Aggiunta del cognome paterno a quello materno
Il caso in esame prende avvio dalla decisione assunta dalla Corte d’appello di Ancona che aveva stabilito che, a seguito del riconoscimento della paternità, al nome del minore venisse aggiunto il cognome del padre da posporre a quello della madre, già attribuitogli dalla nascita.
Avverso tale decisione la madre aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando, per quanto qui rileva, l’erroneità della decisione del Giudice di secondo grado in ordine all’assunzione del cognome, da parte del figlio, del cognome del padre che aveva tardivamente riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio.
L’assunzione del cognome del padre non è automatica
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15654-2024, ha accolto la contestazione formulata dalla madre in punto di attribuzione del cognome paterno al figlio.
In particolare, la Corte ha riportato il quadro normativo e giurisprudenziale sull’argomento, soffermandosi su quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2002 in tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
In tale occasione il Giudice delle leggi, ha ricordato la Corte, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non prevedeva “che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
Ciò posto, Giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel non applicare i suddetti principi espressi dalla Consulta alla fattispecie in esame, del tutto diversa, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 262 c.c.
Rispetto a tale fattispecie, ha proseguito la Corte “nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo (…), la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice”, prescindendo, in questo senso, “da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome paterno”.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha pertanto accolto il motivo d’impugnazione proposto dalla madre in tema di assegnazione del cognome al figlio.