Rottamazione quater: passata da pochi giorni la scadenza del 23 settembre 2024, entro la quale i contribuenti hanno dovuto versare la quinta rata (prorogata dal D.Lgs. n. 108/2024), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un avviso sul proprio sito ricordando le prossime scadenze della definizione agevolata.
Pagamento sesta rata entro il 9 dicembre
Per mantenere i benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), ricorda preliminarmente l’ADER, è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024.
Tuttavia, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Decreto alluvione
I termini e le scadenze per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, sono prorogati di 3 mesi.
Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina dedicata sul sito dell’ADER.
Cosa succede in caso di mancato pagamento
In caso di mancato pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, specifica l’Agenzia, “si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Inoltre, può essere richiesta, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.
Per chi intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, rammenta, infine, l’Ader, può usare il servizio “ContiTu”.