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Milleproroghe 2024: le novità per gli avvocati La legge n. 218/2024 che ha convertito il decreto Milleproroghe dispone il rinvio di alcuni termini che interessano gli avvocati e gli aspiranti tali

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Legge di conversione Milleproroghe 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge-18-2024 di conversione del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, meglio noto come decreto “Milleproroghe”.

Il testo della legge, tra le tante proroghe previste, ne dedica diverse agli avvocati e a coloro che stanno studiando per l’abilitazione alla professione forense.

Le proroghe riguardano la materia di notificazioni per le cause civili, l’esame di abilitazione alla professione forense, l’iscrizione all’Albo degli avvocati Cassazionisti e le impugnazioni nel processo penale. Analizziamo singolarmente le varie proroghe.

Avvocati Cassazionisti 2024 con le vecchie regole

Gli avvocati, per un altro anno, possono iscriversi all’albo degli avvocati Cassazionisti se maturano i requisiti richiesti dalla normativa previgente, ossia il raggiungimento di 12 anni di iscrizione all’albo nel corso del 2024.

Il comma 6 sexies dell’art. 11 del decreto 215/2023 dispone infatti che: “All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: “undici anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni”. 

Esame avvocato fino al 2025 con le vecchie regole

Per i primi 12 anni dall’entrata in vigore della legge contenente la nuova disciplina dell’ordinamento forense (in vigore dal 02 febbraio 2013) ossia fino al 2025, l’esame di abilitazione alla professione forense si svolge, secondo le norme previgenti, sia per quanto riguarda le prove scritte che quelle orali.

Il tutto in base a quanto sancito dal comma 6 quater dell’art. 11 del decreto Milleproroghe“ che così dispone: All’articolo 49, comma 1, della  legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo  alla disciplina  transitoria dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: “undici anni” sono sostituite dalle  seguenti: “dodici anni”.  

Per quanto riguarda l’esame 2024 la legge di conversione del Milleproroghe contempla la valenza delle regole speciali che sono state applicate alla sessione d’esame del 2023, che prevede lo svolgimento di uno scritto e un orale articolato in 3 fasi (in base a quanto sancito dall’art 4-quater, comma 1, del decreto-legge n. 51/2023 convertito dalla legge n. 87/2023).

Notifiche avvocati giudizio civile

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 11 del decreto Milleproroghe dispone che All‘articolo  4-ter,  comma  1,  del  decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con  modificazioni, dalla legge  3 luglio 2023, n. 87,  concernente la sospensione dell’efficacia  di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino  al 31 dicembre 2024”.

Questo significa che sono sospese fino alla fine del 2024 le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della legge n. 53/1994, che riconoscono agli avvocati di eseguire le notifiche a mezzo pec quando il destinatario ha eletto domicilio digitale o quando è obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale. Qualora poi detta notifica non sia possibile o non si concluda con esito positivo perché il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC o perché è un soggetto privato o un ente non tenuti ad avere un domicilio digitale, allora la notifica può essere effettuata nelle forme ordinarie.

Giudizi impugnazione processo penale Cartabia

Il nuovo comma 7 dell’art. 11 del Milleproroghe interviene infine sulla formulazione dell’art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 150/2022, ossia la riforma Cartabia del processo penale.

Nello specifico l’attuale formulazione dell’art. 94 contenente le disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione prevede che per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 debbano continuare ad applicarsi e disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Slittano in sostanza le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di impugnazioni del processo penale.

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