Fasi del procedimento amministrativo
Le fasi del procedimento amministrativo scandiscono il percorso attraverso cui la Pubblica Amministrazione (PA) adotta un provvedimento finale, nel rispetto di principi fondamentali come trasparenza, imparzialità ed efficacia.
La loro disciplina è contenuta nella legge n. 241/1990, che definisce le regole procedurali per garantire la tutela dei cittadini e il buon andamento dell’amministrazione.
Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza, il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali:
- iniziativa (avvio del procedimento)
- istruttoria (raccolta delle informazioni e valutazioni)
- decisoria (adozione del provvedimento)
- integrativa dell’efficacia (fase eventuale per la piena operatività dell’atto)
Analizziamo nel dettaglio ogni fase, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.
1. L’iniziativa
Riferimento normativo: art. 2 e art. 7 legge 241/1990
La fase iniziale del procedimento consiste nell’attivazione dell’azione amministrativa, che può avvenire:
- d’ufficio, quando è la stessa PA a dare avvio al procedimento (es. controlli fiscali, autorizzazioni obbligatorie).
- su istanza di parte, quando il procedimento è attivato su richiesta di un soggetto interessato (es. domanda di concessione edilizia, richiesta di permesso di soggiorno).
Consiglio di Stato sentenza n. 4925/2012: la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo può essere omessa quando l’amministrazione è obbligata e vincolata ad adottare un determinato provvedimento finale, i fatti su cui si basa l’atto sono pacificamente accettati, le norme applicabili sono chiare e univoche, e un’eventuale annullamento per mancata comunicazione non impedirebbe all’amministrazione di emanare un nuovo atto identico, anche riguardo alla sua efficacia temporale.
2. La fase istruttoria
Riferimento normativo: artt. 8-12 legge 241/1990
La fase istruttoria è cruciale per raccogliere le informazioni necessarie a una decisione motivata e legittima. Durante questa fase, la PA svolge attività:
- di acquisizione di documenti e pareri (es. verifiche tecniche, istruttorie ambientali).
- di audizione delle parti interessate (diritto di partecipazione, art. 10 legge 241/1990).
- di ispezioni o perizie.
Consiglio di Stato n. 3224/2010: La mancata considerazione dei contributi presentati dal privato durante il procedimento amministrativo rende illegittimo il provvedimento conclusivo per carenza di motivazione.
3. La fase conclusiva della decisione
Riferimento normativo: art. 2 e art. 21-quinquies legge 241/1990
Conclusa l’istruttoria, la PA adotta il provvedimento finale, che può essere:
- accoglimento dell’istanza (es. concessione edilizia);
- diniego (es. rifiuto di un’autorizzazione);
- un provvedimento di autotutela (es. revoca di una licenza).
4. Fase integrativa dell’efficacia (eventuale)
Non tutti i provvedimenti producono effetti immediati: alcuni necessitano di ulteriori adempimenti per diventare efficaci, come:
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (es. regolamenti ministeriali).
- notifica agli interessati (es. revoca di autorizzazioni).
- registrazione o visto di controllo (es. atti che richiedono approvazione superiore).
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