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Laurea invalida: non provati gli esami sostenuti in Erasmus  Laurea invalida: il superamento degli esami sostenuti durante il percorso Erasmus mancano del riscontro e di convalida ufficiale

Laurea invalida: la laureata deve ripetere gli esami

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 518/2025 ha dichiarato una laurea invalida. Otto esami Erasmus, svolti in Spagna nel 2007-2009, non sono stati validamente riconosciuti. Il Consiglio ha stabilito che gli esami risultano non sostenuti o non convalidati ufficialmente. La laureata dovrà quindi ripetere gli esami per riottenere il titolo e completare la specializzazione.

Titolo di laurea nullo: non superati otto esami nel percorso Erasmus

L’Università di Bari ha dichiarato nullo il titolo di studio di una laureata in medicina. L’Ateneo ha rilevato il mancato superamento di otto esami, sostenuti nel programma Erasmus presso l’Università di Valladolid negli anni 2007-2008 e 2008-2009. Lo stesso ha quindi annullato la laurea dopo alcuni controlli amministrativi avviati  in sede di esame della domanda di trasferimento della dottoressa a una Scuola di Specializzazione. Il gestionale informatico Esse3 presentava un’anomalia, consistente nell’assenza di documentazione (statini o Transcripts of Records) comprovante il superamento degli otto esami registrati nel libretto online Esse3 come “Erasmus”. L’ Università di Valladolid non ha confermato il superamento degli esami. Sei di questi non apparivano nei Learning Agreements né nei Transcripts of Records rilasciati. I due presenti nel piano di studi spagnolo risultavano invece “no presentado” (studente assente).

Illegittimo considerare non superati gli esami Erasmus

La laureata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Il Tribunale ha rilevato che l’Università aveva seguito la procedura per il riconoscimento degli esami Erasmus. L’Ateneo aveva rilasciato infatti una certificazione propedeutica all’accesso alla seduta di laurea con l’elenco di tutti gli esami superati.  Uno scrutinio eseguito anni dopo però ha smentito la certificazione.

Il TAR ha rilevato però che l’Ateneo aveva smarrito la documentazione originale e che le prove documentali iniziali certificavano lo svolgimento degli esami Erasmus. Illegittimo quindi porre a carico della ricorrente l’assenza di documentazione e farne derivare il mancato superamento degli esami. Il transcript of records dell’Ateneo spagnolo, inoltre, non è stato considerato idoneo a supportare l’annullamento della laurea. Il TAR ha ritenuto illegittimo considerare non superati gli esami non rientranti nel programma Erasmus, a fronte della “disordinata gestione dei fascicoli” da parte dell’Ateneo barese e in assenza di prova piena. Quanto all’ipotesi della verbalizzazione irregolare dei due esami il TAR ha statuito che trattasi si errore materiale.

Registrazione esami illegittima: mancato riscontro documentale

L’Università  ha appellato la sentenza, contestando l’errore del TAR nell’attribuire valore di prova fidefacente alla registrazione degli esami nel libretto informatico Esse3. Trattasi di una mera operazione informatica che richiede una previa valutazione e convalida del Consiglio di Facoltà sulla base della documentazione fornita dall’Ateneo straniero. Confrontando i learning agreements, i transcript of records e le risultanze del Consiglio di Facoltà, è emerso “con certezza” che per alcuni esami la registrazione in Esse3 era illegittima per mancanza di riscontro documentale e convalida. Errato ritenere che l’annullamento della laurea si fondi su un’ipotesi di contraffazione. La decisione si basa piuttosto sull’accertamento documentale che otto esami non erano stati sostenuti in Erasmus né convalidati dal Consiglio di Facoltà. L’Ateneo appellante ha criticato la valutazione del TAR riguardo al documento emesso dall’Università di Valladolid in risposta alla richiesta di documentazione post-smarrimento del libretto. Il nuovo transcript of records spagnolo è risultato coerente con quelli dell’epoca e con il verbale del Consiglio di Facoltà dell’8 marzo 2010. La laureata non disponeva di documenti (learning agreements, transcript of records e verbali di convalida) in grado di dimostrare il superamento degli otto esami mancanti. La nullità della laurea è quindi una conseguenza logica della mancanza di prova del completamento del corso di studi.

Laurea invalida: non provato il superamento degli esami

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Università e ha dichiarato la laurea invalida. La dichiarazione di nullità del diploma di laurea deve quindi ritenersi legittima. La stessa si basa sulla mancanza di documentazione comprovante il superamento degli otto esami registrati come “Erasmus”. La documentazione fornita dall’Università spagnola e dall’Ateneo di Bari non provano il superamento degli otto esami presenti nell’applicazione informatica.

Cruciale il rilievo che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento didattico interno, il riconoscimento del Consiglio di Facoltà è imprescindibile per la validità degli esami Erasmus. Il verbale agli atti recava il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente, ma in esso non figuravano gli otto esami contestati dall’Università di Bari. Questa circostanza, per il Consiglio di Stato, implica l’assenza dei necessari transcript of records dall’Ateneo estero. L’ipotesi di smarrimento, prospettata dalla laureata, è di “improbabile verificazione” e non supportata da elementi vincolanti.

Di conseguenza non può essere attribuito alcun valore alla mera registrazione degli esami sul libretto informatico della ricorrente. Questa presuppone infatti il previo riconoscimento da parte del Consiglio di Facoltà. Le ricerche condotte dall’Università di Valladolid, su richiesta dell’Ateneo barese, hanno confermato l’assenza degli otto esami contestati nei “copies of the original Transcripts of Records”. La dichiarazione di nullità della laurea deve pertanto ritenersi legittima. È stato provato in positivo che la laureata non aveva mai sostenuto e superato gli otto esami.

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