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Condizionatori in condominio: vanno rimossi se non autorizzati I motori dei condizionatori presenti nella facciata condominiale sono innovazioni che ledono il decoro del condominio e vanno rimossi se non autorizzati

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Motori dei condizionatori in facciata: innovazione lesiva

I motori esterni dei condizionatori posizionati nella facciata del Condominio rappresentano un’innovazione che richiede la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. Vanno quindi rimossi i motori dei condizionatori dismessi e inutilizzati sorretti dai loro supporti e posizionati in facciata perché ledono l’estetica del Condominio e sono comunque suscettibili di recare molestia e danni diretti o indiretti. Questa in sintesi la decisione del Tribunale di Milano contenuta nella sentenza n. 4074-2024.

Rimozione motori dei condizionatori in condominio

Un condominio agisce in giudizio per ottenere la rimozione dei motori esterni dei condizionatori posizionati da un condomino sul muro condominiale, ma oramai dismessi sui supporti che li sorreggono. Per il condominio i motori dei condizionatori sono stati apposti illegittimamente, in violazione dell’art. 29 del regolamento condominiale. Chiede quindi il ripristino dello stato dei luoghi.

Innovazione o opera per miglior godimento delle parti comuni?

Il Tribunale rileva che la presenza dei motori è stata in effetti confermata da un teste e da alla dettagliata documentazione fotografica prodotta. Per il Tribunale, ai fini del decidere, è necessario stabilire se l’installazione dei motori dei condizionatori configurino una violazione del regolamento condominiale perché innovazione non autorizzata o se debbano essere qualificate piuttosto come opere finalizzate semplicemente al migliore godimento delle parti comuni del condominio.

Per arrivare alla decisione il Tribunale ricorda, prima di tutto che, la decisione n. 2846/1982 della Corte di Cassazione ha chiarito che: devono intendersi per innovazioni della cosa comune… le modificazioni materiali di essa che ne importino l’alterazione dell’entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione. Pertanto, non costituiscono innovazioni… le modificazioni della cosa comune dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della medesima, che ne lascino tuttavia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare l’equilibrio tra i concorrenti interessi tra condomini.” 

Il termine “innovazione” va quindi interpretato nel senso che deve trattarsi di un’opera nuova, anche se non tutte le opere nuove sono innovazioni. Non sono innovazioni infatti le opere finalizzate a migliorare e potenziare un bene o un servizio preesistenti.

Analizzando il caso di specie il Tribunale giunge alla conclusione che l’installazione dei condizionatori e dei relativi motori ha comportato sicuramente un’innovazione e che pertanto avrebbe necessitato della preventiva autorizzazione dell’assemblea. L’articolo 29 del regolamento condominiale sancisce infatti il divieto di eseguire opere o varianti all’immobile se danneggiano la stabilità e l’estetica e se recano molestia, danni diretti o indiretti e per la loro realizzazione richiede la preventiva autorizzazione dell’amministratore in forma scritta. Poiché nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova dell’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea condominiale, il Tribunale dispone che i condizionatori, dimessi e inutilizzati, vengano rimossi a spese e cura del convenuto perché installati in violazione dell’articolo 29 del regolamento condominiale.

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