Il decreto del MEF
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024, recante “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”, applicabile ai redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016.
Che cos’è il redditometro?
Il redditometro è uno strumento che, sulla base di indici e coefficienti, è in grado di misurare la capacità di spesa di una persona fisica, consentendo al fisco di quantificare, in modo induttivo, i redditi del contribuente.
Nella specie, il decreto in esame si occupa di individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali “può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”. Precisando all’art. 1 che, per elemento indicativo di capacità contributiva “si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”.
Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile
L’art. 3 del decreto stabilisce quali sono gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente.
Nell’ambito del suddetto elenco, che rinvia alla tabella A allegata al decreto, vengono in particolare in rilievo: l’ammontare delle spese che risultano sostenute dal contribuente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria; la quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; gli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta di riferimento.
Tipologie di nuclei familiari e aree del Paese
Il decreto stabilisce che le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte “dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.
Imputazione delle spese al contribuente
L’art. 2 si occupa di disciplinare alcuni criteri sulla base dei quali viene compiuta l’imputazione delle spese al contribuente.
Nella specie, riferisce il provvedimento, le spese “si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”.
Al contrario, non si considerano sostenute dalla persona fisica “le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni”.
Spese attribuite al contribuente e prova contraria
L’art. 4 del decreto ammette, infine, la possibilità per il contribuente di dimostrare “a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.