Penale

Omessa denuncia di armi L’omessa denuncia di armi è un reato contravvenzionale previsto dall’articolo 697 del codice penale per tutelare la sicurezza pubblica

omessa denuncia di armi

Omessa denuncia di armi: reato art. 697 c.p.

L’omessa denuncia di armi è un reato contravvenzionale contemplato dall’articolo 697 del codice penale, intitolato “Detenzione abusiva di armi”. La norma punisce nello specifico due condotte diverse.

  1. Il primo comma punisce chiunque detenga armi o caricatori per i quali la legge richiede la denuncia ai sensi dell’articolo 38 del TU della pubblica sicurezza, oppure munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando questa formalità è necessaria.
  2. Il comma 2 invece sanziona chi, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovino armi o munizioni, ometta di farne denuncia alle autorità.

Arresto e ammenda per i trasgressori

L’illecito penale previsto dal primo comma dell’art. 697 c.p è punto con l’arresto da tre a dodici mesi e con l’ammenda fino a 371 euro.

La violazione di quanto previsto dal comma 2 invece è punita con la pena dell’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino a 258 euro.

Denuncia art. 38 TU pubblica sicurezza

Il presupposto di questo reato, come emerge dalla norma, è l’obbligo di denunciare il possesso delle armi e di quanto occorre al loro utilizzo presso le autorità di pubblica sicurezza competenti, come previsto dall’art. 38 del Tu di pubblica sicurezza, da ultimo riformato ad opera del decreto legislativo n. 104/2018.

La versione attuale della norma dispone infatti che chi detiene armi o parti di esse (art. 1 bis comma 1 lette b) del dlgs n. 527/1992) così come munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve denunciarle a mezzo pec entro 72 ore da quando ne abbia acquisito la materiale disponibilità presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza.

In alternativa, se questo ufficio manca, è possibile fare denuncia presso il comando locale dei carabinieri o presso la questura competente.

La denuncia è necessaria anche se la detenzione riguarda caricatori in grado di contenere più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 per le armi corte.

La denuncia di detenzione deve essere presentata nuovamente ogni volta che il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso rispetto a quello che aveva indicato nella precedente denuncia. Chi ha la sola detenzione dell’arma deve assicurare che il luogo in cui è custodita presenti adeguate garanzie di sicurezza.

Soggetti esonerati dall’obbligo di denuncia

L’omessa denuncia di armi non è reato per determinate categorie di soggetti, che sono esonerati da questo obbligo. Si tratta in particolare di quei soggetti che, per motivi di lavoro, devono detenere e usare le armi e gli accessori necessari al loro funzionamento. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

  • gli appartenenti alle forze armate;
  • le società di tiro a segno;
  • le istituzioni autorizzate in relazione alla detenzione degli oggetti destinati nei luoghi deputati allo scopo;
  • i soggetti che possiedono raccolte autorizzate di armi antiche, rare e di valore artistico;
  • le persone che, per una loro qualità permanente, hanno diritto di circolare armate nei limiti di quanto loro consentito.

Obbligo della certificazione medica

La detenzione di armi da parte di soggetti che non sono esonerati dall’obbligo di denunciare le armi in loro possesso e da parte di coloro che sono autorizzati a detenerle senza licenza, richiede, oltre all’obbligo di denuncia, anche quello di presentare specifica certificazione medica ogni 5 anni. Detto temine, se il detentore ha la licenza scaduta, decorre dalla data della scadenza, a meno che non l’abbia rinnovata.

Al  soggetto obbligato alla presentazione della certificazione medica, che trasgredisce, il prefetto può vietare di detenere le armi denunciate.

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