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Guinzaglio e museruola: obbligatori dal 3 settembre 2024 Guinzaglio e museruola obbligatori dal 3 settembre 2024 in base all’ordinanza 06.08.2024 del Ministero della Salute 

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Guinzaglio e museruola: l’ordinanza del 6 agosto 2024

Museruola e guinzaglio obbligatori dal 3 settembre 2024. Lo ha stabilito il Ministero della Salute con l’ordinanza del 6 agosto 2024 con cui ha prorogato l’ordinanza contingibile e  urgente del 6 agosto 2013 sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

L’ordinanza del 2013, modificata nel corso degli anni, era già stata prorogata, da ultimo, con l’ordinanza del 9 agosto 2023. L’ordinanza del  6 agosto proroga per altri 12 mesi, a partire dal 3 settembre 2024, il termine di validità delle disposizioni dell’ordinanza del 2013.

Guinzaglio e museruola: casi di esonero

Sono esonerati dal rispetto delle regole da essa previste i cani impiegati dalle Forze Armate, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile.

Guinzaglio e museruola e obbligo di raccolta delle feci invece non sono obbligatori per i cani che assistono i disabili.

Guinzaglio e museruola infine non sono obbligatori per i cani che svolgono il lavoro di pastore.

Regole di prevenzione: guinzaglio e museruola

L’ordinanza all’articolo 1 impone ai proprietari dei cani l’obbligo di adozione delle seguenti misure:

  • utilizzare il guinzaglio a una misura pari o inferiore a 1,50 metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta accezione per alcune aree individuate dai Comuni;
  • portare sempre una museruola, morbida o rigida da far indossare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o di altri animali o se lo richiedono le autorità competenti;
  • affidare l’animale a soggetti capaci di gestirlo in modo corretto;
  • prima di acquistare un cane acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche fisiche e comportamentali;
  • assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
  • raccogliere le feci dell’animale quando ci si reca in un ambiente urbano

Responsabilità civile e penale

Chi ha la proprietà o la detenzione di un cane è sempre responsabile del suo benessere, della sua conduzione e del suo controllo.

Qualora il cane provochi lesioni o danni a persone, animali e cose il proprietario ne risponde civilmente e penalmente.

Percorsi formativi

I Comuni e i servizi veterinari organizzano per i  proprietari di cani percorsi di formazione al termine dei quali è previsto il rilascio di un patentino. Ogni percorso formativo prevede la presenza un responsabile scientifico e di un medico veterinario esperto in comportamento animale.

I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari dei cani che sono stati segnalati ai Comuni dai servizi veterinari  dopo episodi di aggressione, morsicatura o altri comportamenti a rischio.

Dopo episodi di morsicatura e aggressione i servizi veterinari attivano anche un percorso mirato per verificare le condizioni psicofisiche dell’animale e la gestione corretta dello stesso da parte del proprietario.

In presenza di un rischio elevato i servizi veterinari stabiliscono anche le misure di prevenzione e, se necessario, stabiliscono una valutazione comportamentale e un intervento sul comportamento dell’animale da parte di veterinari esperti.

I servizi veterinari conservano un registro aggiornato dei cani ritenuti ad elevato rischio di aggressività. I proprietari di questi cani hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile in caso di danni a terzi causati dal proprio animale e, nei luoghi aperti al pubblico e nelle aree urbane, devono condurlo con guinzaglio e museruola.

Funzioni dei medici veterinari

I medici veterinari promuovono questi percorsi formativi ai proprietari dei cani fornendo loro le informazioni necessarie.

I veterinari inoltre segnalano ai servizi veterinari i cani che necessitano di valutazione perché impegnativi e problematici nella loro gestione, a tutela della salute pubblica.

Divieto di possesso e detenzione

L’articolo 4 dell’ordinanza vieta inoltre il possesso o la detenzione di animali ai delinquenti abituali o per tendenza, ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o di sicurezza, a chiunque abbia riportato condanna per certi reati, ai minori, agli interdetti e agli inabilitati per infermità di mente.

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