Domanda riconvenzionale e mediazione La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che la domanda riconvenzionale non è soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione
Riconvenzionale e mediazione obbligatoria
La domanda riconvenzionale non è soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione. E quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 3452/2024, emanando il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
La motivazione principale su cui è fondato l’assunto riguarda la considerazione che la mediazione rientra tra le disposizioni: “finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi – a loro volta preordinati al rilancio dell’economia – del miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e dell’accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile” (Corte Cost. 18 aprile 2019, n. 97)”. Si è al cospetto, pertanto, di un procedimento contraddistinto dall’obbligatorietà, che deve essere espletato, pena l’improcedibilità della domanda, prima dell’instaurazione di una lite giudiziaria. Esso, di conseguenza, condiziona, in determinate materie, l’esercizio del diritto di azione” (Corte Cost. 20 gennaio 2022, n. 10).
Quindi la mediazione, con l’auspicata conciliazione delle controversie, mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l’auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all’organo apposito, in via stragiudiziale.
Orbene, nell’evenienza di una riconvenzionale tale scopo non è più raggiungibile in quanto il processo è già iniziato. E tale considerazione vale per ambedue le riconvenzionali cioè quella connessa ai diritti fatti valere con l’azione e quella cd. eccentrica che invece fonda su fatti completamente diversi si pensi ad un’eccezione di compensazione, ecc.
Ma il principio viene ulteriormente affermato con un ragionamento per assurdo riportato sempre nella motivazione della sentenza in esame: “la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall’attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l’altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata.
Da ciò che la domanda riconvenzionale non è sottoposta all’obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Ciò non significa che il Giudice non la possa disporre in ogni stato e grado del procedimento eventualmente anche su richiesta delle parti.