Accompagnatori minori e disabili: stop sovrapprezzo per il posto
Il diritto degli accompagnatori di minori e disabili di occupare il posto accanto al soggetto vulnerabile non può essere subordinato al pagamento di un sovrapprezzo. Si tratta di una questione di sicurezza e questo obbligo deve essere assolto dal vettore, per cui non può essere condizionato dal pagamento di un sovrapprezzo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7206-2024.
Accompagnatori minori e disabili in aereo:Â ENAC interviene
La vicenda ha inizio quando unâassociazione che agisce anche per la difesa dei consumatori effettua una segnalazione allâENAC (Ente Nazionale per lâAviazione civile). Dopo questa segnalazione ENAC, tenuto conto di quanto disposto dallâAMC 1 del Regolamento UE 965/2012, adotta la disposizione n. 63/2021 per lâadozione di un âRegolamento tecnico per lâassegnazione dei posti a sedere dei minori (2 â 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilitĂ (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori.â
Il provvedimento ENAC persegue la sicurezza in volo
Una compagnia aerea impugna il provvedimento davanti al TAR del Lazio, chiedendone lâannullamento, dopo lâadozione di idonee misure cautelari. Il TAR respinge lâistanza presentata dalla compagnia aerea perchĂŠ ENAC non ha fatto altro che dare concretezza al regolamento UE n. 956/2012, che prevede lâassegnazione di posti a sedere agli accompagnatori di minori (da 2 a 12 anni) e disabili. Il TAR spiega che il provvedimento di ENAC si pone lâobiettivo di perseguire la sicurezza di passeggeri, senza che rilevino questioni tariffarie.
La richiesta di un prezzo aggiuntivo per lâassegnazione di un posto a sedere garantito âaccantoâ al passeggero speciale, si traduce in un inadempimento del vettore al regolamento UE in oggetto, ai principi che lo ispirano e allâesercizio dei diritti dei passeggeri.
La compagnia aerea impugna la decisione di fronte al Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Il Consiglio di Stato lo accoglie per inibire lâadozione dei provvedimenti sanzionatori e rinvia al Tribunale per approfondire le questioni di merito. Il TAR però respinge il ricorso, ma accoglie lâistanza di accesso allo studio svolto da ENAC su richiesta dellâassociazione.
Consiglio di Stato: della sicurezza è responsabile il vettore
La compagnia aerea impugna la sentenza di fronte al Consiglio di Stato presentando tre motivi di doglianza, che riproducono quelli del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato rileva che la questione da risolvere riguarda âlâapplicazione di un costo extra â ulteriore rispetto al costo giĂ sostenuto ai fini dellâacquisto del titolo di viaggio â per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli, pratica condivisa dalla quasi totalitĂ delle compagnie aeree, relativamente allâapplicazione di tale costo extra anche in riferimento al posto dellâaccompagnatore di minori di 12 anni (oltre che delle persone con mobilitĂ ridotta).â
Si tratta di una pratica che pregiudica gli interessi di categorie deboli e vulnerabili, che necessitano di un accompagnatore durante il volo per prevenire situazioni di pericolo dannose. Questi soggetti hanno infatti difficoltĂ maggiori a tutelare la propria incolumitĂ .
Per lâassegnazione dei posti agli accompagnatori dei minori e dei disabili le compagnie non seguono regole diverse dallâassegnazione ordinaria. Il meccanismo è casuale, per cui la vicinanza del posto non è garantita a meno che non si paghi un sovrapprezzo.
La compagnia aerea dichiara di avere sempre rispettato il requisito della vicinanza tra accompagnatore e minore o disabile. Essa precisa comunque che il regolamento UE richiamato da controparte lascia le compagine aeree libere di decidere. Non ci sono infatti disposizioni che impongono di assegnare il posto allâaccompagnatore gratuitamente.
La sicurezza in volo non è un servizio extra
Come precisato nel provvedimento impugnato però la sicurezza in volo del minore e del disabile, che viene assicurata grazie alla presenza dellâaccompagnatore, non può essere condizionata dal pagamento di un supplemento di prezzo. ENAC infatti, rilevando lâillegittimitĂ di queste politiche, ha disposto la gratuitĂ del posto per lâaccompagnatore di persone disabili o di minori fino a 12 anni di etĂ .
Alla luce del Regolamento (UE) 965/2012 e delle indicazioni EASA il Consiglio di Stato ritiene quindi illegittima la richiesta di un costo aggiuntivo, oltre a quello del posto a sedere, per garantire la vicinanza dellâaccompagnatore al minore o al disabile per finalitĂ di sicurezza dei passeggeri vulnerabili.
âLa safety assicurata dalla vicinitas dellâaccompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. La necessitĂ della contiguitĂ dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa allâobbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplementoâ.
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