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Il vano ascensore è di proprietà del condominio Il tribunale ha ricordato che l’art. 1117 c.c. introduce una presunzione di appartenenza comune ai condomini dei beni in esso elencati, superabile solo con la produzione di un diverso titolo

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Proprietà del vano ascensore nel condominio

Nel caso in esame e per quanto qui rileva, il condominio aveva adito il Tribunale di Agrigento, chiedendo l’accertamento della natura condominiale del vano ascensore.

Nel dettaglio, l’attore ha rappresentato che i condomini, durante l’assemblea straordinaria avevano deliberato di istallare un ascensore e che la ditta affidataria dell’incarico, durante il primo sopralluogo, constatava che il vano ascensore era parzialmente occupato da un impianto ad uso privato di un condomino, che collegava il piano seminterrato al piano terra.

Rispetto alla suddetta circostanza e alla richiesta avanzata dal condominio, la società condomina si è costituita in giudizio eccependo di aver acquistato l’immobile comprensivo dell’ascensore/montacarichi che collegava il piano terra con il seminterrato. In ragione di tale situazione, la società ha pertanto fatto valere la prescrizione dell’azione o comunque l’usucapione del montacarichi.

Natura condominiale del vano ascensore

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 20 dell’8 gennaio 2024, ha condannato la società condomina a liberare il vano ascensore rimuovendo il montacarichi che collega il piano terra al piano seminterrato.

Nella specie, il Tribunale, ha anzitutto esaminato gli esiti della perizia svolti dal C.T.U. incaricato, il quale, in particolare ha accertato “esiste un solo vano corsa ascensore, che collega il piano seminterrato al piano terrazzo dell’immobile, occupato attualmente dal montacarichi della ditta (…) al servizio del solo piano terra e seminterrato”, che pregiudica l’istallazione dell’ascensore ad uso condominiale.

Ciò posto, il Tribunale è passato all’esame della normativa di riferimento, con particolare riguardo all’art. 1117 c.c., ove l’ascensore è individuato tra le parti dell’edificio che si presumono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari.

L’articolo in questione introduce pertanto “una presunzione di appartenenza comune ai condomini dei beni in esso elencati che, come tale, può essere superata solo dalle risultanze opposte di un determinato titolo (…), prova che nel caso in esame non è stata raggiunta”. Invero, ha proseguito il Tribunale “negli atti di trasferimento della proprietà degli immobili da parte dell’originario proprietario, depositati dall’attore, è dato leggersi “la compravendita concerne l’immobile nello stato di fatto in cui si trova (…) compreso tutto quanto altro per legge, uso e consuetudine è proprietà comune in un edificio in condominio”, difettando, pertanto, una valida riserva da parte dell’originario proprietario sul bene comune del vano ascensore.

Per quanto in particolare attiene alla prescrizione dell’azione e all’acquisto per usucapione del diritto della convenuta di mantenere il montacarichi, il Tribunale ha osservato che l’art. 948 c.c. dispone che “l’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.

Chi agisce in rivendica deve, pertanto, provare in prima istanza di aver acquistato la titolarità del bene a titolo originario. Mentre, in punto di usucapione, la giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato che il condomino che rivendica l’usucapione deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo “inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso costituito da atti rivolti contro gli altri compossessori tali da palesare concretamente l’intenzione di non possedere più come compossessore”.

Il Tribunale ha in definitiva affermato che alcuna rilevanza assume, rispetto a quanto sopra indicato, la planimetria catastale prodotta dalla società convenuta atteso che “la planimetria catastale è di data antecedente al certificato di sanatoria e rappresenta uno stato dei luoghi difforme dalla condizione rilevata al piano seminterrato”.

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