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Adescamento di minorenni L'adescamento di minorenni è un reato previsto e punito dall'art. 609undecies del codice penale con la reclusione da uno a tre anni

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Reato di adescamento di minorenni: definizione e natura

Ai sensi dell’art. 609undecies c.p., introdotto dalla L. 172/2012, risponde penalmente chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600quater.1, 600quinquies, 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies, adesca un minore di anni sedici.

La norma ha, dunque, lo scopo di attuare i precetti della Convenzione di Lanzarote del 25-10-2007, per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Nello specifico, si attua il disposto dell’art. 23 della suddetta convenzione, rubricato «Adescamento di bambini a scopi sessuali».

La fattispecie ha carattere sussidiario, essendo configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

Tentativo o consumazione

Il reato è, dunque, configurabile solo se non siano ancora realizzati gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine, in quanto, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile.

Nozione rilevante di «adescamento»

La norma tipizza la nozione di adescamento, per tale dovendosi intendere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Nel concetto di adescamento rientra quel complesso di condotte (identificate all’estero con il termine «grooming», da «to groom», «curare») impiegate per indebolire la volontà di un minore in modo da ottenerne il massimo controllo, inducendolo gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. In giurisprudenza si afferma che costituisce «lusinga» idonea a «carpire la fiducia del minore» qualsiasi allettamento — fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni – con cui l’agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall’art. 609undecies c.p. (ad esempio, anche attraverso messaggistica telefonica) (Cass. 9-9-2022, n. 33257).

Circostanze aggravanti

Per effetto della cd. «Legge europea 2019-2020» (L. 238/2021), sono state introdotte talune ipotesi circostanziali aggravanti ad efficacia comune configurabili:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Trattasi, dunque, di previsione che mira ad introdurre, anche in relazione a tale fattispecie, talune ipotesi aggravanti già esistenti o, a loro volta, neointrodotte in altri reati sessuali su minori, come gli atti sessuali con minorenne o la corruzione di minorenne.

Elemento soggettivo e consumazione

Quanto all’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, richiedendosi la cosciente e volontaria realizzazione della condotta adescatrice, finalizzata alla commissione di uno o più dei reati indicati dalla norma. In giurisprudenza si afferma che la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600quater c.p., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta (Cass. 8-7-2022, n. 26266). Più in generale si afferma che il dolo specifico, consistente nell’intenzione di commettere i reati anzidetti, non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde (Cass. 9-7-2020, n. 20427).

Quanto, invece, alla consumazione, avviene nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Cass. 28-8-2019, n. 36492).

Pena e procedibilità

La pena è la reclusione da uno a tre anni (aumentata fino ad un terzo nelle ipotesi aggravate). L’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti.

Si procede d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

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