l’elemento soggettivo del reato. Nella sentenza n. 39791/2021 la Cassazione si è soffermata su quest’ultimo aspetto precisando che l’interversione del possesso “sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato “uti dominus” nonostante la risoluzione del contratto di “leasing” e la richiesta di restituzione del bene)”. 

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