Famiglia

Rimborsi adozioni internazionali: come fare domanda Rimborsi adozioni internazionali: dal 7 gennaio al 6 aprile 2025 è possibile presentare le istanze per il recupero delle spese

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Rimborsi adozioni internazionali: le novità

Il decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 6 agosto 2024 ha introdotto importanti disposizioni per i rimborsi delle spese relative alle adozioni internazionali. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2024, prevede:

  • le modalità per richiedere i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni concluse nel 2023;
  • la riapertura dei termini per le richieste relative alle adozioni concluse nel 2022.

Termini di presentazione della domanda di rimborso

Le domande di rimborso possono essere inviate dalle ore 00:01 del 7 gennaio 2025 fino alle ore 23:59 del 6 aprile 2025. Le domande presentate oltre questa scadenza saranno considerate irricevibili.

Modalità di invio delle istanze

Per le procedure che si cono concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre sia del 2022 sia del 2023, le istanze devono essere inviate tramite il portale “Adozione Trasparente” della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). L’accesso al portale richiede l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per alcune situazioni specifiche, come previsto dall’art. 36, comma 4, della legge n. 184/1983, o per chi ha adottato senza l’ausilio di un Ente autorizzato, le istanze possono essere inviate:

  • con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.governo.it

Documentazione richiesta

Per garantire l’ammissibilità della domanda, è indispensabile presentare tutti i documenti richiesti, tra cui:

  • la certificazione delle spese sostenute rilasciata dall’Ente autorizzato;
  • l’attestazione ISEE in corso di validità;
  • la copia dei documenti d’identità dei coniugi.

In caso di adozione pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia, è necessario allegare anche:

  • il provvedimento del Tribunale per i minorenni che riconosce l’adozione;
  • l’autocertificazione )Modello B DPR 445/2000) e la documentazione contabile delle spese sostenute.

Per le adozioni di minori “special needs”, è obbligatorio includere una dichiarazione attestante questa condizione.

Rimborsi adozioni internazionali importi

Il rimborso massimo è determinato in base alla fascia di reddito ISEE:

  • fino a 25.000 euro: rimborso massimo di 11.400 euro;
  • tra 25.001 e 40.000 euro: rimborso massimo di 9.000 euro;
  • oltre 40.000 euro: rimborso massimo di 6.600 euro.

In assenza dell’attestazione ISEE, il rimborso massimo è di 6.600 euro. Le spese rimborsabili includono i costi documentati per assistenza, traduzione, legalizzazione di documenti, trasferimenti e soggiorni all’estero.

Ai fini della quantificazione del rimborso sono esclusi gli importi erogati a titolo di contributo da parte degli enti territoriali con finalità analoghe a quelle di sostegno del percorso preadottivo.

Per i genitori di minori “special needs”, è previsto un contributo aggiuntivo proporzionato alla fascia ISEE, fino a un massimo di 3.420 euro.

Erogazione dei rimborsi adozioni internazionali

Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali conclude la fase di valutazione della ammissibilità delle domande.

La liquidazione del rimborso si verifica una volta conclusa positivamente l’istruttoria della singola istanza.

Ogni rimborso erogato, completo dei dati identificativi del beneficiario, dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e per l’applicazione di eventuali deduzioni.

Istanze incomplete e assistenza

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. Per chiarimenti, è possibile inviare quesiti via email all’indirizzo rimborsi.cai@governo.it, specificando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”. Le richieste di assistenza devono pervenire entro 10 giorni dalla scadenza per l’invio delle istanze.

Per maggiori dettagli e per le modalità operative, si invita a consultare il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali: www.commissioneadozioni.it.